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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/63

Regolamento delegato (UE) 2018/63 della Commissione, del 26 settembre 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/571 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'autorizzazione, i requisiti organizzativi e la pubblicazione delle operazioni per i fornitori di servizi di comunicazione dati (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32018R0063

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il quadro tecnico già previsto per i fornitori di servizi di comunicazione dati, ampliando e precisando le regole sui sistemi consolidati di pubblicazione per strumenti diversi dagli strumenti di capitale. La principale novità consiste nella definizione dell’ambito dei CTP per più classi di attività e nell’introduzione di una soglia minima di copertura dell’80% del numero e del volume delle operazioni pubblicate nell’Unione. Sono inoltre fissate scadenze specifiche per la valutazione semestrale dei tassi di copertura e per il raggiungimento dei livelli richiesti, con applicazione scaglionata nel tempo.

Modifica il regolamento delegato (UE) 2017/571 per disciplinare l’ambito dei sistemi consolidati di pubblicazione (CTP) relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, derivati e quote di emissione, introducendo criteri di copertura e tempistiche di applicazione.

Ambito di applicazione

Si applica ai fornitori di servizi di comunicazione dati, in particolare ai sistemi consolidati di pubblicazione (CTP), con riferimento alle classi di attività diverse dagli strumenti di capitale: obbligazioni, obbligazioni ETC/ETN, prodotti finanziari strutturati, derivati cartolarizzati, derivati su tassi di interesse, cambi, strumenti di capitale, merci, crediti, contratti differenziali, derivati C10, derivati su quote di emissione e quote di emissione. Incide sui dati resi pubblici ai sensi degli articoli 10 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014 e si collega agli APA e alle sedi di negoziazione dell’Unione. Ha applicazione diretta in tutti gli Stati membri; alcune disposizioni si applicano solo dal 1° gennaio 2019 o dal 3 settembre 2019.

Modifica del regime dei sistemi consolidati di pubblicazione per strumenti non equity

Il regolamento delegato (UE) 2018/63 della Commissione modifica il regolamento delegato (UE) 2017/571, che integra la direttiva 2014/65/UE (MiFID II) in materia di autorizzazione, requisiti organizzativi e pubblicazione delle operazioni per i fornitori di servizi di comunicazione dati. L’intervento mira a precisare il perimetro dei sistemi consolidati di pubblicazione (CTP) per gli strumenti diversi dagli strumenti di capitale, con particolare attenzione alla coerenza del regime di trasparenza e al funzionamento ordinato dei mercati finanziari.

Finalità e contesto normativo

La Commissione evidenzia che le disposizioni sui dispositivi di pubblicazione per obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati sono strettamente connesse alla disciplina già contenuta nel regolamento delegato (UE) 2017/571. Per questo motivo, il nuovo atto interviene per definire meglio l’ambito informativo dei CTP non equity e per introdurre un meccanismo di copertura che consenta una gestione economicamente sostenibile dei flussi di dati.

Ambito materiale dei CTP

Con l’inserimento dell’articolo 15 bis, il CTP può includere nel proprio flusso di dati elettronici una o più classi di attività tra quelle elencate dal regolamento:

  • obbligazioni diverse da ETC ed ETN;
  • obbligazioni ETC ed ETN;
  • prodotti finanziari strutturati;
  • derivati cartolarizzati;
  • derivati su tassi di interesse;
  • derivati su cambi;
  • derivati su strumenti di capitale;
  • derivati su merci;
  • derivati su crediti;
  • contratti differenziali;
  • derivati C10;
  • derivati su quote di emissione;
  • quote di emissione.

La disciplina si riferisce ai dati pubblicati ai sensi degli articoli 10 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014 e riguarda il mercato dell’Unione nel suo complesso, con partecipazione dei dispositivi di pubblicazione autorizzati (APA) e delle sedi di negoziazione.

Soglia minima di copertura e logica di selezione dei dati

Il regolamento non impone al CTP di raccogliere tutte le informazioni disponibili, ma richiede una copertura qualificata. Per ciascuna classe di attività pertinente, il CTP deve raggiungere almeno:

  • l’80% del numero complessivo delle operazioni pubblicate nell’Unione;
  • l’80% del volume complessivo delle operazioni pubblicate nell’Unione.

Questi due requisiti devono essere soddisfatti con riferimento ai dati pubblicati da tutti gli APA e da tutte le sedi di negoziazione durante il periodo di valutazione. La regola risponde all’esigenza, richiamata nei considerando, di garantire informazioni significative per gli utenti evitando costi eccessivi legati all’inclusione integrale di tutti i dati disponibili.

Determinazione del volume e verifiche semestrali

Ai fini della soglia sull’80% del volume, il volume delle operazioni è calcolato secondo la misura prevista dalla tabella 4 dell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2017/583. La verifica della copertura avviene ogni sei mesi sulla base dei sei mesi precedenti.

I periodi di valutazione iniziano:

  • il 1° gennaio di ogni anno;
  • il 1° luglio di ogni anno.

Il primo periodo di valutazione copre i primi sei mesi del 2019.

Termini per il raggiungimento della copertura

Il CTP deve conseguire il livello minimo di copertura il prima possibile e, in ogni caso, entro termini massimi prestabiliti:

  • entro il 31 gennaio dell’anno civile successivo al periodo 1° gennaio-30 giugno;
  • entro il 31 luglio dell’anno civile successivo al periodo 1° luglio-31 dicembre.

La norma lascia quindi un margine operativo per l’integrazione di nuove sedi di negoziazione e nuovi APA nel flusso di dati, ma impone un termine certo per il raggiungimento dei livelli richiesti.

Entrata in vigore e applicazione nel tempo

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La sua applicazione generale decorre dal 3 gennaio 2018.

Sono previste applicazioni differite per alcune disposizioni:

  • l’articolo 15 bis, paragrafo 4, si applica dal 1° gennaio 2019;
  • l’articolo 14, paragrafo 2, l’articolo 15, paragrafi 1, 2 e 3, e l’articolo 20, lettera b), si applicano dal 3 settembre 2019.

Questa scansione temporale risponde all’esigenza di assicurare una transizione ordinata al nuovo regime e di allineare l’operatività dei CTP con la disciplina nazionale di recepimento della direttiva 2014/65/UE.

Disposizioni principali

Estensione dell’ambito dei CTP per strumenti non equity

Inserito l’articolo 15 bis nel regolamento delegato (UE) 2017/571, che consente al CTP di includere nel flusso di dati elettronici una o più classi di attività tra quelle elencate: obbligazioni, obbligazioni ETC/ETN, prodotti finanziari strutturati, derivati cartolarizzati, derivati su tassi di interesse, su cambi, su strumenti di capitale, su merci, su crediti, contratti differenziali, derivati C10, derivati su quote di emissione e quote di emissione.

Soglia di copertura minima dell’80%

Il CTP deve includere i dati resi pubblici ai sensi degli articoli 10 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014 solo se, per ciascuna classe di attività pertinente, raggiunge almeno l’80% sia del numero complessivo di operazioni sia del volume complessivo di operazioni pubblicate nell’Unione da tutti gli APA e da tutte le sedi di negoziazione nel periodo di valutazione.

Criterio di calcolo del volume e periodo di valutazione

Il volume delle operazioni, ai fini della soglia dell’80%, è determinato secondo la misura prevista dalla tabella 4 dell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2017/583. La verifica dei tassi di copertura avviene ogni sei mesi, sulla base dei sei mesi precedenti; i periodi di valutazione iniziano il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno, e il primo periodo copre i primi sei mesi del 2019.

Termini per conseguire la copertura minima

Il CTP deve raggiungere il tasso di copertura minimo il prima possibile e comunque non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo al periodo 1° gennaio-30 giugno, oppure il 31 luglio dell’anno successivo al periodo 1° luglio-31 dicembre.

Decorrenza e applicazione differita

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 3 gennaio 2018. Tuttavia, l’articolo 15 bis, paragrafo 4, si applica dal 1° gennaio 2019, mentre l’articolo 14, paragrafo 2, l’articolo 15, paragrafi 1, 2 e 3, e l’articolo 20, lettera b), si applicano dal 3 settembre 2019.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziariservizi di investimentotrasparenza di mercatostrumenti finanziariquote di emissione

Testo integrale

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