R.R. Lombardia 3/2018
Disposizioni per la disciplina e la classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta in attuazione dell'articolo 37 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 'Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo'
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina campeggi, villaggi turistici e aree di sosta in Lombardia, fissandone requisiti tecnici, standard qualitativi, classificazione in stelle e regole su piazzole, unità abitative, servizi igienici, acqua, rifiuti e animali. I titolari delle strutture esistenti dovevano adeguarsi entro tre anni dall’entrata in vigore, salvo gli adeguamenti costruttivi e dimensionali. Abroga il precedente regolamento del 2003.
Disciplina e classificazione delle aziende ricettive all’aria aperta in Lombardia
Disciplina e classificazione delle aziende ricettive all’aria aperta in Lombardia
Il regolamento attua l’art. 37 della l.r. Lombardia 1 ottobre 2015, n. 27 e definisce i requisiti tecnici e qualitativi delle aziende ricettive all’aria aperta nel territorio regionale. La disciplina riguarda campeggi, villaggi turistici e aree di sosta, con regole su classificazione, organizzazione degli spazi, servizi e adeguamenti strutturali.
Ambito applicativo e classificazione
Le strutture ricettive all’aria aperta devono rispettare i requisiti tecnici previsti dal regolamento e quelli contenuti negli allegati A e B. Campeggi e villaggi turistici sono classificati in cinque classi, rappresentate da stelle, sulla base dei parametri tecnici e dei servizi dell’allegato A. Le aree di sosta non sono soggette a classificazione.
Definizioni rilevanti
Ai fini del regolamento si distinguono:
- le piazzole, intese come aree attrezzate riservate all’uso esclusivo di una o più persone che soggiornano insieme;
- le unità abitative fisse, cioè allestimenti stabilmente vincolati al suolo;
- le unità abitative mobili, cioè allestimenti non stabilmente vincolati al suolo e mezzi mobili di pernottamento;
- gli accessori e pertinenze delle unità abitative mobili, costituiti da manufatti leggeri, rimovibili in ogni momento e comunque entro il termine di utilizzo della piazzola, come tende-veranda, coperture, pedane e pre-ingressi smontabili e trasportabili.
Gestione unitaria della struttura
Il gestore deve avere la disponibilità degli immobili e dei terreni in forza di un valido titolo di proprietà o altro diritto reale o personale di godimento; in mancanza, l’attività non può essere esercitata. La gestione resta unitaria anche quando alcuni servizi diversi dall’alloggio siano affidati ad altri gestori, purché il titolare della gestione aziendale unitaria mantenga la responsabilità complessiva della coerenza della struttura, anche rispetto alla classificazione attribuita.
Requisiti generali di campeggi e villaggi turistici
L’area deve essere recintata e completata, per quanto possibile, con siepi o schermature naturali. Il suolo deve essere sistemato per garantire lo smaltimento delle acque meteoriche. Devono inoltre essere assicurati:
- un locale ricevimento e accettazione con esposizione visibile di SCIA, tariffe, planimetria, provvedimento di classificazione, regolamento e nome del responsabile, se designato;
- posti auto pertinenziali almeno pari al numero di piazzole e unità abitative presenti;
- eventuale parcheggio esterno in prossimità dell’ingresso;
- adeguata illuminazione e camper-service per lo scarico delle acque luride;
- riscaldamento dei locali comuni nel periodo invernale durante l’apertura;
- eliminazione delle barriere architettoniche secondo il d.m. 16 giugno 1989, n. 236.
Piazzole: organizzazione, dimensioni e capacità ricettiva
Le strutture devono essere organizzate in piazzole numerate o identificate con codice alfanumerico corrispondente agli atti depositati presso gli uffici competenti. Ogni piazzola deve essere accessibile dalla viabilità interna direttamente o tramite passaggi pedonali e può essere dotata di impianti idrici, elettrici e fognari.
La superficie minima delle piazzole standard è di 45 mq; sono ammesse piazzole ridotte non inferiori a 25 mq entro il limite massimo del 15% del totale delle piazzole esistenti. Le piazzole destinate a mezzi autonomi di pernottamento devono essere assegnate in modo da evitare il debordo del mezzo e delle pertinenze. Per il calcolo della capacità ricettiva si assume come parametro medio massimo quattro persone per le piazzole standard e due per quelle ridotte, ferma la facoltà del gestore di applicare standard inferiori.
Unità abitative fisse e mobili
Le unità abitative fisse sono soggette a titolo abilitativo edilizio comunale e devono essere conformi agli strumenti urbanistico-edilizi vigenti. Le unità abitative mobili, se conservano i meccanismi di rotazione in funzione, non sono collegate permanentemente al suolo e hanno allacciamenti rimovibili, non richiedono titolo edilizio, nel rispetto dell’art. 3, lettera e.5), del d.p.r. 380/2001.
Requisiti delle unità abitative fisse
Le unità abitative fisse devono rispettare prescrizioni igieniche e di sicurezza e avere:
- altezza interna media non inferiore a 2,40 m, riducibile a 2,10 m nei comuni montani;
- bagno con superficie utile almeno pari a 3 mq;
- superficie utile non inferiore a 16 mq;
- eventuale veranda;
- bagno con lavandino, doccia, WC e bidet;
- angolo cottura, anche nella veranda;
- adeguata coibentazione termica;
- fornitura di acqua calda e, nel periodo invernale, riscaldamento durante l’apertura della struttura.
Le unità abitative fisse già presenti e non conformi ai nuovi requisiti possono restare in esercizio fino alla ristrutturazione o sostituzione.
Requisiti delle unità abitative mobili e dei relativi accessori
L’installazione di accessori e pertinenze, compresi i pre-ingressi telati o rigidi smontabili e trasportabili, non può superare complessivamente 13 mq di superficie lorda; l’altezza media dei pre-ingressi non può eccedere di oltre 25 cm quella dell’unità mobile servita. I limiti non si applicano a tende o verande parasole in tela o materiale comunque rimovibile occasionalmente, né alle sovra-coperture di protezione. I pre-ingressi rigidi devono inoltre rispettare tipologia, materiali, sagoma e finiture stabilite dal gestore.
Occupazione delle piazzole e rapporti con i turisti
Il rapporto contrattuale di occupazione delle piazzole, previsto dalla legge regionale, disciplina tempi e modalità di rimozione dei mezzi mobili di pernottamento e degli accessori al termine del soggiorno. Il contratto si basa sul regolamento interno della struttura predisposto dal gestore. Nei periodi di chiusura stagionale il gestore può prendere in custodia, anche in piazzola, gli allestimenti mobili, i mezzi mobili e i relativi accessori. I turisti sono tenuti a rispettare il regolamento interno e le prescrizioni riportate nei contratti o negli avvisi esposti.
Servizi igienico-sanitari comuni
I servizi comuni devono rispettare le norme sulle barriere architettoniche e restare in buono stato di manutenzione e pulizia. I locali devono essere naturalmente illuminati e aerati, oppure dotati di aspirazione meccanica; devono inoltre avere illuminazione e acqua calda. L’altezza non può essere inferiore a 2,40 m e le pareti devono essere rivestite fino a 2 m, mentre i locali doccia devono essere rivestiti integralmente.
I gruppi di servizi devono essere distribuiti sul terreno in modo che l’utente più distante non percorra più di 200 m, ridotti a 150 m nei campeggi oltre 1.000 m di altitudine. I vani gabinetto devono avere almeno 1,20 mq; le docce devono avere dimensioni minime di 1,20 mq o 1,50 mq se dotate di spazio antidoccia/spogliatoio. Devono essere previsti lavabi con acqua calda e fredda, specchio, mensola e presa elettrica, oltre a salviette o asciugatori, sapone e raccoglitori di rifiuti igienici.
La pulizia deve essere svolta almeno due volte al giorno e il materiale per le operazioni deve essere custodito in locale di servizio chiuso al pubblico. Le unità abitative e le piazzole con installazioni igienico-sanitarie riservate non si computano nel rapporto tra servizi comuni e persone ospitabili. Sono obbligatori servizi igienici per disabili nella misura di uno fino a 500 persone ospitabili e uno ogni ulteriori 500, indipendentemente dalla classificazione.
Approvvigionamento idrico e servizi accessori
La dotazione minima di acqua è fissata dall’allegato A. L’eventuale acqua non potabile deve essere segnalata in modo visibile su ogni punto di erogazione. L’acqua potabile deve provenire dall’acquedotto comunale o, in mancanza, da altre fonti dichiarate potabili dall’autorità competente.
Se l’approvvigionamento non deriva da acquedotto comunale o da sorgente a gettata costante, devono essere installati serbatoi di riserva da almeno 50 litri per persona ospitata al giorno, oppure motori e gruppi elettrogeni per il funzionamento delle pompe. Il lavaggio di autovetture o roulotte, se previsto, deve avvenire su platea impermeabile con idonei scarichi.
Rifiuti solidi urbani e animali domestici
La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sono effettuati in aree dedicate secondo le modalità stabilite dal comune. Di norma tali aree devono essere distanti dalle piazzole e schermate con frangivista.
Gli animali domestici devono essere custoditi in modo da non arrecare danni o molestie; il gestore può regolamentarne l’accesso nella struttura.
Aree di sosta
Le aree di sosta devono essere organizzate in piazzole e rispettare le dotazioni dell’allegato B, oltre alle seguenti caratteristiche:
- alberatura per almeno il 20% della superficie destinata alla sosta;
- accesso custodito, anche con sistemi tecnologici alternativi alla presenza di personale;
- recinzione con sistemi di protezione idonei a garantire sicurezza e riservatezza;
- viabilità interna e di accesso idonea a camper, caravan e mezzi con rimorchio;
- viabilità pedonale che consenta accesso comodo e diretto ai servizi e alle aree comuni;
- illuminazione di varchi, accessi carrabili e percorsi pedonali;
- area rifiuti di norma distante dalle piazzole e perimetrata;
- piazzole per il soggiorno dei turisti di almeno 40 mq;
- camper service;
- esposizione visibile del regolamento dell’area;
- toponomastica comunale con informazioni turistiche aggiornate almeno in italiano e inglese e numeri utili di pronto intervento;
- punto di allaccio elettrico per gli ospiti;
- dotazioni di sicurezza sul lavoro e prevenzione incendi.
È inoltre consentito, in occasione di eventi, raduni e altre manifestazioni pubbliche, allestire aree di sosta parzialmente attrezzate in spazi pubblici o privati, nel rispetto delle condizioni di sicurezza e igienico-sanitarie; possono essere installati servizi amovibili come generatori e svuotatoi mobili in sostituzione degli allacciamenti alle reti pubbliche.
Disposizioni transitorie, aggiornamento allegati e abrogazioni
Le strutture ricettive all’aria aperta esistenti dovevano adeguarsi al regolamento e agli allegati A e B entro tre anni dall’entrata in vigore, salvo gli adeguamenti relativi alle caratteristiche costruttive e dimensionali. Gli allegati tecnici possono essere aggiornati con deliberazione della Giunta regionale.
È abrogato, dalla data di entrata in vigore del regolamento, il r.r. Lombardia 4 marzo 2003, n. 2, relativo alla precedente disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
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