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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1553

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1553 della Commissione, del 5 settembre 2017, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Chasselas de Moissac (DOP)]

Normativa europea32017R1553

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva, a livello unionale, una modifica non minore del disciplinare della DOP "Chasselas de Moissac". La Commissione ha esaminato la domanda della Francia ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, ha pubblicato la richiesta poiché non si trattava di una modifica minore e, non essendo pervenute opposizioni, ha adottato l’approvazione. L’atto ha efficacia generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e si applica direttamente in ciascuno Stato membro.

Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della DOP "Chasselas de Moissac".

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla denominazione di origine protetta "Chasselas de Moissac", registrata nel quadro dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari dell’Unione. Riguarda la modifica del disciplinare presentata dalla Francia e incide sui soggetti della filiera interessati dalla produzione e commercializzazione del prodotto tutelato; non contiene esclusioni specifiche. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri a decorrere dalla sua entrata in vigore, ossia il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Approvazione della modifica del disciplinare di "Chasselas de Moissac" (DOP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1553 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta "Chasselas de Moissac". L’atto si inserisce nella procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 per la modifica dei disciplinari delle DOP e delle IGP.

Contesto procedurale

La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Francia ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, relativa alla DOP "Chasselas de Moissac", originariamente registrata dal regolamento (CE) n. 1107/96 e successivamente modificata dal regolamento (CE) n. 1030/2008. Il considerando rileva che la modifica non rientra tra quelle minori di cui all’articolo 53, paragrafo 2.

Pubblicazione e assenza di opposizioni

Proprio perché la modifica era qualificata come non minore, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Commissione precisa inoltre che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, circostanza che consente l’approvazione della modifica.

Effetti giuridici

L’articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata per la denominazione "Chasselas de Moissac" (DOP). L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e ribadisce la sua natura di atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione "Chasselas de Moissac" (DOP), a seguito dell’esame della domanda presentata dalla Francia ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Natura non minore della modifica e pubblicazione della domanda

La Commissione ha qualificato la modifica come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 e, per tale motivo, ne ha disposto la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a).

Assenza di opposizioni

Non essendo stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare è stata approvata senza ulteriori passaggi procedurali.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaindicazioni geografichedenominazioni di origine protetteregimi di qualità dei prodotti alimentari

Testo integrale

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