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Sentenza

Sentenza del 08/07/2015 n. 6226 - Comm. Trib. Prov. Milano

FINANZA LOCALE - ICI - Esenzioni - Persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro - Attività di asilo e scuola materna paritaria riconosciuta - Sussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'applicabilità dell'esenzione dall'ICI a una fondazione costituita come persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, che gestiva un asilo e una scuola materna paritaria riconosciuta dal Ministero della pubblica istruzione. Il punto centrale era stabilire se l'ente potesse essere qualificato come ente non commerciale e se l'attività educativa svolta fosse riconducibile alle attività di assistenza e beneficenza rilevanti ai fini dell'esenzione.

La decisione

È stata riconosciuta l'esenzione dall'ICI. La fondazione è stata ritenuta ente privato non commerciale, anche in ragione della sua natura riconducibile alle ex IPAB, e l'attività di asilo e scuola materna paritaria è stata considerata un'attività di interesse sociale riconducibile all'art. 128 del d.lgs. n. 112/1998. Di conseguenza, l'immobile destinato allo svolgimento di tale attività beneficia dell'esenzione, nei limiti previsti dalla disciplina ICI.

Norme richiamate

  • Imposta comunale sugli immobili (ICI)

    L'esenzione può spettare agli enti non commerciali che utilizzano gli immobili per lo svolgimento di attività meritevoli di tutela, purché ricorrano i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa.

  • Art. 128 del decreto legislativo n. 112/1998

    La disposizione è stata richiamata per ricondurre l'attività di asilo e scuola materna paritaria tra le attività di interesse sociale rilevanti ai fini dell'esenzione.

  • Normativa sulle ex IPAB

    La riconducibilità dell'ente alle ex IPAB ha contribuito a qualificarlo come ente privato non commerciale, nonostante la trasformazione in fondazione di diritto privato.

Massime di principio

  • Un ente privato può beneficiare dell'esenzione ICI se dimostra di non perseguire finalità lucrative e di utilizzare direttamente l'immobile per attività di interesse sociale o assistenziale.
  • La gestione di un asilo o di una scuola materna paritaria riconosciuta può integrare un'attività meritevole di esenzione, soprattutto quando l'ente opera senza scopo di lucro.
  • La sola forma privata dell'ente non esclude l'agevolazione: occorre verificare concretamente natura, finalità istituzionali, modalità di gestione e destinazione dell'immobile.
  • L'esenzione riguarda gli immobili effettivamente utilizzati per l'attività agevolata; eventuali porzioni destinate ad attività commerciali o estranee possono essere escluse dal beneficio.
  • In casi analoghi è necessario documentare sia la qualifica non commerciale dell'ente sia il riconoscimento istituzionale della struttura educativa e l'effettivo utilizzo dell'immobile.

Testo integrale

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