Sentenza del 08/07/2015 n. 6226 - Comm. Trib. Prov. Milano
FINANZA LOCALE - ICI - Esenzioni - Persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro - Attività di asilo e scuola materna paritaria riconosciuta - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'applicabilità dell'esenzione dall'ICI a una fondazione costituita come persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, che gestiva un asilo e una scuola materna paritaria riconosciuta dal Ministero della pubblica istruzione. Il punto centrale era stabilire se l'ente potesse essere qualificato come ente non commerciale e se l'attività educativa svolta fosse riconducibile alle attività di assistenza e beneficenza rilevanti ai fini dell'esenzione.
La decisione
È stata riconosciuta l'esenzione dall'ICI. La fondazione è stata ritenuta ente privato non commerciale, anche in ragione della sua natura riconducibile alle ex IPAB, e l'attività di asilo e scuola materna paritaria è stata considerata un'attività di interesse sociale riconducibile all'art. 128 del d.lgs. n. 112/1998. Di conseguenza, l'immobile destinato allo svolgimento di tale attività beneficia dell'esenzione, nei limiti previsti dalla disciplina ICI.
Norme richiamate
Imposta comunale sugli immobili (ICI)
L'esenzione può spettare agli enti non commerciali che utilizzano gli immobili per lo svolgimento di attività meritevoli di tutela, purché ricorrano i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa.
Art. 128 del decreto legislativo n. 112/1998
La disposizione è stata richiamata per ricondurre l'attività di asilo e scuola materna paritaria tra le attività di interesse sociale rilevanti ai fini dell'esenzione.
Normativa sulle ex IPAB
La riconducibilità dell'ente alle ex IPAB ha contribuito a qualificarlo come ente privato non commerciale, nonostante la trasformazione in fondazione di diritto privato.
Massime di principio
- Un ente privato può beneficiare dell'esenzione ICI se dimostra di non perseguire finalità lucrative e di utilizzare direttamente l'immobile per attività di interesse sociale o assistenziale.
- La gestione di un asilo o di una scuola materna paritaria riconosciuta può integrare un'attività meritevole di esenzione, soprattutto quando l'ente opera senza scopo di lucro.
- La sola forma privata dell'ente non esclude l'agevolazione: occorre verificare concretamente natura, finalità istituzionali, modalità di gestione e destinazione dell'immobile.
- L'esenzione riguarda gli immobili effettivamente utilizzati per l'attività agevolata; eventuali porzioni destinate ad attività commerciali o estranee possono essere escluse dal beneficio.
- In casi analoghi è necessario documentare sia la qualifica non commerciale dell'ente sia il riconoscimento istituzionale della struttura educativa e l'effettivo utilizzo dell'immobile.
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