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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1751

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1751 del Consiglio, del 25 settembre 2017, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

Normativa europea32017R1751

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1751 aggiorna l’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 sulle misure restrittive nei confronti della Siria. In particolare, sostituisce le voci relative a quattro persone fisiche e a un’entità, mantenendo l’iscrizione negli elenchi sanzionatori ma aggiornandone dati e motivazioni. La misura è immediatamente operativa nell’ordinamento degli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica dell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 per aggiornare l’elenco di persone ed entità soggette a misure restrittive nei confronti della Siria.

Ambito di applicazione

Si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione europea adottate in considerazione della situazione in Siria, incidendo specificamente sull’elenco nominativo contenuto nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. La modifica riguarda quattro persone fisiche e un’entità già inserite nell’elenco, per le quali sono aggiornate o sostituite le informazioni identificative e motivazionali. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1751 del Consiglio, del 25 settembre 2017, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

Il regolamento interviene nel quadro delle misure restrittive dell’Unione nei confronti della Siria, aggiornando l’elenco delle persone ed entità soggette a restrizioni contenuto nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. Il considerando essenziale evidenzia la necessità di aggiornare le informazioni relative a quattro persone e a un’entità già incluse nell’elenco, con conseguente modifica dell’allegato stesso.

Finalità e base giuridica

L’atto è adottato dal Consiglio sulla base dell’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012. La finalità è esclusivamente manutentiva e aggiornata: non istituisce un nuovo regime sanzionatorio, ma adegua l’elenco nominativo delle misure restrittive alla luce di informazioni aggiornate sulle persone e sull’entità interessate.

Ambito della modifica

L’articolo 1 dispone che l’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 sia modificato secondo quanto riportato nell’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica riguarda:

  • la parte A, dedicata alle persone fisiche;
  • la parte B, dedicata alle entità.

Persone fisiche interessate

Nella parte A sono sostituite le voci riferite a quattro soggetti:

  • Saji Darwish: indicato come Maggiore Generale dell’aeronautica militare araba siriana, ex comandante della 22a divisione; la motivazione richiama il suo ruolo nella proliferazione di armi chimiche e nella repressione violenta della popolazione civile, con riferimento anche all’uso di armi chimiche da parte di aeromobili operanti da basi sotto il controllo della 22a divisione e all’attacco contro Talmenes.
  • Jayyiz Rayyan Al-Musa: indicato come Maggiore Generale, ex Capo di stato maggiore dell’aeronautica militare siriana e governatore di Hasaka nominato da Bashar al-Assad; è descritto come associato a Bashar al-Assad e responsabile della repressione violenta della popolazione civile, compreso il ricorso ad attacchi con armi chimiche durante il suo mandato.
  • Mayzar 'Abdu Sawan: indicato come Maggiore Generale e comandante della 20a divisione dell’aeronautica militare siriana; è ritenuto responsabile della repressione violenta della popolazione civile, compresi attacchi contro zone civili effettuati da aeromobili operanti da basi sotto il controllo della 20a divisione.
  • Isam Zahr Al-Din: indicato come Brigadier Generale della guardia repubblicana; la motivazione richiama la responsabilità per la repressione violenta della popolazione civile, anche durante l’assedio di Baba Amr nel febbraio 2012.

Per ciascuna voce sono riportati alias, dati biografici essenziali e la data di riferimento dell’inserimento o aggiornamento nell’elenco.

Entità interessata

Nella parte B è sostituita la voce relativa al Centre d'études et de recherches syrien (CERS), noto anche come Centre d’Etude et de Recherche Scientifique (CERS), Scientific Studies and Research Center (SSRC) e Centre de Recherche de Kaboun. L’entità, con sede a Damasco, è descritta come soggetto che sostiene l’esercito siriano nell’acquisizione di materiale per la sorveglianza e la repressione dei manifestanti e come entità statale responsabile dello sviluppo e della produzione di armi non convenzionali, incluse armi chimiche, e dei relativi missili vettori.

Entrata in vigore ed effetti giuridici

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Ricaduta pratica per gli operatori

Per avvocati e commercialisti, il rilievo operativo principale consiste nell’aggiornamento delle liste sanzionatorie da utilizzare nei controlli di compliance, nelle procedure di due diligence e negli screening su controparti, beneficiari effettivi, fornitori e soggetti collegati alla Siria. La modifica ha natura puntuale ma può incidere sull’operatività di divieti o restrizioni già previsti dal regolamento (UE) n. 36/2012 nei confronti dei soggetti iscritti negli elenchi.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nella sostituzione di quattro voci nella parte A (persone) e di una voce nella parte B (entità), con aggiornamento delle informazioni identificative, degli alias, delle date di nascita o altri dati rilevanti, nonché delle motivazioni dell’inserimento nell’elenco.

Persone fisiche oggetto di sostituzione nella parte A

Sono sostituite le voci relative a Saji Darwish, Jayyiz Rayyan Al-Musa, Mayzar 'Abdu Sawan e Isam Zahr Al-Din. Per ciascuno sono riportati grado, funzioni militari o istituzionali, eventuali alias e motivazioni collegate alla repressione violenta della popolazione civile e, in alcuni casi, all’uso di armi chimiche o al sostegno operativo a tali impieghi.

Entità oggetto di sostituzione nella parte B

È sostituita la voce relativa al Centre d'études et de recherches syrien (CERS), con indicazione di denominazioni alternative, indirizzo a Damasco e motivazione legata al sostegno all’esercito siriano nell’acquisizione di materiale per sorveglianza e repressione dei manifestanti, nonché al ruolo nello sviluppo e nella produzione di armi non convenzionali, incluse armi chimiche, e dei relativi missili vettori.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è inoltre obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunemisure restrittivesiria

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