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Circolare

Circolare INAIL n. 26 del 17 aprile 2003

Lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale. Retribuzioni convenzionali per l'anno 2003.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare INAIL definisce, per l’anno 2003, le retribuzioni convenzionali mensili da assumere a base del calcolo dei contributi e delle prestazioni dovuti per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale. Richiama il quadro normativo di riferimento, individua i Paesi esclusi perché coperti da accordi, e precisa che le retribuzioni convenzionali sono frazionabili in 26 giornate in caso di assunzione, cessazione o trasferimento nel corso del mese. Dal 1° gennaio 2003 il calcolo dei premi e l’adeguamento delle prestazioni avvengono sulla base del decreto ministeriale 13 gennaio 2003.

Lavoratori italiani in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie e retribuzioni convenzionali 2003

Lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari: retribuzioni convenzionali 2003

La circolare INAIL disciplina, per l’anno 2003, il trattamento assicurativo dei lavoratori italiani impiegati in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale. Il documento individua le retribuzioni convenzionali mensili da assumere a base del calcolo dei premi e richiama le regole di adeguamento delle prestazioni, rinviando alle tabelle allegate per i valori specifici di ciascun settore.

Quadro normativo

La circolare si fonda sul decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, che rappresenta la disciplina speciale in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari senza accordi di sicurezza sociale. In tale ambito, l’articolo 1 prevede l’applicazione delle assicurazioni sociali obbligatorie, mentre l’articolo 4, comma 1, demanda la fissazione annuale delle retribuzioni convenzionali a un decreto ministeriale.

È richiamato anche il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, il cui articolo 4, comma 1, stabilisce per i lavoratori dell’area dirigenziale una retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita. La nota chiarisce tuttavia che, per i lavoratori interessati dalla presente circolare, continua ad applicarsi la norma speciale del decreto-legge n. 317/1987, anche in deroga alla disciplina generale successiva.

Tra i riferimenti specifici figura il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 13 gennaio 2003, che determina per l’anno 2003 le retribuzioni convenzionali. Sono inoltre richiamate precedenti circolari e una lettera della Direzione Centrale Rischi, che costituiscono il quadro interpretativo e applicativo di riferimento.

Ambito di applicazione

Le retribuzioni convenzionali mensili si applicano, ai fini assicurativi INAIL, ai lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari con i quali non esistono accordi di sicurezza sociale. La circolare precisa che non rientrano nel campo di applicazione i Paesi per i quali tali accordi sono vigenti, e ne fornisce l’elenco.

I Paesi indicati come esclusi sono:

  • Argentina;
  • Australia, limitatamente allo Stato del Victoria;
  • Brasile;
  • Canada, limitatamente alla Provincia dell’Ontario e alla Provincia del Quebec;
  • Capoverde;
  • Isole del Canale;
  • Principato di Monaco;
  • San Marino;
  • Slovenia;
  • Svizzera;
  • Tunisia;
  • Turchia;
  • Uruguay;
  • Venezuela.

Retribuzioni convenzionali e calcolo dei premi

La circolare stabilisce che le retribuzioni convenzionali mensili da prendere a base per il calcolo dei contributi 2003 sono quelle risultanti dalle tabelle allegate. Tali valori devono essere utilizzati come base imponibile per la determinazione dei premi dovuti per i lavoratori rientranti nell’ambito di applicazione della disciplina.

Dal 1° gennaio 2003 il calcolo dei premi deve essere effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate dal decreto ministeriale 13 gennaio 2003. Le prestazioni devono essere, a loro volta, ragguagliate a tali retribuzioni convenzionali secondo i criteri già vigenti.

Frazionabilità delle retribuzioni

Le retribuzioni convenzionali mensili sono frazionabili in 26 giornate nei casi in cui, nel corso del mese, intervengano:

  • assunzione;
  • risoluzione del rapporto di lavoro;
  • trasferimento da o per l’estero.

La circolare richiama sul punto l’articolo 3 del decreto ministeriale 13 gennaio 2003, che disciplina espressamente il criterio di frazionamento.

Decorrenza e operatività

La disciplina indicata dalla circolare opera dal 1° gennaio 2003. Da tale data, i premi assicurativi e l’adeguamento delle prestazioni devono essere calcolati con riferimento alle retribuzioni convenzionali fissate dal decreto ministeriale 13 gennaio 2003 e riportate nelle tabelle allegate.

La circolare, dunque, ha funzione essenzialmente applicativa: individua il parametro retributivo convenzionale da utilizzare per l’anno 2003, delimita l’ambito territoriale di applicazione e chiarisce il criterio di frazionamento nei casi di variazione del rapporto nel corso del mese.

Punti principali

Quadro normativo di riferimento

La disciplina richiama il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, che regola la tutela assicurativa dei lavoratori italiani impiegati in Paesi extracomunitari senza accordi di sicurezza sociale. È richiamato anche il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, il cui articolo 4, comma 1, prevede per i lavoratori dell’area dirigenziale una retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita, ma la circolare evidenzia che per questa materia resta ferma la norma speciale del decreto-legge n. 317/1987. Viene inoltre richiamato il decreto ministeriale 13 gennaio 2003, che determina per l’anno 2003 le retribuzioni convenzionali, oltre alle precedenti circolari e istruzioni INAIL richiamate in premessa.

Retribuzioni convenzionali 2003

Le retribuzioni convenzionali mensili da assumere come base per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2003 sono quelle indicate nelle tabelle allegate alla circolare. Esse costituiscono il parametro per il calcolo dei premi assicurativi relativi ai lavoratori italiani operanti all’estero nei casi disciplinati dalla normativa richiamata.

Ambito di applicazione territoriale

Le retribuzioni convenzionali si applicano, ai fini assicurativi INAIL, ai lavoratori operanti in Paesi extracomunitari diversi da quelli per i quali risultano in vigore accordi di sicurezza sociale. La circolare elenca tra i Paesi esclusi dal perimetro di applicazione, in quanto coperti da accordi, Argentina, Australia (Stato del Victoria), Brasile, Canada (Provincia dell’Ontario e Provincia del Quebec), Capoverde, Isole del Canale, Principato di Monaco, San Marino, Slovenia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Uruguay e Venezuela.

Frazionabilità delle retribuzioni

Le retribuzioni convenzionali mensili possono essere frazionate in 26 giornate nei casi di assunzione, risoluzione del rapporto di lavoro o trasferimento da o per l’estero intervenuti nel corso del mese. Il richiamo è al decreto ministeriale 13 gennaio 2003, che disciplina espressamente tale criterio di frazionamento.

Decorrenza e criteri di calcolo

A decorrere dal 1° gennaio 2003, il calcolo dei premi deve essere effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite dal decreto ministeriale 13 gennaio 2003. Le prestazioni devono essere ragguagliate ai medesimi valori convenzionali secondo i criteri vigenti.

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