Regolamento (UE) 2017/1594
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1594 della Commissione, del 25 settembre 2017, che aggiunge ai contingenti di pesca per il 2017 alcuni quantitativi riportati nel 2016 a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione adegua al rialzo i contingenti di pesca del 2017 per alcuni stock, aggiungendo i quantitativi riportati dal 2016 da parte di Stati membri che ne hanno fatto richiesta nei termini. L’intervento si fonda sul meccanismo di flessibilità previsto dal regolamento (CE) n. 847/96, che consente il riporto fino al 10% del contingente assegnato. Gli aumenti sono dettagliati nell’allegato per singolo Stato membro, stock, area e quantità in tonnellate.
Aggiunge ai contingenti di pesca del 2017 i quantitativi riportati dal 2016 da alcuni Stati membri, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea titolari di contingenti di pesca per il 2016 che hanno presentato domanda di riporto entro il 31 ottobre 2016, e incide sui contingenti per il 2017 fissati nei regolamenti del Consiglio richiamati. Riguarda specifiche possibilità di pesca per determinati stock ittici e aree CIEM/zone geografiche indicate nell’allegato, con esclusione implicita di qualunque stock o Stato membro non elencato nell’allegato medesimo. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1594: aumento dei contingenti di pesca 2017 per effetto del riporto dal 2016
Il regolamento attua il meccanismo di flessibilità previsto dall’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, consentendo l’aggiunta ai contingenti 2017 dei quantitativi non utilizzati nel 2016 da alcuni Stati membri. La Commissione precisa che i riporteranno solo i quantitativi richiesti entro il termine del 31 ottobre 2016 e nei limiti del 10% del contingente assegnato.
Ambito e finalità
L’intervento riguarda esclusivamente i contingenti di pesca per taluni stock ittici già fissati dai regolamenti del Consiglio per il 2017, in particolare i regolamenti (UE) 2016/1903, (UE) 2016/2285, (UE) 2016/2372 e (UE) 2017/127. L’effetto giuridico del regolamento è l’incremento dei quantitativi disponibili per specifici Stati membri e stock, secondo l’elenco dettagliato contenuto nell’allegato.
Presupposti del riporto
La Commissione richiama il quadro del regolamento (CE) n. 847/96, secondo cui:
- lo Stato membro può chiedere il riporto all’anno successivo di una quota del contingente assegnato;
- la richiesta deve essere presentata anteriormente al 31 ottobre dell’anno di applicazione del contingente;
- il quantitativo riportabile non può eccedere il 10% del contingente.
Nei considerando si afferma che alcuni Stati membri hanno presentato tempestivamente tali richieste per il 2016 e che, pertanto, i quantitativi risultanti devono essere aggiunti ai contingenti del 2017.
Effetti sui contingenti 2017
L’articolo 1 dispone che i contingenti di pesca fissati per il 2017 nei regolamenti del Consiglio sopra richiamati siano maggiorati come indicato nell’allegato. L’allegato costituisce la parte sostanzialmente operativa del regolamento e contiene, per ciascun caso, dati di dettaglio quali:
- codice paese;
- codice stock;
- specie;
- denominazione della zona;
- contingente finale 2016;
- catture 2016;
- catture soggette a condizioni speciali;
- percentuale finale;
- quantitativo riportato in tonnellate.
Le specie interessate comprendono, tra le altre, rana pescatrice, merluzzo bianco, eglefino, aringa, nasello, sgombro, scampo, passera di mare, sogliola, spratto, molva, melù, merlano, molva azzurra, merluzzo carbonaro, brosmio, lepidorombi, pesce sciabola nero, granatiere e altre specie ittiche, in diverse aree CIEM e zone marine.
Relazione con altre norme UE
Nel preambolo viene richiamato anche il coordinamento con:
- il regolamento (UE) n. 1380/2013 sulla politica comune della pesca, in particolare per quanto riguarda gli scambi di possibilità di pesca;
- il regolamento (CE) n. 1224/2009 per la riassegnazione e la detrazione delle possibilità di pesca;
- le norme citate nell’allegato relative a trasferimenti di contingenti e condizioni speciali previste nei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca.
Entrata in vigore e portata giuridica
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Riporto dei contingenti dal 2016 al 2017
Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, gli Stati membri potevano chiedere alla Commissione, entro il 31 ottobre 2016, di riportare all’anno successivo fino al 10% del contingente di pesca assegnato. La Commissione deve aumentare il contingente corrispondente del quantitativo riportato.
Aumento dei contingenti 2017
I contingenti di pesca fissati per il 2017 nei regolamenti (UE) 2016/1903, (UE) 2016/2285, (UE) 2016/2372 e (UE) 2017/127 sono maggiorati secondo quanto indicato nell’allegato. L’allegato riporta, per ciascuno Stato membro e stock, il contingente finale 2016, le catture 2016, le catture soggette a condizioni speciali, la percentuale finale e il quantitativo da riportare in tonnellate.
Base normativa e coordinamento con i regolamenti sulle possibilità di pesca
Il regolamento si coordina con i regolamenti del Consiglio che stabiliscono le possibilità di pesca per il 2016 e per il 2017, nonché con il regolamento (CE) n. 847/96. Nei considerando si richiama anche il fatto che alcune misure del 2016 e del 2017 si applicano agli stock per i quali il regolamento (CE) n. 847/96 prevede condizioni complementari di gestione.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Contenuto tecnico dell’allegato
L’allegato elenca in modo analitico i quantitativi riportati per numerosi stock ittici e zone di pesca, distinguendo tra Stati membri (ad esempio BE, DE, DK, ES, FR, IE, NL, PL, PT, SE, UK) e specie/stock come rana pescatrice, merluzzo bianco, eglefino, aringa, nasello, sgombro, scampo, passera di mare, sogliola, spratto, molva, melù e altri.
Come è indicizzato
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