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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/48

Regolamento (UE) 2021/48 del Consiglio del 22 gennaio 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 147/2003 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia

Normativa europea32021R0048

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regime sanzionatorio dell’UE nei confronti della Somalia per adeguarlo alla risoluzione 2551 (2020) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e alla corrispondente decisione PESC del Consiglio. Vengono ridefinite le restrizioni su finanziamenti, assistenza finanziaria e assistenza tecnica legati a materiale militare, introdotte deroghe/autorizzazioni più puntuali e ampliato l’elenco dei materiali esplosivi controllati. Il testo mira a garantire un’applicazione uniforme negli Stati membri.

Modifica delle misure restrittive dell’UE nei confronti della Somalia, in particolare del regime su finanziamenti, assistenza tecnica e deroghe all’embargo sulle armi, nonché dell’elenco di materiali esplosivi soggetti a controllo.

Ambito di applicazione

Si applica a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi della Somalia, nonché ai prestatori di servizi e agli operatori economici che, dall’Unione o da Stati membri, forniscono finanziamenti, assistenza finanziaria o assistenza tecnica connessi ad attività militari relative ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea. Riguarda altresì le forniture di equipaggiamento militare non letale a uso umanitario o protettivo, le attività a favore di Nazioni Unite, UNSOM, AMISOM, partner strategici dell’AMISOM e EUTM, e le misure contro pirateria e depredazione armata al largo delle coste somale. Si applica nel territorio dell’Unione, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Modifica delle misure restrittive nei confronti della Somalia

Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 147/2003 per adeguare il quadro sanzionatorio dell’Unione nei confronti della Somalia alla risoluzione 2551 (2020) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e alla decisione (PESC) 2021/48 del Consiglio. La finalità è assicurare un’applicazione uniforme nell’ordinamento dell’Unione delle modifiche apportate al regime di embargo e alle deroghe previste per determinate forniture.

Contesto e finalità

I considerando evidenziano che il regime originario limita la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria e assistenza tecnica connessi ad attività militari relative a beni e tecnologie dell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE, nonché la fornitura alla Somalia di beni che possono contribuire alla fabbricazione di ordigni esplosivi improvvisati. La risoluzione 2551 (2020) ha modificato le deroghe all’embargo sulle armi e ha ampliato l’elenco dei beni soggetti a controllo utilizzabili per ordigni esplosivi improvvisati; di conseguenza, il regolamento UE adegua il testo del regolamento (CE) n. 147/2003.

Divieto generale su finanziamenti, assistenza finanziaria e assistenza tecnica

L’articolo 1, come sostituito, stabilisce il divieto di fornire, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità od organismo della Somalia:

  • finanziamenti o assistenza finanziaria connessi con attività militari per la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di beni e tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE;
  • assistenza tecnica connessa con attività militari in relazione ai medesimi beni e tecnologie.

Il divieto ha quindi una portata sia soggettiva sia oggettiva ampia, riferita ai soggetti somali e alle operazioni connesse al materiale militare UE.

Definizioni introdotte dall’articolo 1 bis

Il regolamento inserisce un articolo definitorio utile all’interpretazione del regime:

  • "assistenza tecnica" comprende riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione e altri servizi tecnici, inclusi istruzioni, pareri, formazione, trasmissione di conoscenze o competenze e consulenza, anche in forma orale;
  • "finanziamenti o assistenza finanziaria" include qualunque messa a disposizione o impegno di fondi o risorse economiche, a prescindere dallo strumento utilizzato, con un elenco non esaustivo di strumenti finanziari; i pagamenti e le condizioni di pagamento normalmente praticati nel commercio non sono considerati finanziamento o assistenza finanziaria;
  • "comitato delle sanzioni" è il comitato del Consiglio di sicurezza ONU istituito ai sensi del punto 11 della risoluzione 751 (1992);
  • "territorio dell’Unione" coincide con i territori degli Stati membri in cui si applica il TFUE, incluso lo spazio aereo.

Deroghe autorizzabili dall’autorità competente

Il nuovo articolo 2 bis disciplina un meccanismo autorizzatorio in deroga al divieto generale. L’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore del servizio, individuata nei siti web di cui all’allegato I, può autorizzare:

  • finanziamenti, assistenza finanziaria o assistenza tecnica destinati unicamente allo sviluppo delle forze di sicurezza nazionali somale, se ciò è finalizzato a garantire la sicurezza del popolo somalo;
  • finanziamenti, assistenza finanziaria o assistenza tecnica destinati allo sviluppo di istituzioni somale nel settore della sicurezza diverse dal governo federale della Somalia, purché:
    • l’autorità competente abbia accertato la destinazione esclusiva allo sviluppo di tali istituzioni;
    • il comitato delle sanzioni non abbia adottato una decisione negativa entro cinque giorni lavorativi dalla notifica effettuata dallo Stato membro;
    • il governo federale della Somalia sia stato informato in parallelo con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo, in conformità alla risoluzione 2551 (2020).

Esenzioni espressamente previste

L’articolo 3, paragrafo 1, individua le situazioni in cui il divieto dell’articolo 1 non opera. In particolare, non si applica:

  • ai finanziamenti o all’assistenza finanziaria per la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di equipaggiamento militare non letale a uso esclusivamente umanitario o protettivo;
  • all’assistenza tecnica relativa a tale equipaggiamento, purché le attività siano previamente comunicate, solo a titolo informativo, al comitato delle sanzioni dallo Stato membro o dall’organizzazione internazionale, regionale o subregionale che le fornisce;
  • ai finanziamenti, all’assistenza finanziaria o all’assistenza tecnica connessi a beni e tecnologie dell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE destinati al personale delle Nazioni Unite, inclusa la missione UNSOM, la missione AMISOM, i partner strategici dell’AMISOM operanti nel quadro del più recente concetto strategico dell’Unione africana e in cooperazione e coordinamento con AMISOM, nonché la missione EUTM;
  • ai finanziamenti, all’assistenza finanziaria o all’assistenza tecnica destinati a Stati o organizzazioni internazionali, regionali o subregionali che adottano misure contro la pirateria e la depredazione armata al largo delle coste somale, su richiesta del governo federale somalo notificata al Segretario generale delle Nazioni Unite, a condizione del rispetto del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani.

Aggiornamento dell’allegato III

L’allegato del regolamento sostituisce il paragrafo 3 dell’allegato III, aggiornando l’elenco dei materiali esplosivi e delle miscele soggetti a controllo. Sono inclusi, tra gli altri, nitrato di ammonio/gasolio (ANFO), nitrocellulosa oltre il 12,5% di azoto, nitroglicerina, nitroglicole, tetranitrato di pentaeritrite (PETN), cloruro di picrile e 2,4,6-trinitrotoluene (TNT), con i rispettivi riferimenti CAS e codici della nomenclatura combinata.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Divieto generale di finanziamenti, assistenza finanziaria e assistenza tecnica

L’articolo 1, come sostituito, vieta di fornire a qualsiasi persona, entità od organismo della Somalia, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi con attività militari per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di beni e tecnologie compresi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE, nonché assistenza tecnica connessa con attività militari in relazione a tali beni e tecnologie.

Definizioni rilevanti

È inserito l’articolo 1 bis, che definisce: "assistenza tecnica" in senso ampio, includendo supporto di riparazione, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione, istruzioni, formazione, trasmissione di know-how e consulenza; "finanziamenti o assistenza finanziaria" come qualsiasi erogazione o impegno di fondi o risorse economiche, inclusi sovvenzioni, prestiti, garanzie, cauzioni, lettere di credito, assicurazioni e riassicurazioni, precisando che i pagamenti commerciali ordinari non vi rientrano; "comitato delle sanzioni" ONU istituito ai sensi della risoluzione 751 (1992); "territorio dell’Unione" come i territori degli Stati membri cui si applica il TFUE, compreso lo spazio aereo.

Autorizzazioni in deroga rilasciate dall’autorità competente

Il nuovo articolo 2 bis consente all’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore del servizio, secondo i riferimenti pubblicati nei siti web dell’allegato I, di autorizzare deroghe al divieto dell’articolo 1. Sono previste due ipotesi: (a) finanziamenti, assistenza finanziaria o assistenza tecnica destinati unicamente allo sviluppo delle forze di sicurezza nazionali somale per garantire la sicurezza del popolo somalo; (b) analoghe forniture destinate allo sviluppo di istituzioni somale nel settore della sicurezza diverse dal governo federale, a condizione che non vi sia decisione negativa del comitato delle sanzioni entro cinque giorni lavorativi dalla notifica dello Stato membro e che il governo federale somalo sia informato con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo.

Esenzioni al divieto generale

L’articolo 3, paragrafo 1, esclude dal divieto: finanziamenti o assistenza finanziaria per equipaggiamento militare non letale a uso esclusivamente umanitario o protettivo; assistenza tecnica relativa a tale equipaggiamento, previa comunicazione solo informativa al comitato delle sanzioni; forniture a favore del personale ONU, compresa UNSOM, AMISOM, i partner strategici dell’AMISOM operanti nel quadro del più recente concetto strategico dell’Unione africana e in coordinamento con AMISOM, nonché EUTM; e forniture destinate esclusivamente a Stati o organizzazioni che contrastano pirateria e depredazione armata al largo delle coste somale, su richiesta del governo federale della Somalia notificata al Segretario generale dell’ONU, nel rispetto del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani.

Aggiornamento dell’elenco di materiali esplosivi controllati

L’allegato III è modificato sostituendo il paragrafo 3 con un elenco aggiornato di materiali esplosivi e miscele contenenti tali materiali, inclusi ANFO, nitrocellulosa con oltre il 12,5% di azoto, nitroglicerina, nitroglicole, PETN, cloruro di picrile e TNT, con i relativi numeri CAS e codici NC.

Entrata in vigore e applicazione diretta

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunecontrolli sulle esportazionisanzioni internazionalisicurezza e antiterrorismo

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