Regolamento (UE) 2021/49
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/49 del Consiglio del 22 gennaio 2021 che attua il regolamento (UE) n. 101/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna l’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011 sulle misure restrittive relative alla Tunisia. In esito a un riesame, vengono soppresse quattro persone dall’elenco e vengono aggiornate le indicazioni relative ai diritti della difesa e al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva per due soggetti. L’atto ha effetto immediato dal giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile negli Stati membri.
Modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011 sulle misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in relazione alla Tunisia, con soppressione e aggiornamento di alcune voci dell’elenco.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione nei confronti di determinate persone, entità e organismi connessi alla situazione in Tunisia, incidendo in particolare sull’elenco nominativo contenuto nell’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011. Le modifiche riguardano la soppressione di alcune persone dall’elenco e l’aggiornamento delle informazioni relative ai diritti della difesa e al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva per altre persone. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica dell’elenco delle misure restrittive per la Tunisia
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/49 dà attuazione al regolamento (UE) n. 101/2011, che disciplina misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia. L’intervento normativo deriva da un riesame periodico dell’elenco allegato e comporta l’aggiornamento delle informazioni disponibili nel fascicolo del Consiglio.
Ambito di applicazione
L’atto incide esclusivamente sull’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011. Tale allegato contiene, da un lato, l’elenco delle persone e delle entità soggette alle misure restrittive e, dall’altro, le informazioni relative ai diritti della difesa e al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva nel contesto del diritto tunisino. Le modifiche riguardano persone fisiche già incluse nelle liste e non introducono un nuovo regime sanzionatorio.
Contenuto delle modifiche all’allegato I
Nella parte A dell’allegato I, dedicata all’elenco delle persone e delle entità di cui all’articolo 2 del regolamento base, vengono soppresse quattro voci:
- Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI;
- Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI;
- Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA;
- Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI.
Nella parte B dell’allegato I, che tratta dei diritti della difesa e della tutela giurisdizionale effettiva, le medesime quattro voci sono soppresse. Inoltre, per due persone già elencate, le note sono sostituite con formulazioni aggiornate:
- per Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI, si precisa che l’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso e che, secondo il fascicolo del Consiglio, i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati; in particolare, l’11 agosto 2011 la persona è stata ascoltata da un giudice istruttore in presenza del proprio avvocato;
- per Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF, si conferma che l’indagine o il processo sono ancora in corso e che i diritti della difesa e la tutela giurisdizionale effettiva risultano rispettati; in particolare, nel 2011 e nel 2013 la persona è stata ascoltata da un giudice istruttore in presenza dei propri avvocati.
Efficacia temporale e vincolatività
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come consueto per i regolamenti UE, l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Rilievo pratico per i professionisti
Per gli operatori giuridici e finanziari, l’atto comporta l’aggiornamento immediato delle liste di soggetti sottoposti a misure restrittive in ambito tunisino. La soppressione di alcune voci può incidere sulle verifiche di compliance, sui controlli antiriciclaggio e sulle procedure interne di screening delle controparti, mentre le note aggiornate confermano il permanere dell’iscrizione di altri soggetti sulla base delle informazioni acquisite dal Consiglio.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011
L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011 sia modificato secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione.
Soppressione di quattro voci dall’elenco nominativo
Nella parte A dell’allegato I, relativa all’elenco delle persone e delle entità di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 101/2011, sono soppresse le voci riferite a Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI, Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI, Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA e Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI.
Aggiornamento delle informazioni sui diritti della difesa e sulla tutela giurisdizionale effettiva
Nella parte B dell’allegato I, dedicata ai diritti della difesa e al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva a norma del diritto tunisino, sono soppresse le voci relative alle stesse quattro persone e sono sostituite le note relative a Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI e Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF, precisando che le indagini o i procedimenti per sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso e che, sulla base del fascicolo del Consiglio, i diritti della difesa e la tutela giurisdizionale effettiva risultano rispettati; per Samira TRABELSI si indica l’audizione dell’11 agosto 2011 in presenza dell’avvocato, per Montassar LTAIEF le audizioni del 2011 e del 2013 in presenza dei difensori.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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