Regolamento (UE) 2021/51
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/51 della Commissione del 22 gennaio 2021 che autorizza una modifica delle condizioni d’uso del nuovo alimento «trans-resveratrolo» a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati per il trans-resveratrolo, eliminando la restrizione che ne consentiva l’uso negli integratori alimentari solo in capsule o compresse. La Commissione ha ritenuto che la modifica non comporti effetti sulla salute umana e che i livelli massimi già autorizzati restino invariati. Vengono confermati anche specifici requisiti di etichettatura per i prodotti contenenti il nuovo alimento. La misura si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Autorizzazione della modifica delle condizioni d’uso del nuovo alimento "trans-resveratrolo" negli integratori alimentari, con conseguente aggiornamento dell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare che immettono sul mercato integratori alimentari contenenti trans-resveratrolo nell’Unione europea, nonché alle autorità nazionali che applicano l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati. L’ambito territoriale è quello dell’Unione europea e dello SEE, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri. La modifica riguarda solo le condizioni d’uso del trans-resveratrolo negli integratori alimentari destinati alla popolazione adulta; restano fermi i livelli massimi autorizzati e i requisiti di etichettatura previsti. Il regolamento non incide sulla precedente autorizzazione sostanziale del nuovo alimento, ma elimina la limitazione alle sole forme di capsule o compresse.
Modifica delle condizioni d’uso del nuovo alimento "trans-resveratrolo"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/51 della Commissione interviene sull’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati per modificare le condizioni d’uso del "trans-resveratrolo". La finalità è consentire un uso più flessibile negli integratori alimentari, eliminando la precedente limitazione alle sole forme di capsule o compresse, senza incidere sui presupposti di sicurezza già valutati in sede di autorizzazione originaria.
Contesto normativo
Il regolamento si colloca nell’ambito del regolamento (UE) 2015/2283 sui nuovi alimenti, che consente l’immissione sul mercato solo dei nuovi alimenti autorizzati e iscritti nell’elenco dell’Unione. Tale elenco è istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. Il trans-resveratrolo era già stato autorizzato dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/1190 come nuovo ingrediente alimentare, limitatamente agli integratori alimentari in capsule o compresse destinati agli adulti.
Procedura e motivi della modifica
In data 31 gennaio 2020 DSM Nutritional Products Europe ha presentato domanda di modifica ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283. La richiesta mirava a eliminare la specificazione delle sole forme "capsule o compresse" per gli integratori alimentari contenenti trans-resveratrolo. La Commissione ha ritenuto la modifica coerente con altre voci dell’elenco dell’Unione per le quali non è prevista una forma specifica e idonea a garantire condizioni d’uso uniformi, oltre a una maggiore adattabilità alle preferenze dei consumatori.
Valutazione di sicurezza
La Commissione ha espressamente escluso la necessità di richiedere il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, poiché la modifica riguarda solo la forma di presentazione degli integratori e non introduce nuovi profili di rischio per la salute umana. Restano invariati i livelli massimi già autorizzati e le basi scientifiche della precedente autorizzazione, che non destano preoccupazioni di sicurezza.
Contenuto della modifica nell’allegato del regolamento (UE) 2017/2470
L’allegato sostituisce la voce "Trans-resveratrolo" nella tabella 1 dei nuovi alimenti autorizzati. Le condizioni risultanti sono le seguenti:
- categoria dell’alimento: integratori alimentari ai sensi della direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione adulta;
- livello massimo: 150 mg/giorno;
- denominazione da riportare in ეტichetta: "trans-resveratrolo";
- avvertenza obbligatoria in etichetta per gli integratori alimentari: il consumo del prodotto in combinazione con medicinali può avvenire soltanto sotto controllo medico.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica della voce "trans-resveratrolo" nell’elenco dell’Unione
L’articolo 1 modifica la voce relativa al nuovo alimento "trans-resveratrolo" nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) 2015/2283, inserito nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. La modifica è effettuata secondo quanto riportato nell’allegato del regolamento.
Nuove condizioni d’uso per gli integratori alimentari
Il trans-resveratrolo può essere utilizzato negli integratori alimentari quali definiti dalla direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione adulta, senza limitazione alla sola forma di capsule o compresse. Rimane invariato il livello massimo autorizzato pari a 150 mg/giorno.
Requisiti specifici di etichettatura
L’etichetta dei prodotti alimentari che contengono il nuovo alimento deve riportare la denominazione "trans-resveratrolo". Inoltre, l’etichetta degli integratori alimentari contenenti trans-resveratrolo deve indicare che il consumo del prodotto in combinazione con medicinali può avvenire soltanto sotto controllo medico.
Assenza di nuova valutazione EFSA e profili di sicurezza
La Commissione non ha richiesto il parere dell’EFSA ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283, ritenendo che la modifica delle condizioni d’uso, limitata all’eliminazione della specificazione delle forme di presentazione, non determini effetti sulla salute umana. Le considerazioni di sicurezza alla base dell’autorizzazione originaria restano invariate.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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