R.R. Lombardia 2/2018
Regolamento di attuazione del titolo IX 'Disposizioni sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia' della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca e sviluppo rurale)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce, per la Lombardia, le regole su pesca dilettantistica e professionale, forme esclusive di pesca e centri privati di pesca, oltre a divieti stagionali, misure minime, attrezzi consentiti e procedure autorizzative. Si applica nei bacini ittici regionali indicati, con esclusioni per Ceresio, Verbano e lago di Garda. Abroga il precedente regolamento regionale n. 9/2003.
Disciplina della pesca nelle acque della Regione Lombardia
Disciplina regionale della pesca in Lombardia
Il regolamento attua il titolo IX della l.r. 31/2008 e definisce, per il territorio lombardo, la disciplina della pesca nelle acque regionali, distinguendo tra pesca dilettantistica, professionale, forme esclusive di pesca e acque pubbliche in disponibilità privata. La regolazione è articolata per bacini di pesca e tiene conto di specifiche esclusioni e raccordi con discipline speciali.
Ambito di applicazione e bacini di pesca
Il provvedimento disciplina:
- la gestione della pesca nelle acque soggette a forme esclusive di pesca;
- la pesca professionale nelle acque di tipo A e C;
- le acque pubbliche in disponibilità private;
- la pesca nelle acque di tipo B e i divieti per l’ittiofauna autoctona e di maggior pregio;
- la pesca dilettantistica, professionale, subacquea, le gare di pesca e la pesca in laghetti, cave e specchi d’acqua situati in aree private.
La tutela delle risorse ittiche è organizzata per bacini di pesca omogenei, tra cui Oltrepò Pavese, Asta del Po, Ticino-Terdoppio-Sesia-Agogna, Lambro-Olona, Verbano-Ceresio-Lario, Adda sub-lacuale, Valle Brembana, Valle Seriana, Oglio, Valle Camonica, Valle Trompia-Valle Sabbia-Benaco, Mincio, Provincia di Sondrio e Sebino.
Le disposizioni dei capi II e III non si applicano ai bacini lacuali Ceresio e Verbano, perché coperti dalla convenzione italo-svizzera sulla pesca, né al lago di Garda, disciplinato da un regolamento interregionale specifico. Per l’asta del fiume Po tali disposizioni si applicano fino all’armonizzazione delle normative regionali prevista dal protocollo d’intesa richiamato dal regolamento.
Pesca dilettantistica: periodi di divieto, misure minime e limiti di cattura
Il regolamento individua i periodi di divieto di cattura e detenzione per varie specie ittiche, con differenziazione tra acque fluviali e lacuali per trote autoctone e salmerino alpino. I divieti decorrono da un’ora dopo il tramonto del giorno di inizio e cessano un’ora prima dell’alba del giorno di scadenza.
Sono inoltre fissate le misure minime per la cattura e detenzione di numerose specie, tra cui trota fario, trota lacustre, trota marmorata, coregoni, salmerino alpino, temolo, persico, luccio, tinca, barbo, anguilla, pigo e agone. Il pesce sotto misura deve essere immediatamente rilasciato vivo e senza danno.
Per ogni giornata di pesca dilettantistica valgono limiti di cattura e detenzione, in particolare:
- massimo sei salmonidi complessivi, con un solo esemplare di trota marmorata e due di temolo;
- massimo due lucci;
- massimo 5 kg complessivi di pesce, comprensivi delle specie sopra indicate.
I limiti non si applicano durante gare e manifestazioni di pesca, né alle specie alloctone dannose per l’equilibrio del popolamento ittico, che devono essere soppresse e non reimmesse in acqua. Se il limite di detenzione è raggiunto, l’attività di pesca deve cessare. Il pesce catturato durante il periodo di divieto va immediatamente liberato.
Pesca dilettantistica: acque di tipo B, orari e attrezzi
Nelle acque classificate di tipo B è vietata la pesca per ogni specie nel periodo compreso tra un’ora dopo il tramonto della prima domenica di ottobre e un’ora prima dell’alba dell’ultima domenica di febbraio, salvo eventuali deroghe locali previste con provvedimenti di bacino.
La pesca in tali acque può essere svolta solo dall’alba al tramonto e soltanto con canna da pesca, con o senza mulinello, armata con massimo tre esche naturali o artificiali; è ammessa una sola canna per pescatore. Sono vietati l’uso o la detenzione di larve di mosca carnaria, il pasturamento in qualsiasi forma e la pesca dai ponti.
Per la pesca dilettantistica nelle acque di tipo A e C sono consentiti:
- canna lenza con massimo cinque ami o esche singole;
- tirlindana e timoniera, con massimo dieci ami o esche singole, solo nei bacini lacuali;
- bilancia o bilancella di lato non superiore a 1,5 metri.
Non si possono usare più di tre canne lenza, occupando comunque non più di dieci metri di sponda. È vietato abbandonare rifiuti, residui del pescato, attrezzi o esche nei luoghi di pesca o in acqua, e non è consentita la detenzione sul posto di attrezzi vietati o di attrezzi consentiti ma in periodi di non utilizzo.
La pesca dilettantistica è sempre vietata da un’ora dopo il tramonto a un’ora prima dell’alba, salvo deroghe autorizzate per particolari tipi di pesca o tradizioni locali.
Pesca a mosca, pesca subacquea e tutela di specie particolari
Nei tratti “prendi e rilascia” la pesca a mosca è ammessa solo con canna singola, amo singolo senza ardiglione o con ardiglione schiacciato e massimo tre mosche artificiali. Il pescato deve essere rilasciato immediatamente con cautele idonee a ridurre il danno; prima di pescare in tali tratti è vietato depositare pesce pescato altrove.
La pesca subacquea è consentita solo ai maggiori di 16 anni in possesso di licenza dilettantistica, esclusivamente nelle acque lacuali indicate dalla legge regionale, in apnea, dall’alba al tramonto, con fucile senza carica esplosiva e senza fonti luminose. È vietato tenere il fucile in assetto di armamento se non durante l’immersione.
Per gli storioni autoctoni è vietata la cattura di storione comune, storione ladano e storione cobice in ogni stadio di sviluppo. L’eventuale cattura accidentale impone il rilascio immediato e la segnalazione all’UTR competente o alla Provincia di Sondrio.
Posto di pesca, vendita del pescato e limiti localizzati
Il posto di pesca è il sito occupato dal pescatore per esercitare l’attività. Il primo occupante può chiedere che gli altri pescatori si tengano a distanza di almeno 10 metri in linea d’aria.
È vietata in qualsiasi forma la vendita e il commercio dei prodotti della pesca non professionale.
La Regione e la Provincia di Sondrio possono, sentite le rispettive consulte, adottare provvedimenti di dettaglio per ciascun bacino di pesca, anche introducendo regole più restrittive su periodi di divieto, misure minime, limiti di cattura e attrezzi. Tali atti possono anche ridurre o sospendere i divieti in presenza di squilibri ittici, eliminare o ridurre misure minime in caso di nanismo o sovrappopolazione, ammettere attrezzi tradizionali, prevedere deroghe notturne, individuare tratti e modalità per gare e manifestazioni, introdurre tesserini segna pesci e disciplinare specificamente le acque di tipo B con abbondanza di temolo o di scarso pregio ittiofaunistico.
Pesca professionale
L’esercizio della pesca professionale richiede la licenza di tipo A prevista dalla legge regionale. Per ciascun bacino la Regione e la Provincia di Sondrio, sentite le consulte territoriali o provinciali, individuano i corpi idrici in cui è consentita la pesca professionale, gli attrezzi ammessi e le relative modalità d’uso.
Il regolamento pone alcune regole generali:
- le reti sono consentite solo nelle acque lacustri di tipo A;
- è vietato l’uso di reti a strascico;
- le maglie delle reti branchiali devono salvaguardare le classi pre-riproduttive;
- ogni rete in azione deve avere un gavitello con sigla provinciale e numero identificativo;
- la misura delle maglie va rilevata su reti bagnate e non dilatate.
Gli UTR e la Provincia di Sondrio autorizzano l’attività con una gestione orientata all’equilibrio del popolamento ittico e alla valorizzazione della risorsa. Il numero massimo di pescatori professionisti è fissato in uno ogni due chilometri quadrati per ciascun corpo idrico.
È istituito un registro dei pescatori professionisti per i corpi idrici in cui la pesca professionale è consentita. Sono iscritti d’ufficio i pescatori già attivi alla data di pubblicazione del regolamento; le nuove iscrizioni sono possibili solo fino al raggiungimento del limite numerico e, dopo il raggiungimento, solo in caso di cessazione o perdita dei requisiti di altri pescatori. Se il limite è già superato, non sono accettate nuove iscrizioni fino al rientro sotto soglia; le nuove domande confluiscono in una lista d’attesa in ordine cronologico.
Il pescatore professionista deve registrare giornalmente il pescato, distinto per specie, su un libretto fornito dall’amministrazione competente e restituirlo entro il 15 gennaio dell’anno successivo.
Forme esclusive di pesca
I titolari di forme esclusive di pesca devono trasmettere entro il 31 agosto di ogni anno all’UTR competente o alla Provincia di Sondrio:
- il programma annuale delle opere ittiogeniche;
- l’eventuale regolamento di pesca interno, se diverso da quello del bacino;
- il numero di giornate di vigilanza previste;
- i dati del pescato dell’anno precedente.
Le opere ittiogeniche possono comprendere immissioni di pesce, miglioramenti ambientali, contenimento di specie dannose e ogni intervento utile a migliorare la pescosità o la qualità dell’ambiente acquatico.
Gli UTR e la Provincia di Sondrio verificano i programmi e li approvano entro il 31 ottobre, con eventuali prescrizioni o integrazioni. Se non interviene una comunicazione entro tale termine, i programmi si intendono approvati senza prescrizioni.
L’esecuzione dei programmi approvati è obbligatoria per proprietari, concessionari o conduttori del diritto esclusivo di pesca. Per consentire i controlli, i titolari devono inoltre:
- comunicare l’inizio degli interventi ittiogenici con almeno 10 giorni di preavviso;
- trasmettere il programma di vigilanza del mese successivo entro il giorno 15 di ogni mese.
Il programma di vigilanza deve indicare date e orari dei controlli; i nominativi e i recapiti del personale addetto vanno comunicati con almeno 24 ore di preavviso e gli addetti devono poter raggiungere il luogo entro 30 minuti dalla chiamata.
Centri privati di pesca e acque pubbliche in disponibilità privata
I laghetti, cave e specchi d’acqua in disponibilità privata, se comunicanti con acque pubbliche o alimentati da acque sorgive e destinati anche a pesca a pagamento, assumono la denominazione di centri privati di pesca (CPP) se autorizzati secondo la procedura prevista.
Nei CPP la pesca è consentita senza licenza e in deroga ai divieti su periodi, misure, posto di pesca, orari e attrezzi indicati dal regolamento. Il pesce pescato deve essere sempre portato via morto. Le immissioni a scopo di pesca sono soggette ad autorizzazione; per alcune specie è richiesto un tracciamento documentale della provenienza.
Nelle acque pubbliche in disponibilità privata che non siano qualificate come CPP non opera la deroga prevista per questi ultimi.
Procedura autorizzativa per i CPP
La domanda di autorizzazione va presentata all’UTR competente o alla Provincia di Sondrio e deve essere corredata da documentazione che provi:
- la disponibilità dell’area;
- l’isolamento permanente del corpo idrico rispetto a scambi con acque non private;
- planimetria catastale e cartografia 1:10.000 con indicazione di eventuali elettrodotti;
- elenco delle specie presenti e di quelle da immettere;
- assunzione di responsabilità del richiedente per sicurezza e aspetti assicurativi;
- accettazione di ispezioni e controlli.
L’amministrazione può chiedere integrazioni entro 60 giorni. L’autorizzazione è rilasciata entro 120 giorni dalla domanda, con prescrizioni minime riguardanti le specie immettibili e le opere necessarie a impedire il passaggio della fauna ittica verso il reticolo idrografico esterno e il transito in alveo naturale.
L’autorizzazione dura cinque anni. In caso di lavori che comportino lo svuotamento totale o parziale del CPP devono essere adottate misure idonee a evitare il contatto tra le specie presenti e il reticolo idrografico esterno.
Specie immettibili nei CPP
Nei centri privati di pesca possono essere immesse le specie elencate dal regolamento, tra cui agone, alborella, anguilla, barbi, bondella, bottatrice, carpe, cavedano, cheppia, cobiti, storioni, gambusia, ghiozzo padano, gobione, lasca, lavarello, luccio, luccioperca, persico reale, persico trota, pesce gatto, pigo, salmerini, sanguinerola, savetta, scardola, scazzone, spinarello, sterleto, temolo, tinca, triotto, trote e vairone.
La Regione e la Provincia di Sondrio possono inoltre imporre, con provvedimenti del dirigente competente, limitazioni particolari alle specie immettibili per tutelare l’ittiofauna presente nelle acque pubbliche.
Disposizioni transitorie e abrogazione
In prima applicazione, i provvedimenti dirigenziali previsti per bacini di pesca, pesca professionale e immissioni nei CPP devono essere adottati entro 90 giorni dall’entrata in vigore del regolamento.
Fino alla pubblicazione dei provvedimenti dirigenziali di cui sopra, restano in vigore, per quanto compatibili, i regolamenti provinciali adottati entro il 31 marzo 2016.
Il regolamento abroga il precedente regolamento regionale 22 maggio 2003, n. 9.
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