Cassazione Civile, Ordinanza n. 19892/2026 del 15/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da una trattativa tra un istituto di credito e una società terza, che avrebbe versato euro 195.000 per definire in via transattiva l’esposizione debitoria di due soggetti verso la banca. La società sosteneva che, a fronte di quel pagamento, la banca si fosse obbligata a cederle i crediti vantati verso i debitori e a conservare le relative garanzie, così da consentirle di intervenire nelle procedure esecutive pendenti. Poiché la cessione non veniva poi formalizzata, la società agiva chiedendo il riconoscimento del proprio diritto alla cessione e, in via subordinata, la restituzione delle somme e il risarcimento. I giudici di merito respingevano la domanda ritenendo, in sostanza, che non fosse dimostrata una cessione perfezionata e che il pagamento eseguito integrasse piuttosto un adempimento del terzo ex art. 1180 c.c. In cassazione la ricorrente articolava dodici motivi, tutti centrati su: errata interpretazione dei documenti negoziali; omessa considerazione della mancata contestazione dei fatti; violazione delle norme sulla cessione del credito e sulla surrogazione; omessa pronuncia sulla domanda restitutoria subordinata; e pretesa falsa applicazione delle norme su conclusione e interpretazione del contratto, adempimento del terzo e responsabilità da inadempimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la maggior parte dei motivi mirava, in realtà, a una diversa lettura degli atti e delle prove, quindi a un riesame del merito non consentito in sede di legittimità. Per i motivi che denunciavano violazioni dei criteri ermeneutici, la ricorrente si era limitata a richiamare in modo generico gli artt. 1362 ss. c.c. senza indicare specificamente quali regole fossero state violate e in che modo il giudice di merito se ne fosse discostato. Anche le censure sulla mancata contestazione erano reputate inammissibili perché prive della necessaria specifica indicazione degli atti difensivi avversari. Quanto alla surrogazione ex art. 1201 c.c., la Corte ha osservato che essa richiede un’espressa dichiarazione del creditore, contemporanea al pagamento, elemento non emergente nel caso concreto. La domanda restitutoria subordinata è stata ritenuta logicamente assorbita dal mancato accertamento dell’inadempimento della banca. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La deduzione della violazione del principio di disponibilità delle prove richiede una censura specifica e non può tradursi in una richiesta di nuovo apprezzamento del materiale istruttorio.
art. 112 c.p.c.
La doglianza di omessa pronuncia o di violazione del chiesto e pronunciato non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito già esaminato.
art. 1180 c.c.
Il pagamento eseguito dalla società è stato ricondotto dai giudici di merito all’adempimento del terzo, prospettiva che la ricorrente non ha efficacemente scalfito in cassazione.
art. 1201 c.c.
La surrogazione del terzo nei diritti del creditore richiede un’espressa e contemporanea dichiarazione del creditore al momento del pagamento; in difetto non opera.
art. 1260 c.c.
La censura sulla cessione del credito è stata reputata inammissibile perché non supportata da una dimostrazione puntuale del perfezionamento dell’accordo di cessione.
art. 1264 c.c.
La doglianza relativa all’efficacia della cessione verso il debitore ceduto è stata considerata apodittica e priva di specifica illustrazione giuridica.
art. 1322 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di autonomia contrattuale, ma senza sviluppo argomentativo idoneo a dimostrare l’erroneità della decisione impugnata.
art. 1323 c.c.
Richiamato dalla ricorrente come norma regolatrice dei contratti, senza specifica allegazione del suo concreto rilievo nella fattispecie.
art. 1326 c.c.
Il motivo volto a sostenere la conclusione del contratto è stato giudicato inammissibile perché si risolveva in una ricostruzione fattuale alternativa.
art. 1362 c.c.
La Corte ribadisce che la violazione delle norme ermeneutiche deve essere specificamente indicata e argomentata, non basta la mera evocazione formale del criterio interpretativo.
artt. 1362 c.c. e ss.
L’interpretazione del negozio è accertamento di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali o motivazione logicamente inadeguata, non per una diversa lettura del testo.
art. 1218 c.c.
La domanda risarcitoria per inadempimento presuppone l’accertamento dell’inadempimento del debitore, che qui è stato escluso in fatto e in diritto.
art. 1219 c.c.
Richiamato in relazione alla mora, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché fondata su una ricostruzione alternativa dei fatti.
art. 1223 c.c.
Il richiamo al danno emergente e lucro cessante non è stato scrutinato nel merito perché la doglianza presupponeva un inadempimento non accertato.
art. 1224 c.c.
Richiamato per i danni nelle obbligazioni pecuniarie, ma privo di decisività in assenza di inadempimento accertato.
art. 1277 c.c.
Richiamato nei motivi di ricorso, ma non idoneo a mutare l’esito della causa in mancanza del presupposto dell’inadempimento.
art. 1282 c.c.
Richiamato con riferimento agli interessi nelle obbligazioni pecuniarie, senza autonoma decisività nel giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Usato come parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza processuale.
Massime di principio
- L’interpretazione di un atto negoziale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione come mero dissenso sulla ricostruzione della volontà delle parti.
- Per denunciare la violazione dei canoni ermeneutici degli artt. 1362 c.c. e seguenti non basta richiamarli formalmente: occorre indicare in modo specifico quali regole siano state violate e come il giudice se ne sia discostato.
- La cassazione non consente un nuovo apprezzamento delle prove: i motivi che si risolvono nella richiesta di rivalutare documenti e circostanze di fatto sono inammissibili.
- La deduzione di mancata contestazione di un fatto richiede una puntuale indicazione del contenuto degli atti difensivi avversari da cui risulti l’assenza o genericità della contestazione.
- La surrogazione del terzo nei diritti del creditore richiede una dichiarazione espressa del creditore, contestuale al pagamento; in mancanza di tale elemento, non può ritenersi perfezionata.
- Una domanda risarcitoria o restitutoria subordinata non può essere accolta se presuppone un inadempimento che i giudici di merito hanno escluso sulla base degli accertamenti di fatto.
- Le censure che si limitano a prospettare una ricostruzione alternativa e più favorevole della vicenda concreta non integrano un motivo ammissibile di ricorso per cassazione.
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