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Legge

L.R. Lombardia 2/2018

Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione)

Normativa regionaleL.R. Lombardia 2/2018Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Lombardia n. 2 del 19 gennaio 2018 modifica la l.r. 17/2012 sulla presentazione delle liste provinciali: introduce termini, numero minimo/massimo di sottoscrittori per circoscrizione, regole di autenticazione e un’esenzione per alcune liste già rappresentate in Consiglio regionale; abroga un comma precedente. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche alla disciplina regionale lombarda per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione

Modifiche alla disciplina elettorale regionale lombarda

La legge regionale Lombardia 19 gennaio 2018, n. 2 interviene sulla legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17, che disciplina l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione. Le modifiche riguardano in particolare la presentazione delle liste provinciali e le ipotesi di esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni.

Presentazione delle liste provinciali e sottoscrizioni richieste

Le liste provinciali devono essere presentate alla cancelleria del tribunale competente nel termine che va dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la votazione. La norma distingue il numero di elettori sottoscrittori richiesti in base alla popolazione della circoscrizione:

  • almeno 350 e non più di 550 elettori nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
  • almeno 500 e non più di 750 elettori nelle circoscrizioni con più di 100.000 e fino a 500.000 abitanti;
  • almeno 750 e non più di 1.200 elettori nelle circoscrizioni con più di 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti;
  • almeno 1.000 e non più di 1.500 elettori nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.

Modalità di autenticazione e contenuto dei moduli

La firma degli elettori deve essere apposta su un modulo apposito recante il contrassegno della lista e l’indicazione di nome, cognome, luogo e data di nascita dei candidati. Il modulo deve inoltre riportare i dati anagrafici del sottoscrittore. La sottoscrizione deve essere autenticata da uno dei soggetti abilitati ai sensi dell’art. 14 della legge n. 53/1990. Deve anche essere indicato il comune nelle cui liste l’elettore dichiara di essere iscritto. Ciascun elettore può sottoscrivere una sola lista provinciale di candidati.

Esonero dalla raccolta delle firme

In deroga all’obbligo di sottoscrizione, sono esonerate le liste espressione di forze politiche corrispondenti ai gruppi presenti nel Consiglio regionale della Lombardia, con esclusione del gruppo misto, purché tali gruppi risultino regolarmente costituiti al momento dell’emanazione del decreto di indizione delle elezioni e ciò sia certificato dai rispettivi Presidenti di gruppo.

Abrogazione e decorrenza

È abrogato il comma 17 della disciplina originaria. La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

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