Sentenza del 20/09/2019 n. 989 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Emendabilità - Dichiarazione integrativa nella fase contenziosa - Ammissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha chiesto di poter correggere la propria dichiarazione dei redditi mediante dichiarazione integrativa anche dopo la scadenza del termine ordinario e durante la fase contenziosa, al fine di opporsi alla maggiore pretesa erariale. La questione riguardava se la tardività della dichiarazione integrativa ne impedisse l'utilizzo nel giudizio e se il contribuente potesse far valere elementi oggettivamente esistenti, ma non previamente acquisiti dall'Ufficio durante l'attività istruttoria.
La decisione
La dichiarazione integrativa tardiva è stata ritenuta ammissibile anche nella successiva fase contenziosa. La dichiarazione dei redditi non è considerata un atto immodificabile e il contribuente può correggerla, anche dopo l'emissione dell'atto di accertamento, per rappresentare elementi oggettivi rilevanti ai fini della determinazione del reddito o dell'imposta. Resta tuttavia a carico del contribuente l'onere di provare concretamente la fondatezza degli elementi e delle correzioni prospettate.
Massime di principio
- La tardività della dichiarazione integrativa, di per sé, non preclude al contribuente la possibilità di contestare in giudizio una pretesa tributaria.
- La dichiarazione dei redditi è emendabile quando la correzione riguarda errori o elementi oggettivamente esistenti e incide sulla corretta determinazione dell'obbligazione tributaria.
- La correzione può essere fatta valere anche dopo l'accertamento dell'Ufficio e nel corso del contenzioso, purché sia pertinente alla controversia.
- Il contribuente deve fornire prova rigorosa degli elementi posti a fondamento della dichiarazione integrativa: l'ammissibilità della correzione non comporta automaticamente il suo accoglimento nel merito.
- L'Amministrazione finanziaria non può fondare la pretesa esclusivamente sull'originaria dichiarazione se il contribuente dimostra successivamente l'esistenza di dati corretti e fiscalmente rilevanti.
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