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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2295

Regolamento delegato (UE) 2017/2295 della Commissione, del 4 settembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'informativa relativa alle attività vincolate e non vincolate (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R2295

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina in modo armonizzato l’informativa prudenziale sulle attività vincolate e non vincolate, per migliorare trasparenza, comparabilità e affidabilità delle informazioni fornite dagli enti al mercato. Definisce modelli quantitativi e descrittivi, basati su valori mediani trimestrali, e coordina tali obblighi con la disciplina contabile e con il quadro tecnico di segnalazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. Prevede inoltre un’informativa aggiuntiva sugli indicatori di qualità delle attività per gli enti di maggiore dimensione o con elevato gravame, con alcune esclusioni e un’applicazione differita.

Regolamento delegato che stabilisce norme tecniche di regolamentazione sull’informativa relativa alle attività vincolate e non vincolate degli enti creditizi e di talune imprese di investimento, ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013.

Ambito di applicazione

Si applica agli enti tenuti all’informativa prudenziale prevista dall’articolo 443 del regolamento (UE) n. 575/2013. Le obbligazioni informative riguardano la comunicazione di attività vincolate e non vincolate, garanzie reali ricevute, passività/fonti di gravame e informazioni descrittive sul modello di business, secondo i modelli e le istruzioni degli allegati I e II. Gli obblighi aggiuntivi sugli indicatori di qualità delle attività si applicano solo agli enti creditizi che superano determinate soglie dimensionali o di gravame (attivo totale oltre 30 miliardi di EUR oppure livello di gravame sulle attività superiore al 15%), con applicazione differita dal 2 gennaio 2019. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini SEE; le imprese di investimento sono esentate dalle informazioni sulla qualità delle attività gravate e non gravate.

Informativa relativa alle attività vincolate e non vincolate

Il regolamento delegato (UE) 2017/2295 integra il regolamento (UE) n. 575/2013, nell’ambito dell’articolo 443, per specificare norme tecniche di regolamentazione sull’informativa relativa alle attività vincolate e non vincolate. La finalità è rafforzare trasparenza, comparabilità e affidabilità delle informazioni di mercato sui gravami, così da consentire agli investitori e agli altri partecipanti al mercato di valutare meglio liquidità e solvibilità degli enti.

Contesto e finalità dell’intervento

Il regolamento si inserisce nel quadro delle precedenti iniziative dell’ABE e tiene conto degli orientamenti del 27 giugno 2014 sulle attività vincolate e non vincolate, nonché della raccomandazione CERS/2012/2, in particolare della raccomandazione D sulla trasparenza del mercato. Il legislatore delegato evidenzia che un approccio armonizzato è necessario per assicurare che l’informativa sia significativa, affidabile e non consenta di inferire elementi sensibili, come il livello e l’evoluzione dell’assistenza di liquidità di ultima istanza delle banche centrali.

Ambito soggettivo e oggettivo

L’informativa si applica agli enti soggetti agli obblighi dell’articolo 443 del regolamento (UE) n. 575/2013 e riguarda sia le attività vincolate sia quelle non vincolate, le garanzie reali ricevute, le fonti di gravame e le informazioni descrittive sul modello di business. L’articolato è completato dagli allegati I e II, che definiscono i modelli di segnalazione e le istruzioni di compilazione. Le informazioni devono essere rese in coerenza con la disciplina contabile applicabile, ma gli obblighi introdotti si aggiungono agli eventuali obblighi contabili esistenti.

Contenuto dell’informativa per tutti gli enti

Ai sensi dell’articolo 1, tutti gli enti devono comunicare:

  • l’importo delle attività vincolate e non vincolate per tipologia di attività, nel modello A;
  • le garanzie reali ricevute per tipologia di attività, nel modello B;
  • le passività associate alle attività vincolate e alle garanzie ricevute, nel modello C;
  • informazioni descrittive sull’impatto del modello aziendale sul livello di gravami, nel modello D.

I modelli distinguono, tra l’altro, strumenti di equity, titoli di debito, obbligazioni garantite, titoli garantiti da attività, esposizioni verso amministrazioni pubbliche, società finanziarie e non finanziarie, nonché altre attività. Per le garanzie ricevute si considerano, tra le altre, finanziamenti a vista, strumenti di equity, titoli di debito, crediti e anticipi e altre garanzie ricevute.

Informativa aggiuntiva per gli enti di maggiori dimensioni

L’articolo 2 impone ulteriori obblighi, ma solo agli enti creditizi che soddisfano una delle seguenti condizioni:

  • totale delle attività superiore a 30 miliardi di EUR, calcolato secondo il punto 1.6, paragrafo 10, dell’allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014;
  • livello di gravame sulle attività superiore al 15%, calcolato secondo il punto 1.6, paragrafo 9, del medesimo allegato.

Tali enti devono comunicare gli indicatori di qualità delle attività per tipologia di attività e per tipologia di garanzie reali ricevute e titoli di debito di propria emissione, inclusi obbligazioni garantite e ABS. Le imprese di investimento restano escluse da tali informazioni, in ragione della non applicabilità diretta del regime di liquidità del regolamento delegato (UE) 2015/61 e dell’opportunità di evitare oneri sproporzionati.

Struttura dei modelli e criteri di misurazione

Gli allegati stabiliscono che le informazioni siano fornite attraverso valori mediani, intendendosi le mediane trimestrali mobili degli ultimi dodici mesi, determinate per interpolazione. Il ricorso alla mediana risponde all’esigenza di evitare effetti distorsivi e di limitare la possibilità di dedurre dati sensibili sulle operazioni con le banche centrali.

Il modello A richiede il dettaglio delle attività vincolate e non vincolate, anche per valore contabile e valore equo, nonché la quota di attività EHQLA/HQLA ammissibili. Il modello B riguarda il valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione vincolati o vincolabili, distinguendo le quote EHQLA/HQLA. Il modello C ricostruisce le fonti del gravame, cioè le passività corrispondenti, le passività potenziali o i titoli concessi in prestito che generano il vincolo. Il modello D completa l’informazione con elementi narrativi sul modello di finanziamento e sulla struttura dei gravami.

EHQLA, HQLA e rapporti con il regolamento delegato (UE) 2015/61

Le definizioni di EHQLA e HQLA rinviano al regolamento delegato (UE) 2015/61 sulla copertura della liquidità. Il regolamento precisa quali attività vincolate o non vincolate possano essere considerate nozionalmente ammissibili, cioè tali da soddisfare i requisiti generali, operativi e specifici per classe di esposizione previsti da quel regolamento, se non fosse per il loro status di attività vincolate. I valori devono essere riportati prima dell’applicazione dei coefficienti di scarto previsti dagli articoli 10-16 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Informazioni descrittive richieste dal modello D

Il modello D richiede una spiegazione delle principali caratteristiche del gravame e del modello di business dell’ente. In particolare, devono essere illustrate:

  • eventuali differenze tra l’ambito di consolidamento regolamentare usato per l’informativa e quello impiegato per i requisiti di liquidità su base consolidata;
  • eventuali differenze tra attività costituite in garanzia o trasferite secondo la contabilità e attività vincolate ai sensi della disciplina prudenziale;
  • il criterio di calcolo del valore di esposizione e delle mediane;
  • le principali fonti e tipologie di gravame, inclusi derivati, prestito titoli, pronti contro termine, emissione di obbligazioni garantite e cartolarizzazioni;
  • la distribuzione dei gravami tra soggetti di gruppo e l’esistenza di gravami infragruppo significativi;
  • l’eventuale eccesso di garanzia reale, specialmente per obbligazioni garantite e ABS;
  • informazioni su gravami e fonti di gravame in valute significative diverse da quella di segnalazione;
  • la quota di elementi non considerati normalmente vincolabili, come immateriali, attività fiscali differite, immobili, derivati e contratti di vendita con patto di riacquisto passivo;
  • l’importo delle attività sottostanti e delle attività dell’aggregato di copertura di ABS e obbligazioni garantite mantenuti, distinguendo se vincolati o non vincolati;
  • se del caso, ulteriori dettagli quantitativi sulle componenti delle voci “altre attività” o “altre garanzie” e sulle attività/fonti di gravame senza passività associate.

Esenzioni, proporzionalità e applicazione temporale

Il regolamento contiene un approccio proporzionato: per gli enti più piccoli che non presentano livelli consistenti di attività vincolate non è richiesta l’informativa sulla qualità delle attività. L’articolo 2, che introduce gli obblighi aggiuntivi sugli indicatori di qualità delle attività, si applica dal 2 gennaio 2019 per consentire l’adeguamento dei sistemi informatici. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Coordinamento con altri atti dell’Unione

Il regolamento si coordina con il regolamento (UE) n. 575/2013, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 per le modalità di segnalazione e con il regolamento delegato (UE) 2015/61 per la definizione di EHQLA e HQLA. Il quadro complessivo mira a garantire una rappresentazione prudenziale omogenea degli attivi gravati, delle garanzie e delle fonti di finanziamento degli enti.

Disposizioni principali

Informativa generale su attività vincolate e non vincolate

L’articolo 1 impone a tutti gli enti di comunicare, secondo il modello A dell’allegato I e le istruzioni dell’allegato II, l’importo delle attività vincolate e non vincolate per tipologia di attività, le garanzie reali ricevute, le passività associate alle attività vincolate e alle garanzie ricevute e le informazioni descrittive sull’impatto del modello aziendale sul livello di gravami (modello D).

Informativa aggiuntiva sugli indicatori di qualità delle attività

L’articolo 2 richiede, per gli enti creditizi che superano una delle soglie previste, la comunicazione degli indicatori di qualità delle attività per tipologia di attività e per tipologia di garanzie reali ricevute e titoli di debito di propria emissione, inclusi obbligazioni garantite e ABS, secondo il modello A e il modello B.

Soglie di applicazione dell’informativa aggiuntiva

L’informativa aggiuntiva si applica solo agli enti creditizi con totale attivo superiore a 30 miliardi di EUR oppure con livello di gravame sulle attività superiore al 15%, calcolati secondo le regole dell’allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Valori mediani e periodicità di calcolo

Le informazioni quantitative sono espresse, salvo eccezioni, in valori mediani: si tratta delle mediane trimestrali mobili degli ultimi dodici mesi, determinate per interpolazione. Per varie righe dei modelli A, B e C il totale è calcolato come somma dei quattro valori di fine trimestre degli ultimi dodici mesi.

Modelli A, B, C e D

L’allegato I contiene i modelli di informativa: modello A per attività vincolate e non vincolate; modello B per garanzie ricevute e titoli di debito di propria emissione; modello C per le fonti di gravame; modello D per informazioni descrittive di accompagnamento.

Definizione e trattamento delle EHQLA e HQLA

Gli allegati richiamano la nozione di attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissima o elevata (EHQLA/HQLA), definite per rinvio al regolamento delegato (UE) 2015/61. Viene chiarito quali attività vincolate o non vincolate possano essere considerate nozionalmente ammissibili, con indicazione dei criteri generali, operativi e specifici per classe di esposizione e con valori prima degli scarti di garanzia.

Esenzioni e proporzionalità

Gli enti di minori dimensioni che non presentano livelli consistenti di attività vincolate non sono tenuti a fornire le informazioni sulla qualità delle attività. Le imprese di investimento sono esentate da tali indicazioni per evitare costi sproporzionati.

Entrata in vigore e applicazione differita

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 2 si applica dal 2 gennaio 2019.

Come è indicizzato

Materievigilanza bancariarequisiti prudenzialiinformativa di mercatoliquiditàservizi di investimento

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