Regolamento (UE) 2017/1577
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1577 della Commissione, del 5 settembre 2017, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Acciughe sotto sale del mar Ligure (IGP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva una modifica non minore del disciplinare della IGP "Acciughe sotto sale del mar Ligure". La Commissione ha esaminato la domanda presentata dall’Italia e, in assenza di opposizioni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, ha disposto l’approvazione della modifica. L’atto ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della IGP "Acciughe sotto sale del mar Ligure".
Ambito di applicazione
Si applica alla denominazione geografica protetta "Acciughe sotto sale del mar Ligure" e, in concreto, alla modifica del relativo disciplinare approvata dalla Commissione ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Produce effetti nell’ordinamento di tutti gli Stati membri dell’Unione, essendo direttamente applicabile; riguarda gli operatori che commercializzano il prodotto conformemente al disciplinare IGP. Non disciplina invece altre denominazioni o altri prodotti, né contiene esclusioni specifiche diverse da quelle implicite nel regime delle DOP/IGP.
Approvazione della modifica del disciplinare della IGP "Acciughe sotto sale del mar Ligure"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1577 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione "Acciughe sotto sale del mar Ligure" iscritta come indicazione geografica protetta (IGP). L’atto si inserisce nella procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 per la modifica dei disciplinari delle denominazioni registrate.
Contesto procedurale
La Commissione ha esaminato la domanda presentata dall’Italia ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché la modifica non era qualificabile come "minore" ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento.
Mancanza di opposizioni
Dopo la pubblicazione, alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In assenza di opposizioni, la Commissione ha proceduto all’approvazione della modifica del disciplinare.
Effetti giuridici
L’articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata in GUUE relativa alla denominazione "Acciughe sotto sale del mar Ligure" (IGP). L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati per gli operatori che producono o commercializzano il prodotto nel rispetto del disciplinare modificato.
Disposizioni principali
Approvazione della modifica del disciplinare
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione "Acciughe sotto sale del mar Ligure" (IGP), in quanto non risultano opposizioni alla domanda e la Commissione ha concluso positivamente l’esame ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Base procedurale e assenza di opposizioni
La domanda italiana è stata esaminata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché la modifica non era qualificabile come minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a). Non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51, la modifica è stata approvata.
Entrata in vigore e natura dell’atto
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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