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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2100

Regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione, del 4 settembre 2017, che stabilisce criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino in applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R2100

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce criteri scientifici armonizzati per identificare le sostanze con proprietà di interferenza endocrina nel quadro della normativa UE sui biocidi. I criteri si basano sul consenso scientifico internazionale, sul principio della forza probante dei dati e su una distinzione tra effetti sugli esseri umani e sugli organismi non bersaglio. È prevista una data di applicazione differita al 7 giugno 2018 e una verifica dell'esperienza applicativa entro il 7 giugno 2025.

Stabilisce criteri scientifici per identificare le proprietà di interferenza con il sistema endocrino ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi.

Ambito di applicazione

Si applica alle sostanze attive e, più in generale, alle sostanze valutate nell'ambito del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi. Riguarda sia gli effetti sugli esseri umani sia quelli sugli organismi non bersaglio, con una disciplina specifica per le sostanze il cui meccanismo d'azione biocida previsto consiste nel controllo di organismi bersaglio diversi dai vertebrati attraverso il sistema endocrino. I criteri si applicano dal 7 giugno 2018, salvo per le procedure sulle quali il comitato di cui all'articolo 82 del regolamento (UE) n. 528/2012 abbia già espresso un voto su un progetto di regolamento entro tale data.

Criteri scientifici per l'identificazione degli interferenti endocrini nei biocidi

Il regolamento delegato (UE) 2017/2100 stabilisce, in attuazione dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, i criteri scientifici da utilizzare per riconoscere le sostanze con proprietà di interferenza con il sistema endocrino. La Commissione motiva l'intervento richiamando l'obiettivo del regime biocidi di coniugare libera circolazione dei prodotti e livello elevato di tutela della salute umana, della salute animale e dell'ambiente, nonché il consenso scientifico internazionale sulle definizioni di interferente endocrino e di effetto nocivo.

Base scientifica e metodo di valutazione

I criteri sono costruiti sul principio della forza probante dei dati e devono essere applicati considerando tutti i dati scientifici pertinenti disponibili. Il regolamento valorizza in particolare gli studi prodotti secondo protocolli concordati a livello internazionale, compresi quelli previsti dagli allegati II e III del regolamento (UE) n. 528/2012, e altri dati selezionati mediante metodologia di riesame sistematico. La valutazione deve tenere conto dei risultati positivi e negativi, della qualità e coerenza delle evidenze, della pertinenza dei disegni sperimentali, dei dati su via di esposizione, tossicocinetica e metabolismo, nonché delle linee guida internazionali sulle dosi massime e sugli effetti di confondimento della tossicità eccessiva.

Interferenza endocrina negli esseri umani

Per la salute umana, una sostanza è qualificata come interferente endocrina quando ricorrono congiuntamente tre elementi: un effetto nocivo su un organismo integro o sulla progenie, la presenza di un meccanismo d'azione endocrino e il nesso causale tra i due. Il testo precisa che gli effetti nocivi secondari e non specifici di altri effetti tossici non devono essere presi in considerazione. L'identificazione richiede inoltre che la plausibilità biologica del nesso tra effetto e meccanismo sia valutata alla luce delle conoscenze scientifiche attuali e di orientamenti internazionali concordati.

Interferenza endocrina negli organismi non bersaglio

Per gli organismi non bersaglio la struttura del test è sostanzialmente analoga, ma la valutazione è calibrata sul livello di (sotto)popolazione e tiene espressamente conto dei gruppi tassonomici interessati, dei dati raccolti sul campo o mediante monitoraggio e dei modelli di popolazione appropriati. Anche in questo caso la sostanza deve produrre un effetto nocivo, presentare un meccanismo d'azione endocrino e mostrare un nesso causale tra i due. Restano esclusi gli effetti nocivi che siano conseguenze secondarie non specifiche di altri effetti tossici.

Trattamento speciale delle sostanze con azione su organismi non vertebrati

Il regolamento introduce una precisazione importante per le sostanze attive il cui meccanismo d'azione biocida previsto consiste nel controllo di organismi bersaglio diversi dai vertebrati attraverso il sistema endocrino. In tale ipotesi, gli effetti sugli organismi appartenenti allo stesso phylum tassonomico dell'organismo bersaglio non vengono considerati per l'identificazione della sostanza come interferente endocrina rispetto agli organismi non bersaglio. La scelta riflette le considerazioni scientifiche richiamate nei considerando e il principio di proporzionalità.

Decorrenza, applicazione e riesame

I nuovi criteri si applicano dal 7 giugno 2018, salvo per le procedure nelle quali il comitato di cui all'articolo 82 del regolamento (UE) n. 528/2012 avesse già espresso un voto su un progetto di regolamento entro quella data. La Commissione deve inoltre presentare entro il 7 giugno 2025 una valutazione dell'esperienza acquisita nell'applicazione dei criteri alla riunione delle autorità competenti per i biocidi. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Definizione dei criteri scientifici

L'articolo 1 rinvia all'allegato per la fissazione dei criteri scientifici da utilizzare per determinare le proprietà di interferenza con il sistema endocrino ai fini del regolamento (UE) n. 528/2012.

Decorrenza dell'applicazione

L'articolo 2 dispone che i criteri dell'allegato si applicano dal 7 giugno 2018, con eccezione delle procedure per le quali il comitato di cui all'articolo 82 del regolamento (UE) n. 528/2012 abbia espresso un voto su un progetto di regolamento entro tale data.

Valutazione dell'esperienza acquisita

L'articolo 3 impone alla Commissione di presentare entro il 7 giugno 2025 al gruppo di esperti, ossia alla riunione delle autorità competenti per i biocidi, una valutazione dell'esperienza maturata nell'applicazione dei criteri scientifici introdotti dal regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e conferma l'applicazione dal 7 giugno 2018; il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Criteri per gli esseri umani

L'allegato, sezione A, stabilisce che una sostanza è considerata interferente endocrina per gli esseri umani se produce un effetto nocivo, presenta un meccanismo d'azione endocrino e l'effetto nocivo è conseguenza di tale meccanismo. La valutazione deve basarsi su tutti i dati scientifici pertinenti, su un approccio di forza probante, sulla plausibilità biologica e senza considerare effetti nocivi secondari non specifici di altri effetti tossici.

Criteri per gli organismi non bersaglio

L'allegato, sezione B, prevede criteri analoghi per gli organismi non bersaglio, con attenzione specifica alla pertinenza a livello di (sotto)popolazione, ai gruppi tassonomici, ai dati di campo o di monitoraggio e ai modelli di popolazione. Anche in questo caso non rilevano gli effetti secondari non specifici di altri effetti tossici.

Esclusione per il meccanismo d'azione biocida previsto verso non vertebrati

Per le sostanze attive il cui meccanismo d'azione biocida previsto consiste nel controllo di organismi bersaglio diversi dai vertebrati attraverso il loro sistema endocrino, gli effetti sugli organismi appartenenti allo stesso phylum tassonomico dell'organismo bersaglio non sono considerati ai fini dell'identificazione di proprietà di interferenza endocrina per gli organismi non bersaglio.

Come è indicizzato

Materiebiocidisalute pubblicaprotezione dell'ambientesicurezza chimicavalutazione del rischio

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