Circolare INAIL n. 28 del 23 aprile 2003
Insegnanti e alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce quando insegnanti, alunni e allievi dei corsi professionali rientrano nella tutela Inail per infortuni, distinguendo tra requisiti di assicurabilità e occasione di lavoro. Per gli insegnanti la copertura opera se svolgono in modo non occasionale attività protette, comprese uso di macchine elettriche, esercitazioni pratiche, attività di sostegno e viaggi di istruzione; per gli studenti la tutela è invece più limitata alle sole attività espressamente previste dal Testo Unico. Sono inoltre indicati i criteri contributivi per scuole statali e non statali e la decorrenza immediata delle nuove istruzioni, con salvezza dei casi prescritti o coperti da giudicato.
Criteri per la tutela Inail di insegnanti e alunni e relativi aspetti contributivi
Insegnanti e alunni di scuole pubbliche e private: criteri per la trattazione dei casi di infortunio e aspetti contributivi
La circolare fornisce indicazioni operative sull'operatività della tutela Inail per insegnanti e alunni, chiarendo i requisiti di assicurabilità, la nozione di occasione di lavoro e le conseguenze sul piano contributivo. Le istruzioni si fondano sugli articoli 1 e 4 del D.P.R. n. 1124/1965 e tengono conto dell'orientamento giurisprudenziale sul rischio generico aggravato.
Ambito di applicazione per gli insegnanti
Gli insegnanti sono assicurati all'Inail quando svolgono attività rientranti nel campo di applicazione del Testo Unico. In particolare, la tutela opera se l'attività comporta uso di macchine elettriche, come videoterminali, computer, fotocopiatrici, videoregistratori, mangianastri e proiettori, oppure se l'insegnante frequenta un ambiente organizzato in cui tali macchine siano presenti.
La copertura si estende anche alle ipotesi speciali previste dagli articoli 1, punto 28, e 4, punto 5, del T.U., cioè:
- esperienze tecnico-scientifiche;
- esercitazioni pratiche;
- esercitazioni di lavoro.
La circolare precisa che per "esercitazione pratica" deve intendersi un'attività sistematica, costante e non occasionale, diretta all'apprendimento. A tale nozione vengono assimilate l'attività di educazione fisica nelle scuole medie superiori e inferiori e l'attività ludico-motoria nelle scuole elementari e materne. L'"esercitazione di lavoro" è invece definita come il risvolto concreto, mediante aiuto strumentale, di un insegnamento teorico previamente impartito.
Sono inoltre ricompresi i viaggi di istruzione o di integrazione della preparazione di indirizzo, assimilati alle esercitazioni di lavoro, nonché l'attività di sostegno, considerata teorico-pratica e di assistenza, con esercitazioni pedagogiche e pratiche nei diversi momenti della giornata. Per questa figura viene richiamato anche il rischio connesso alle condizioni psico-fisiche dell'alunno seguito.
La circolare sottolinea che tali criteri valgono per l'intera attività formativa prevista dai piani scolastici, senza distinzione tra attività curriculari ed extracurriculari, purché svolte nel quadro di iniziative complementari e integrative del percorso formativo.
Requisito della non occasionalità
Perché operi la tutela, le attività protette devono essere svolte in modo non occasionale, cioè abituale e sistematico, anche se non continuativo. Questo requisito è indicato come imprescindibile e viene richiamata la giurisprudenza della Corte di Cassazione e la precedente circolare Inail n. 24 del 26 agosto 1994. Ne deriva che l'insegnante è assicurato solo se, in via non occasionale, fa uso di macchine elettriche, frequenta un ambiente organizzato, svolge esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche o di lavoro, oppure attività di sostegno.
Occasione di lavoro e rischio generico aggravato
La circolare richiama l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, già recepito dall'Istituto con la lettera dell'8 luglio 1999 sul rischio generico aggravato. L'art. 1 del Testo Unico individua le attività protette e delimita l'ambito di applicazione dell'assicurazione obbligatoria, ma non restringe la tutela ai soli rischi specifici della mansione.
Una volta entrato nel campo di applicazione, il lavoratore è protetto per tutti i rischi collegati alle finalità e alle condizioni di lavoro, con il solo limite del rischio elettivo. La circolare chiarisce che questo principio vale indipendentemente dal tipo di attività assicurata e si applica agli insegnanti come agli altri lavoratori. Pertanto, gli insegnanti sono tutelati per tutti gli infortuni occorsi per finalità lavorative, anche se non collegati al rischio specifico dell'attività per la quale sono stati assicurati, ivi compreso l'infortunio in itinere.
Docente accompagnatore nei viaggi di istruzione
Nel caso dell'insegnante chiamato ad accompagnare gli alunni durante un viaggio di istruzione o di integrazione della preparazione di indirizzo, la tutela assicurativa opera a condizione che il viaggio sia incluso tra quelli programmati nel piano dell'offerta formativa. Il viaggio deve dunque risultare parte dell'attività scolastica formalmente prevista.
Aspetti contributivi
Per gli insegnanti delle scuole statali, la copertura antinfortunistica è assicurata tramite la speciale gestione per conto dello Stato, ai sensi degli articoli 127 e 190 del Testo Unico e del D.M. 10 ottobre 1985. Per gli insegnanti delle scuole o istituti non statali, il premio speciale unitario è dovuto sia per le attività di cui all'art. 1, comma 1, del T.U., sia per quelle previste dall'art. 1, comma 3, punto 28.
Alunni e allievi dei corsi professionali
La posizione degli studenti è trattata in modo più restrittivo rispetto a quella degli insegnanti. Gli alunni sono assicurati solo se svolgono le attività di cui al punto 28 dell'art. 1 del Testo Unico, vale a dire esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro.
La circolare precisa che l'attività ludica degli alunni non è stata, fino ad allora, considerata assimilabile alle esercitazioni pratiche come invece avviene per gli insegnanti; conseguentemente, gli alunni delle scuole materne ed elementari non rientrano in alcun modo nell'ambito di applicazione del Testo Unico.
Occasione di lavoro per gli studenti e limiti della tutela
A differenza degli insegnanti, gli studenti non sono lavoratori in senso proprio e sono assicurati solo in via eccezionale per gli infortuni che si verificano durante le attività espressamente previste dalla legge. Restano esclusi gli eventi non connessi a tali attività, compresi gli infortuni in itinere.
Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo
La tutela si estende anche ai viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, che devono essere finalizzati all'acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche. La circolare richiama la definizione già fornita dal Ministero della Pubblica Istruzione con la circolare n. 36 del 27 gennaio 1995, che a sua volta rinvia alla precedente n. 291/1991: si tratta di viaggi programmati dagli istituti tecnici, professionali e d'arte per visite ad aziende, unità di produzione, mostre o per la partecipazione a manifestazioni in cui gli studenti possano entrare in contatto con realtà economiche e produttive coerenti con il proprio indirizzo di studio.
Gli infortuni avvenuti durante tali viaggi devono essere ammessi a tutela perché il viaggio costituisce un vero e proprio prolungamento dell'esercitazione pratica.
Decorrenza delle istruzioni
Le disposizioni contenute nella circolare sono dichiarate immediatamente operative. Esse si applicano non solo ai casi futuri, ma anche a quelli in istruttoria e a quelli già definiti negativamente, purché l'interessato ne faccia richiesta e sempre che non si tratti di fattispecie prescritte o definite con sentenza passata in giudicato.
Prospettive di aggiornamento della materia
La circolare segnala infine che, per effetto dei mutamenti introdotti dalla legge n. 53 del 28 marzo 2003, le Direzioni centrali competenti hanno coinvolto i Ministeri interessati per un riesame complessivo della materia. L'obiettivo è una ridefinizione evolutiva della tutela assicurativa nella scuola, con particolare riferimento agli alunni delle scuole elementari che utilizzano computer e svolgono lezioni di educazione fisica. Su questi aspetti viene annunciata una futura riserva di istruzioni.
Punti principali
Insegnanti: requisiti di assicurabilità
Gli insegnanti sono assicurati Inail se rientrano nel campo di applicazione del D.P.R. n. 1124/1965, in particolare quando fanno uso di macchine elettriche o frequentano un ambiente organizzato in cui tali macchine sono presenti, oppure quando sono adibiti in modo non occasionale a esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche o esercitazioni di lavoro. Sono ricompresi anche l'educazione fisica e l'attività ludico-motoria; l'attività di sostegno è considerata teorico-pratica e quindi protetta. La tutela riguarda l'intera attività formativa, curriculare ed extracurriculare, purché svolta abitualmente e sistematicamente.
Insegnanti: occasione di lavoro e rischio elettivo
Una volta rientrati nel campo di applicazione, gli insegnanti sono tutelati per tutti gli infortuni occorsi per finalità lavorative, anche se non connessi al rischio specifico della mansione. La circolare richiama l'orientamento giurisprudenziale sul rischio generico aggravato: è coperto ogni rischio affrontato necessariamente per ragioni di lavoro, con il solo limite del rischio elettivo. La tutela può quindi estendersi anche a eventi come l'infortunio in itinere, se ricompresi nella nozione di occasione di lavoro.
Docente accompagnatore nei viaggi di istruzione
L'insegnante che accompagna gli alunni durante un viaggio di istruzione o di integrazione della preparazione di indirizzo è tutelato solo se il viaggio rientra tra quelli programmati nel piano dell'offerta formativa. I viaggi di istruzione sono assimilati alle esercitazioni di lavoro e, per gli insegnanti, rientrano tra le attività protette.
Aspetti contributivi per gli insegnanti
Per gli insegnanti delle scuole statali la copertura antinfortunistica è assicurata mediante la gestione per conto dello Stato, ai sensi degli articoli 127 e 190 del Testo Unico e del D.M. 10 ottobre 1985. Per gli insegnanti delle scuole o istituti non statali il premio speciale unitario è dovuto sia per le attività di cui all'art. 1, comma 1, del T.U., sia per quelle di cui all'art. 1, comma 3, n. 28.
Alunni e allievi: ambito di assicurazione
Gli studenti sono assicurati solo se svolgono le attività indicate al punto 28 dell'art. 1 del Testo Unico, cioè esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro. La circolare precisa che l'attività ludica degli alunni non è stata finora assimilata alle esercitazioni pratiche, per cui gli alunni delle scuole materne ed elementari non rientrano nell'ambito di applicazione del Testo Unico.
Alunni e allievi: esclusione degli infortuni non connessi all'attività
Per gli studenti la tutela opera in via eccezionale e solo per gli infortuni verificatisi nel corso delle attività protette. Restano esclusi gli eventi non connessi alla specifica attività assicurata, compresi gli infortuni in itinere. La copertura non deriva da un rapporto di lavoro, ma dalla sola previsione legale per le attività espressamente indicate.
Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo
Gli studenti sono tutelati anche durante i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, purché siano finalizzati all'acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche, come quelli programmati dagli istituti tecnici, professionali e d'arte per visite in aziende, unità produttive, mostre o partecipazioni a manifestazioni con contatto con realtà economiche e produttive coerenti con l'indirizzo di studio. Tali viaggi sono considerati un vero e proprio prolungamento dell'esercitazione pratica.
Decorrenza e limiti di applicazione
Le istruzioni sono immediatamente operative e si applicano ai casi futuri, a quelli in istruttoria e anche ai casi già definiti negativamente, su richiesta degli interessati, salvo che si tratti di fattispecie prescritte o coperte da sentenza passata in giudicato.
Prospettive di revisione normativa
La circolare segnala che, a seguito dei mutamenti introdotti dalla legge n. 53 del 28 marzo 2003 nel mondo della scuola, le Direzioni centrali hanno già coinvolto i Ministeri competenti per una revisione complessiva della materia, con particolare attenzione agli alunni delle scuole elementari che usano computer e svolgono lezioni di educazione fisica. Su questo tema viene annunciata una futura riserva di istruzioni.
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