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Ordinanza

Ordinanza n. 15225/2026 - Roma, Sezione 4Q

Giustizia amministrativa202500826

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto presidenziale che ha dichiarato perento il ricorso contro il provvedimento AGEA di accertamento dell’indebita percezione di contributi comunitari e di richiesta di restituzione di € 974.504,19

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agenzia pubblica)

La controversia

Il Ministero aveva impugnato il decreto presidenziale dell’11 marzo 2026 che aveva dichiarato perento il ricorso giurisdizionale, per mancata presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza entro l’anno dal deposito. Ha chiesto la revoca del decreto e la fissazione dell’udienza, sostenendo di non avere presentato l’istanza perché era pendente una procedura conciliativa presso il Comitato di conciliazione della Direzione generale Agricoltura della Commissione europea, volta a chiarire i rilievi dell’OLAF. Ha dedotto che tale procedura avrebbe determinato una stasi del giudizio nazionale e che il codice del processo amministrativo non offrirebbe strumenti per evitare il maturare della perenzione in una situazione simile. Il giudizio originario riguardava l’annullamento dell’atto AGEA che, sulla base delle conclusioni dell’OLAF, chiedeva al Ministero la restituzione di € 974.504,19, relativi a materiale informatico fornito da SIN s.r.l. mediante affidamento diretto a IBM Italia e Almaviva anziché con procedura aperta.

La decisione

Il TAR ha respinto l’opposizione e confermato il decreto di perenzione. Ha chiarito che, dopo l’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, l’atto idoneo a impedire l’estinzione per perenzione è l’istanza di fissazione dell’udienza; altri atti o vicende, anche connessi alla controversia, non la sostituiscono. La procedura conciliativa comunitaria era estranea al giudizio nazionale e non costituiva né un atto processuale interruttivo né una causa di sospensione del termine annuale. Il Ministero avrebbe potuto depositare l’istanza di fissazione dell’udienza e rappresentare contestualmente la pendenza della conciliazione; dopo la dichiarazione di perenzione avrebbe inoltre potuto prospettare un errore scusabile ai fini della rimessione in termini, ma nessuna delle due circostanze è stata fatta valere. L’omissione ha quindi determinato l’estinzione del giudizio. Le spese sono state poste a carico del Ministero, liquidate in € 800,00 oltre IVA e CPA se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.a.

    Il ricorso si considera perento se nel corso di un anno non sia compiuto alcun atto di procedura. Il termine non decorre dalla presentazione dell’istanza di cui all’articolo 71, comma 1, e finché non si sia provveduto su di essa, salvo quanto previsto dall’articolo 82.

    La perenzione ordinaria consegue al mancato compimento, per un anno, di un atto processuale idoneo; nel regime del codice, l’atto tipico che impedisce l’estinzione è l’istanza di fissazione dell’udienza.

  • art. 83 c.p.a.

    La perenzione opera quindi di diritto ed è rilevabile d’ufficio, come prevede l’art. 83 c.p.a. e ciascuna delle parti sopporta le spese che ha sostenuto.

    La perenzione opera automaticamente ed è rilevabile d’ufficio.

  • art. 71, comma 1, c.p.a.

    Sotto questo profilo, l’art. 81 c.p.a. risulta collegato con l’art. 71 c.p.a., avendo oggi il legislatore individuato l’atto formale interruttivo della perenzione nell’istanza di fissazione dell’udienza.

    L’istanza di fissazione dell’udienza è l’atto formale individuato dal legislatore come impulso processuale idoneo a evitare la perenzione.

  • art. 37 c.p.a.

    Ed invero, il M.A.S.A.F. avrebbe potuto presentare - prima dello spirare del termine decadenziale annuale - apposita istanza di fissazione dell’udienza al Giudice e indicare contestualmente in quella sede la sussistenza della procedura conciliativa per evitare il maturare della perenzione ovvero, una volta dichiarata la perenzione, avrebbe potuto prospettare, ove esistente, un eventuale errore scusabile, ai sensi dell’art. 37 c.p.a., tale da poter integrare una possibile rimessione in termini.

    L’errore scusabile può essere prospettato per ottenere la rimessione in termini; la sola pendenza di una procedura conciliativa esterna non sospende però il termine di perenzione.

  • art. 85, comma 5, c.p.a.

    Ai sensi dell’art. 85, comma 5, c.p.a. le spese di lite seguono la soccombenza del M.A.S.A.F. e vengono liquidate come da dispositivo.

    Nel giudizio di opposizione alla perenzione, le spese sono regolate secondo la soccombenza.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la perenzione ordinaria si evita mediante il compimento dell’atto formale di impulso individuato dal codice, ossia l’istanza di fissazione dell’udienza; atti diversi, anche se collegati alla vicenda sostanziale o processuale, non sono idonei a sostituirla.
  • La pendenza di una procedura conciliativa dinanzi a organi dell’Unione europea, in quanto estranea al giudizio amministrativo nazionale, non interrompe né sospende il termine annuale per la perenzione e non equivale all’istanza di fissazione dell’udienza.
  • La parte che intenda rappresentare la pendenza di una procedura conciliativa deve comunque depositare tempestivamente l’istanza di fissazione dell’udienza; l’eventuale rimessione in termini richiede la specifica prospettazione di un errore scusabile.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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