Sentenza del 02/03/2016 n. 4157 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A seguito di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate contestava a C.V. l'omessa dichiarazione IVA per l'anno 1997, in relazione ad acquisti e vendite non fatturati di orologi di marca destinati a collezionisti. Il contribuente sosteneva che l'attività non fosse stata svolta individualmente, ma nell'ambito della gioielleria gestita insieme al fratello tramite una società in nome collettivo, la quale aveva presentato la dichiarazione dei redditi e aderito al condono tombale. Contestava inoltre la motivazione dell'avviso, ritenendo invalido il richiamo al processo verbale non direttamente notificatogli. In Cassazione deduceva vizi di motivazione, violazione delle regole sull'onere della prova e sull'apprezzamento delle prove, nonché l'erronea valutazione del condono.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva inizialmente accolto il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale aveva invece dichiarato inammissibile l'appello incidentale del contribuente e accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo che l'attività commerciale fosse individuale e non riconducibile alla società, anche perché mancavano scritture contabili e riscontri idonei a collegarla alla S.n.c. La CTR aveva inoltre escluso la rilevanza del condono societario, non riferito all'IVA 1997 e comunque non correlato alle operazioni contestate personalmente a C.V. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarando inammissibili tutti i motivi: le censure erano prive del necessario momento di sintesi, non autosufficienti, formulate in modo astratto o dirette a ottenere una nuova valutazione dei fatti. Non sono state liquidate spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La disposizione disciplina il ricorso per cassazione per omessa, insufficiente o illogica motivazione. Nel caso concreto, le relative censure sono state ritenute inammissibili perché non adeguatamente sintetizzate e specificate.
Art. 366-bis c.p.c.
Richiedeva, per i motivi di ricorso fondati su vizi motivazionali, uno specifico momento di sintesi e, per le violazioni di legge, un quesito pertinente e riferito al caso concreto. La mancanza o astrattezza di tali elementi ha determinato l'inammissibilità dei motivi.
Art. 2697 c.c.
Stabilisce la regola generale sull'onere della prova. Il contribuente ha sostenuto che spettasse all'Ufficio provare l'esistenza di un'impresa individuale distinta da quella societaria, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per formulazione cumulativa e astratta.
Art. 116 c.p.c.
Riguarda la valutazione delle prove da parte del giudice secondo il prudente apprezzamento. Il richiamo non ha consentito un riesame del merito, non essendo il giudizio di Cassazione diretto a rivalutare le risultanze probatorie.
Legge n. 289 del 2002
È stata richiamata in relazione al condono fiscale cui avrebbe aderito la società. La Corte ha rilevato che il ricorrente non aveva dimostrato in modo autosufficiente la pertinenza del condono all'IVA 1997 né il collegamento con le operazioni contestate.
D.L. n. 269 del 2003, art. 7, convertito nella Legge n. 326 del 2003
È stato invocato dal contribuente in relazione agli effetti del condono e alla presunta estraneità personale alle conseguenze dell'accertamento. La questione non è stata esaminata nel merito, poiché il motivo è stato dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente richiamare genericamente prove, sentenze o documenti: occorre indicare con precisione il contenuto rilevante, la parte omessa e la decisività dell'elemento per la decisione.
- I motivi di ricorso devono rispettare i requisiti formali previsti dalla legge applicabile al procedimento; un motivo cumulativo che deduca più violazioni autonome deve specificarle e formularle separatamente.
- La Corte di Cassazione non rivaluta normalmente i fatti e le prove, ma verifica la legittimità della decisione e la presenza di vizi motivazionali dedotti in modo specifico e autosufficiente.
- Per contestare un accertamento fondato per relationem su un processo verbale, il contribuente deve dimostrare concretamente l'assenza di conoscenza del verbale o l'inidoneità del richiamo, considerando anche l'eventuale consegna a un delegato validamente incaricato durante la verifica.
- Il condono presentato da una società non produce automaticamente effetti sulle posizioni fiscali personali dei soci o su attività ritenute individuali: occorre provare sia l'inclusione dell'annualità e del tributo interessati sia il collegamento tra le operazioni accertate e quelle oggetto di definizione.
- Quando il giudice d'appello riforma la decisione di primo grado, è essenziale contestare puntualmente la motivazione della sentenza d'appello e indicare quali specifiche prove siano state trascurate; non basta richiamare l'esito favorevole del primo grado o di un procedimento penale.
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