Regolamento (UE) 2021/53
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/53 della Commissione del 22 gennaio 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna l’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive nei confronti dell’Iraq, in attuazione del regolamento (CE) n. 1210/2003. A seguito della decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 18 gennaio 2021, vengono soppresse due voci dall’allegato IV. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 sopprimendo due nominativi dalla lista delle persone e entità soggette a congelamento di fondi e risorse economiche relative all'Iraq.
Ambito di applicazione
Si applica alle persone fisiche e giuridiche, agli organismi e alle entità elencati nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003, ossia ai soggetti associati al regime dell'ex presidente Saddam Hussein nei confronti dei quali operano il congelamento dei fondi e delle risorse economiche e il divieto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche. Ha portata generale e si applica direttamente in tutti gli Stati membri dell'Unione europea dalla data di entrata in vigore. Le modifiche riguardano esclusivamente l’aggiornamento dell’elenco sanzionatorio, mediante cancellazione di due voci.
Modifica dell’elenco sanzionatorio UE relativo all’Iraq
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/53 interviene sul regolamento (CE) n. 1210/2003, che disciplina talune restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq, con particolare riguardo alle misure di congelamento di fondi e risorse economiche nei confronti di soggetti associati al regime dell’ex presidente Saddam Hussein. La misura è adottata dalla Commissione in coerenza con l’aggiornamento disposto a livello ONU dal Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza il 18 gennaio 2021.
Finalità e contesto
I considerando precisano che l’allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 contiene l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi o delle entità soggetti alle misure restrittive. Poiché il Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite ha depennato due persone dall’elenco corrispondente, l’Unione procede all’adeguamento dell’allegato per mantenere allineato il regime sanzionatorio europeo a quello internazionale.
Ambito della modifica
La modifica riguarda esclusivamente l’allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003. Non introduce nuove categorie di soggetti né nuove misure, ma elimina due nominativi dall’elenco delle persone sottoposte a congelamento di fondi e risorse economiche e al divieto di messa a disposizione di tali risorse.
Contenuto operativo dell’intervento
L’articolo 1 rinvia all’allegato del regolamento di esecuzione, che dispone la soppressione delle seguenti voci:
- n. 31: Zuhair Talib Abd-al-Sattar Al-Naqib, nato circa nel 1948, cittadino iracheno, indicato come Direttore dei Servizi segreti militari;
- n. 33: Amir Rashid Muhammad Al-Ubaidi, nato nel 1939 a Bagdad, cittadino iracheno, indicato come Ministro del petrolio (1996-2003) e Capo dell’Organizzazione per l’industrializzazione militare all’inizio degli anni ’90.
Entrata in vigore ed effetti
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, con effetti immediati sull’aggiornamento delle liste sanzionatorie nazionali e unionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nella soppressione di due nominativi dall’elenco delle persone e delle entità soggette a congelamento di fondi e risorse economiche.
Soggetti rimossi dall’elenco sanzionatorio
Nell’allegato sono cancellate le voci n. 31 e n. 33: Zuhair Talib Abd-al-Sattar Al-Naqib e Amir Rashid Muhammad Al-Ubaidi, entrambi indicati come cittadini iracheni e associati al precedente regime iracheno, con i riferimenti descrittivi riportati nell’allegato stesso.
Base decisionale ONU e motivazione della modifica
Nei considerando si dà atto che il 18 gennaio 2021 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha depennato due persone dall’elenco ONU delle persone ed entità soggette a congelamento di fondi e risorse economiche; per coerenza, si rende pertanto necessario aggiornare l’allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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