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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1552

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1552 della Commissione, del 5 settembre 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Porc noir de Bigorre (DOP)]

Normativa europea32017R1552

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1552 dispone l’iscrizione della denominazione "Porc noir de Bigorre" nel registro delle DOP dell’Unione. La registrazione avviene nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, dopo la pubblicazione della domanda e in assenza di opposizioni. La denominazione riguarda carni fresche e frattaglie della classe 1.1 e produce effetti diretti in tutti gli Stati membri.

Iscrizione nel registro UE della denominazione di origine protetta "Porc noir de Bigorre" per una specifica categoria di carni fresche.

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione geografica/protetta "Porc noir de Bigorre" registrata come DOP ai fini del sistema UE di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari. Riguarda il prodotto classificato nella classe 1.1 "Carni fresche (e frattaglie)" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Il regolamento ha efficacia generale e si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Porc noir de Bigorre (DOP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1552 della Commissione iscrive nel registro UE delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione "Porc noir de Bigorre". L’atto si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dà seguito alla procedura di registrazione avviata dalla Francia.

Quadro procedurale e base giuridica

La Commissione richiama l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 come base per l’adozione del regolamento di esecuzione. Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento e che non era stata notificata alcuna opposizione ai sensi dell’articolo 51. In mancanza di opposizioni, la denominazione poteva essere registrata.

Effetto della registrazione

L’articolo 1 stabilisce che "Porc noir de Bigorre" è registrata come DOP. La denominazione identifica un prodotto della classe 1.1 "Carni fresche (e frattaglie)" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, che disciplina le modalità applicative del sistema di qualità.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto uniforme nell’ordinamento dell’Unione.

Disposizioni principali

Registrazione della DOP

L’articolo 1 registra la denominazione "Porc noir de Bigorre" come denominazione di origine protetta (DOP).

Classificazione del prodotto

La denominazione registrata identifica un prodotto rientrante nella classe 1.1 "Carni fresche (e frattaglie)" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti procedurali della registrazione

La registrazione segue la pubblicazione della domanda presentata dalla Francia ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012; non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, la denominazione è stata iscritta nel registro.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaqualità alimentareproprietà intellettualeindicazioni geografichedenominazioni di origine protette

Testo integrale

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