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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2268

Regolamento delegato (UE) 2017/2268 della Commissione, del 26 settembre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

Normativa europea32017R2268

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna l’elenco unionale dei prodotti a duplice uso, recependo le revisioni 2016 dei regimi internazionali di controllo e adeguando di conseguenza le autorizzazioni generali di esportazione dell’UE e l’allegato IV. L’intervento è tecnico ma molto rilevante per gli operatori, perché ridefinisce le categorie soggette ad autorizzazione e le esclusioni, con impatto su export, riesportazioni, riparazioni, dimostrazioni e trasferimenti intracomunitari. Il testo consolida inoltre la disciplina delle destinazioni ammesse e delle condizioni d’uso delle autorizzazioni generali UE.

Modifica l'elenco UE dei prodotti a duplice uso e adegua le autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione e l’allegato IV del regolamento (CE) n. 428/2009.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori dell’Unione che esportano, trasferiscono, intermediano o fanno transitare prodotti a duplice uso rientranti nel regolamento (CE) n. 428/2009, con effetti diretti in tutti gli Stati membri. La modifica aggiorna in particolare gli allegati I, II bis–II octies e IV del regolamento base, incidendo su merci, software e tecnologie controllate, sulle autorizzazioni generali UE di esportazione e sull’elenco dei prodotti esclusi dalle autorizzazioni generali nazionali e/o UE. Entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione; applicazione immediata e diretta. Restano rilevanti le esclusioni, tra cui specifici prodotti militari, beni elencati nell’allegato II octies, e le ipotesi in cui l’esportatore sia informato o sia a conoscenza di usi finali vietati o di embarghi.

Modifica del regime UE di controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso

Il regolamento delegato (UE) 2017/2268 della Commissione modifica il regolamento (CE) n. 428/2009, che istituisce il regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso. L’obiettivo, richiamato nei considerando, è l’aggiornamento periodico dell’elenco UE per garantire il rispetto degli obblighi internazionali di sicurezza, la trasparenza del sistema e la competitività degli operatori economici.

Ambito e logica dell’intervento

L’intervento è di tipo eminentemente tecnico, ma di portata ampia: aggiorna l’allegato I con l’elenco consolidato dei prodotti a duplice uso e adegua gli allegati relativi alle autorizzazioni generali dell’Unione (II bis–II octies) e all’allegato IV, che disciplina taluni trasferimenti intracomunitari. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.

Aggiornamento dell’allegato I: elenco dei prodotti a duplice uso

Il nuovo allegato I mantiene la struttura per categorie (0–9) e conferma che l’elenco attua gli accordi internazionali sul controllo dei prodotti a duplice uso, in particolare l’intesa di Wassenaar, l’MTCR, il Gruppo dei fornitori nucleari, il Gruppo Australia e la CWC.

L’allegato contiene:

  • note generali su beni, software e tecnologia;
  • definizioni tecniche di numerosi termini utilizzati nelle categorie di controllo;
  • un’ampia classificazione di materiali, apparecchiature, software e tecnologie in ambito nucleare, chimico, biologico, elettronico, dei calcolatori, delle telecomunicazioni, dei sensori, dei laser, dell’avionica, della navigazione, del materiale navale e aerospaziale.

Per i professionisti, il punto centrale è che il controllo non riguarda solo i beni fisici, ma anche software e tecnologia “necessari” allo sviluppo, produzione o utilizzazione dei beni elencati. Il testo conferma inoltre molte esclusioni puntuali, ad esempio per alcuni prodotti civili, per specifiche quantità minime o per particolari impieghi non critici.

Categoria 0: materiali e impianti nucleari

La categoria 0 disciplina reattori nucleari, impianti e componenti per arricchimento dell’uranio, conversione, produzione di acqua pesante, fabbricazione e riprocessamento di combustibile, nonché materiali come uranio naturale o impoverito, materie fissili speciali, deuterio, acqua pesante, grafite di elevata purezza e altri materiali connessi.

Sono inoltre controllati software e tecnologia associati ai beni nucleari. L’allegato II octies e l’allegato IV distinguono fra i prodotti della tecnologia nucleare soggetti o meno a trasferimenti intracomunitari semplificati; in particolare, alcune voci della categoria 0 restano escluse dall’allegato IV, mentre altre vi sono incluse con specifiche eccezioni.

Categoria 1: materiali speciali, chimica e biologico

La categoria 1 comprende materiali compositi, materiali fibrosi o filamentosi, materiali ceramici, leghe metalliche, metalli e composti ad alte prestazioni, propellenti e precursori chimici, oltre a beni di difesa chimico-biologica e di protezione individuale, tra cui:

  • equipaggiamenti di protezione e rivelazione contro agenti biologici, materiali radioattivi e agenti di guerra chimica;
  • indumenti corazzati e dispositivi di disattivazione di ordigni esplosivi improvvisati;
  • detonatori, cariche cave, cordoni detonanti, esplosivi ad alto potenziale;
  • numerosi precursori chimici e agenti tossici di interesse CWC;
  • agenti patogeni, tossine, OGM ed elementi genetici controllati ai fini biologici.

Il regolamento precisa varie esclusioni, incluse quelle per prodotti di consumo, applicazioni mediche o beni destinati a usi civili specifici, e collega talune esportazioni verso Stati aderenti o non aderenti alla CWC a soglie diverse per le miscele chimiche.

Categoria 2: trattamento e lavorazione dei materiali

La categoria 2 riguarda macchine utensili, presse isostatiche, apparecchiature di misura e produzione, robot, sistemi di collaudo vibrazionale, forni, centrifughe, pompe da vuoto, sistemi di bilanciamento, macchine di fluotornitura, attrezzature per trattamenti superficiali e sistemi di precisione per lavorazioni avanzate.

Particolare rilievo hanno le macchine utensili a controllo numerico con elevatissima precisione di posizionamento, i sistemi di misura tridimensionale, i robot con funzioni avanzate, le apparecchiature per la produzione di compositi e le apparecchiature chimiche con materiali resistenti alla corrosione. La disciplina è tecnica e altamente parametrica: numerosi valori soglia sono espressi in micron, GHz, kW, Pa, g, m/s o altri parametri di processo.

Categoria 3: materiali elettronici

La categoria 3 include circuiti integrati, componenti a microonde, dispositivi di potenza, memorie, convertitori ADC/DAC, FPGA, moduli trasmittenti/riceventi, dispositivi superconduttori, sensori e apparecchiature per semiconduttori, oltre a materiali per la fabbricazione di dispositivi elettronici.

Sono controllati anche:

  • materiali semiconduttori eterostrutturati;
  • resine fotosensibili;
  • composti organici e inorganici ad elevatissima purezza;
  • materiali per sensori ottici;
  • tecnologie e software di litografia, deposizione e impiantazione ionica.

Categoria 4: calcolatori

La categoria 4 disciplina calcolatori ad alte prestazioni, sistemi di aggregazione di processori, calcolatori neurali e ottici, nonché software e tecnologia correlati. Il parametro chiave è la “prestazione di picco adattata” (APP), calcolata in WT teraFLOPS, con soglie differenziate per calcolatori numerici e sistemi aggregati.

Sono controllati anche:

  • calcolatori rinforzati per impiego spaziale;
  • sistemi essenziali per l’aggregazione di potenza di calcolo;
  • software e tecnologia per la progettazione, produzione e utilizzo di tali sistemi;
  • software per la generazione, comando e consegna di software di intrusione.

Categoria 5: telecomunicazioni e sicurezza dell’informazione

La parte 1 disciplina apparecchiature di telecomunicazione, tecniche di spettro esteso, antenne phased-array, ricevitori GNSS, sistemi di intercettazione e disturbo, apparecchiature di sorveglianza su reti IP e relative tecnologie/software. La parte 2 disciplina la sicurezza dell’informazione, includendo crittografia, attivazione crittografica, funzioni crittoanalitiche, software e tecnologia correlati.

Le note sono particolarmente importanti per gli operatori IT e per gli esportatori di apparati di rete, perché prevedono molte esclusioni per prodotti di massa, uso civile, telecomunicazioni mobili, OAM, routing, WLAN/PMR e apparati commerciali standard. Restano invece controllati prodotti con capacità crittografiche sofisticate, dispositivi di intercettazione e neutralizzazione, sistemi di analisi crittoanalitica e strumenti di valutazione della sicurezza dell’informazione.

Categoria 6: sensori e laser

La categoria 6 copre sonar, idrofoni, sensori ottici, apparecchi da ripresa, specchi deformabili, laser di ogni tipo, magnetometri, gravimetri, radar, LIDAR, interferometri di velocità, sensori di pressione e materiali ottici e laser.

Tra i beni più rilevanti:

  • sistemi sonar e idroacustici avanzati, compresi quelli rimorchiati o per cavi di profondità;
  • rivelatori ottici, tubi intensificatori e matrici sul piano focale ad alta sensibilità;
  • apparecchi da ripresa ad alta velocità e sensori per imaging avanzato;
  • laser continui, impulsati, accordabili, a semiconduttore, a fibra, chimici, ecc., con molte soglie di potenza e durata dell’impulso;
  • magnetometri/gradiometri/gravitometri ad alta sensibilità;
  • radar e LIDAR con funzionalità avanzate, inclusa la misura batimetrica e la compressione dell’impulso.

Categoria 7: materiale avionico e di navigazione

La categoria 7 disciplina accelerometri, giroscopi, sistemi inerziali, inseguitori stellari, ricevitori GNSS, altimetri, sistemi sonar di navigazione, complessi di guida, apparecchiature di test e calibrazione, nonché software e tecnologia correlati.

Particolare rilievo hanno:

  • i sistemi di navigazione inerziale e integrata;
  • gli apparati per uso su “missili” e veicoli spaziali;
  • il software di integrazione e i codici sorgente per sistemi di guida;
  • la tecnologia per sistemi di controllo attivo di volo, sistemi fly-by-wire e fly-by-light, oltre ai sistemi anticoppia per elicotteri.

Categoria 8: materiale navale

La categoria 8 riguarda veicoli sommergibili con o senza equipaggio, sistemi e componenti marini, propulsione navale, riduzione del rumore, robot subacquei, manipolatori a distanza, sistemi di potenza non dipendenti dall’aria, materiali per uso subacqueo e apparecchiature di prova idrodinamica.

Sono controllati anche autorespiratori a circuito chiuso/semichiuso, sistemi di deterrenza per sommozzatori, eliche e sistemi di propulsione ad alte prestazioni, schiume sintattiche e software/tecnologia relativi.

Categoria 9: materiale aerospaziale e propulsione

La categoria 9 include motori aeronautici e marini a turbina a gas, veicoli di lancio spaziale, piattaforme spaziali, carichi utili, sistemi di propulsione a razzo liquidi, solidi, ibridi, motori autoreattori, UAV, apparati di supporto al lancio, veicoli di rientro, stadi di razzi, serbatoi propellenti, connettori ombelicali e apparecchiature di spruzzo/nebulizzazione aerotrasportate.

Il regolamento conferma anche il controllo su:

  • componenti e materiali compositi per lanciatori e sistemi missilistici;
  • software e tecnologia di sviluppo, produzione e utilizzazione per veicoli spaziali, missili e UAV oltre determinate soglie di portata;
  • apparecchiature di test, collaudo e produzione per motori a razzo e sistemi aerodinamici.

Autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione

Gli allegati II bis–II septies disciplinano le autorizzazioni generali UE EU001–EU006, ciascuna con elenco di prodotti, destinazioni, condizioni d’uso e obblighi informativi.

EU001 – Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera/Liechtenstein, Stati Uniti

Copre, salvo esclusioni dell’allegato II octies, tutti i prodotti a duplice uso dell’allegato I verso tali destinazioni. L’esportatore deve notificare il primo uso entro 30 giorni dalla prima esportazione e indicare il riferimento X002 nella casella 44 del documento amministrativo unico. L’autorizzazione non può essere utilizzata in presenza di notifica o conoscenza di destinazioni vietate, usi relativi ad armi di distruzione di massa o missili, usi militari in paesi sottoposti a embargo, o esportazioni verso zone franche/depositi franchi situati nella destinazione ammessa.

EU002 – Esportazione di determinati prodotti verso destinazioni specifiche

Riguarda un elenco puntuale di prodotti della categoria 1, 2 e 3 (tra cui 1A001, 1A003, 1A004, 1C003.b-c, 1C004, 1C005, 1C006, 1C008, 1C009, 2B008, 3A001.a.3, 3A001.a.6-12, 3A002.c-f, 3C001-3C006) verso Argentina, Croazia, Islanda, Sud Africa, Corea del Sud e Turchia. Sono previsti obblighi di notifica/registrazione e il divieto di uso in caso di usi finali vietati, esportazione verso zone franche/depositi franchi o destinazioni non autorizzate.

EU003 – Esportazione dopo riparazione/sostituzione

Consente la riesportazione, entro cinque anni dall’autorizzazione originale, di prodotti reimportati nell’UE per manutenzione, riparazione o sostituzione oppure l’esportazione in cambio di prodotti della stessa qualità e quantità reimportati. È limitata all’utente finale originario e a una lista di destinazioni più ampia (tra cui Argentina, Brasile, Cina/HK/Macao, India, Russia, Turchia, Emirati arabi uniti). Sono previste condizioni stringenti sulla tracciabilità dell’importazione, della riparazione/sostituzione e della restituzione, oltre agli obblighi di notifica e registrazione.

EU004 – Esportazione temporanea per mostre o fiere

Si applica alle esportazioni temporanee per esposizioni o fiere, con reimportazione entro 120 giorni dalla prima esportazione, salvo deroga autorizzata secondo la procedura individuale. Sono escluse numerose categorie sensibili, inclusi prodotti nucleari, chimici, biologici, di sicurezza dell’informazione, sensori e laser selezionati, e sistemi navali/aerospaziali. È richiesto il mantenimento del controllo sui beni durante tutto il periodo di esportazione temporanea.

EU005 – Telecomunicazioni

Copre alcuni prodotti e software della categoria 5, parte 1, oltre alla tecnologia necessaria all’installazione, funzionamento, manutenzione o riparazione, verso Argentina, Cina (compresi Hong Kong e Macao), Croazia, India, Russia, Sud Africa, Corea del Sud, Turchia e Ucraina. Contiene un divieto specifico di utilizzo quando l’esportatore è informato o è a conoscenza di impieghi vietati, compresi gli usi in violazione dei diritti umani tramite tecnologie di intercettazione e sorveglianza delle comunicazioni.

EU006 – Sostanze chimiche

Copre specifiche sostanze chimiche della voce 1C350 e 1C450 verso Argentina, Croazia, Islanda, Corea del Sud, Turchia e Ucraina. Anche qui operano divieti in presenza di usi collegati ad armi di distruzione di massa, impieghi militari in paesi sotto embargo, riesportazioni verso destinazioni non autorizzate e altre condizioni ostative. L’allegato disciplina anche il riferimento X002, le notifiche e l’eventuale registrazione preventiva.

Allegato II octies: voci escluse dalle autorizzazioni generali

L’allegato II octies individua i beni esclusi dall’uso delle autorizzazioni generali UE (allegati II bis, II quater e II quinquies) e rinvia all’allegato I per la descrizione completa. Sono espressamente richiamati, tra gli altri:

  • tutti i prodotti dell’allegato IV;
  • uranio naturale, impoverito o torio (0C001);
  • materie fissili speciali non incluse nell’allegato IV (0C002);
  • agenti patogeni, tossine e OGM specifici;
  • numerose sostanze chimiche dual use e tossiche (tra cui amiton e PFIB per alcune autorizzazioni);
  • alcuni prodotti spaziali e MTCR.

Allegato IV: trasferimenti intracomunitari soggetti a controllo

L’allegato IV elenca i prodotti per i quali può essere necessaria un’autorizzazione generale nazionale per gli scambi intracomunitari o, al contrario, per i quali tale possibilità non sussiste. Il testo distingue:

  • prodotti della tecnologia stealth;
  • prodotti di controllo strategico comunitario;
  • prodotti della tecnologia MTCR;
  • prodotti della convenzione sulle armi chimiche;
  • prodotti del settore nucleare.

Sono previste anche esenzioni, ad esempio per determinati trasferimenti effettuati dall’Agenzia spaziale europea, dalle organizzazioni spaziali nazionali degli Stati membri, nell’ambito di programmi spaziali intergovernativi europei o verso siti di lancio spaziale sotto controllo statale, salvo diversa decisione dello Stato membro.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’elenco dei prodotti a duplice uso

L’articolo 1 sostituisce l’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 con il nuovo elenco consolidato dei prodotti a duplice uso, comprensivo di definizioni, note generali, categorie 0–9, voci di beni, software e tecnologia. L’aggiornamento tiene conto delle modifiche adottate nel 2016 dai regimi internazionali di controllo delle esportazioni e di non proliferazione.

Aggiornamento delle autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione

L’articolo 1 sostituisce anche gli allegati da II bis a II octies. In particolare, ridefinisce le autorizzazioni generali UE EU001–EU006, le relative destinazioni ammesse, le condizioni di utilizzo, gli obblighi di notifica/registrazione e l’elenco delle voci escluse. Viene confermato l’uso del riferimento X002 nella casella 44 del documento amministrativo unico per l’uso delle autorizzazioni generali UE.

Aggiornamento dell’allegato IV

L’allegato IV del regolamento (CE) n. 428/2009 è sostituito, così da aggiornare i requisiti di autorizzazione per alcuni trasferimenti intracomunitari di prodotti a duplice uso e allineare l’elenco alle modifiche apportate all’allegato I.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiecontrolli alle esportazioniprodotti a duplice usonon proliferazionesicurezza internazionalepolitica commerciale

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