Cassazione Civile, Ordinanza n. 06006/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due istanze di rimborso presentate da una società per crediti IRES acquisiti mediante atti di cessione da altre società. La C.T.P. aveva accolto i ricorsi riuniti contro il silenzio-rifiuto; l'Agenzia aveva appellato solo in parte la decisione, in quanto aveva prestato acquiescenza alla sentenza di primo grado salvo una parte della somma. Nel corso del giudizio di appello, l'Ufficio provvedeva inoltre a rimborsare integralmente quanto richiesto per l'anno 2007, mentre restavano controverse anche somme riferite agli anni 2008 e 2011. In Cassazione, l'Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, perché la CTR non aveva spiegato perché il rimborso intervenuto in pendenza di appello dovesse comportare il rigetto del gravame; 2) violazione dell'art. 329 c.p.c., sostenendo che il pagamento successivo all'impugnazione non integra acquiescenza, che semmai avrebbe imposto una declaratoria di inammissibilità solo se anteriore all'appello; 3) omessa pronuncia sul motivo relativo ai rimborsi degli anni 2008 e 2011; 4) violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992, perché la CTR avrebbe implicitamente accolto un'eccezione di tardività/new issues sollevata dalla società, nonostante nel processo tributario l'Amministrazione possa difendersi a tutto campo. La società ha resistito con controricorso e ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, eccezione disattesa dalla Corte.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i profili di inammissibilità sollevati dalla controricorrente e ha accolto tutti i motivi del ricorso dell'Agenzia. In particolare ha affermato che l'acquiescenza alla sentenza è configurabile solo prima della proposizione dell'impugnazione, sicché il rimborso eseguito nelle more del giudizio di appello non poteva comportare acquiescenza; inoltre la CTR non aveva motivato adeguatamente il rigetto dell'appello, aveva omesso di pronunciarsi sulle ulteriori annualità in contestazione e aveva dato rilievo a un'eccezione di tardività che, nel processo tributario, non preclude all'Amministrazione di svolgere difese su tutto il thema decidendum originario. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame motivato e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
È richiamato come parametro della nullità della sentenza per difetto di motivazione; la Corte ritiene fondato il vizio della decisione d'appello per mancata spiegazione delle ragioni del rigetto.
art. 57 d.lgs. 546/1992
Nel processo tributario l'Amministrazione finanziaria può difendersi a tutto campo e può eccepire in appello le falle del ricorso introduttivo, purché resti fermo il limite del giudicato interno.
art. 61 d.lgs. 546/1992
Richiamato insieme alle altre norme processuali tributarie a sostegno della censura di nullità della sentenza d'appello.
art. 112 c.p.c.
La Corte accoglie la censura di omessa pronuncia sulle annualità 2008 e 2011.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per il requisito della motivazione della sentenza, la cui carenza è stata denunciata e riconosciuta.
art. 329 c.p.c.
L'acquiescenza alla sentenza è configurabile solo prima della proposizione del gravame; dopo l'impugnazione occorre, eventualmente, una rinuncia espressa all'impugnazione.
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
Costituisce il parametro dei motivi di nullità processuale dedotti in cassazione.
Massime di principio
- L'acquiescenza alla sentenza preclusiva dell'impugnazione ex art. 329 c.p.c. può configurarsi solo se la condotta adesiva della parte è anteriore alla proposizione del gravame; se interviene dopo l'impugnazione, rileva semmai una rinuncia espressa nelle forme di legge.
- L'esecuzione spontanea, in pendenza di appello, di una sentenza di primo grado favorevole alla controparte non equivale di per sé ad acquiescenza né fa venire meno l'interesse all'impugnazione, specie quando l'esecuzione riguardi solo una parte della pretesa.
- Nel processo tributario, quando è impugnato il silenzio-rifiuto su un'istanza di rimborso, l'Amministrazione finanziaria può difendersi a tutto campo, senza essere vincolata alla motivazione originaria del diniego, potendo eccepire in appello questioni attinenti al medesimo thema decidendum originario, salvo il giudicato interno.
- La sentenza d'appello è nulla per difetto di motivazione quando non rende comprensibile il nesso logico-giuridico tra il fatto sopravvenuto considerato dal giudice e la conseguenza decisoria adottata.
- Sussiste vizio di omessa pronuncia quando il giudice d'appello non si esprime su tutte le annualità o su tutte le domande o censure devolute con il gravame.
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