Circolare INAIL n. 23 del 7 aprile 2003
Pagamento dei premi ed accessori. Modifica del tasso di interesse: rateazione e dilazione, sanzioni civili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, a seguito della riduzione del Tasso Ufficiale di Riferimento al 2,50% dal 12 marzo 2003, cambiano le misure degli interessi applicabili ai premi e accessori INAIL. Per le rateazioni e dilazioni il tasso è fissato all'8,50%, mentre per il calcolo delle sanzioni civili all'8,00%. La nuova misura si applica alle istanze presentate dal 12 marzo 2003 e, per quelle presentate prima di tale data, solo se la Sede non ha ancora comunicato il piano oppure se il piano è comunicato dal 12 marzo 2003 in poi.
Pagamento dei premi e accessori: variazione del tasso di interesse per rateazioni, dilazioni e sanzioni civili
Pagamento dei premi ed accessori: modifica del tasso di interesse per rateazione, dilazione e sanzioni civili
La circolare interviene per aggiornare le misure degli interessi applicabili ai premi e accessori INAIL in conseguenza della riduzione del Tasso Ufficiale di Riferimento disposta dalla Banca d'Italia con decorrenza 12 marzo 2003. Il documento individua sia il nuovo tasso per le rateazioni e dilazioni di pagamento, sia quello da utilizzare per il calcolo delle sanzioni civili, precisando anche l'ambito temporale di applicazione delle nuove misure.
Quadro normativo richiamato
La circolare richiama il provvedimento della Banca d'Italia del 7 marzo 2003 sulla riduzione del Tasso Ufficiale di Riferimento e le principali disposizioni che regolano la determinazione dei tassi di interesse in materia previdenziale e di sostegno al reddito.
Tra i riferimenti indicati figurano:
- decreto-legge n. 402/1981, convertito nella legge n. 537/1981, articolo 13;
- decreto-legge n. 318/1996, convertito nella legge n. 402/1996, articolo 3, comma 4;
- decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 2, comma 1;
- legge n. 448/1998, articolo 14;
- circolare n. 51/1982;
- circolare n. 31/2000 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
- circolare n. 41/2001 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
- circolare n. 56/2001 sul nuovo sistema sanzionatorio.
Nuova misura del tasso di interesse
A seguito della riduzione del TUR al 2,50%, la circolare stabilisce:
- l'8,50% quale misura dell'interesse dovuto per rateazioni e dilazioni di pagamento dei premi e accessori, corrispondente a TUR più 6 punti;
- l'8,00% quale misura per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili, corrispondente a TUR più 5,5 punti.
Applicazione alle rateazioni e dilazioni
La nuova misura del tasso si applica alle istanze di rateazione e dilazione:
- presentate a partire dal 12 marzo 2003;
- presentate anteriormente al 12 marzo 2003, a condizione che la Sede non abbia ancora comunicato il piano di rateazione o dilazione;
- presentate anteriormente al 12 marzo 2003, quando il piano sia comunicato dalla Sede in data 12 marzo 2003 o successiva.
La circolare richiama, per tali casi, il criterio applicativo già contenuto nella circolare n. 51/1982.
Sanzioni civili e modalità di calcolo
Per il calcolo delle sanzioni civili viene confermata la misura dell'8,00%, con rinvio alla circolare n. 56/2001 per quanto riguarda le modalità applicative. Il documento non introduce ulteriori modifiche procedurali, ma si limita ad adeguare il parametro di interesse alla variazione del TUR.
Strumenti di supporto
Per agevolare le operazioni di calcolo, la circolare segnala la predisposizione di un prospetto riepilogativo dei tassi fissati nell'ultimo decennio, allegato alla comunicazione.
Punti principali
Aggiornamento del tasso ufficiale di riferimento
La Banca d'Italia ha ridotto il Tasso Ufficiale di Riferimento al 2,50% con decorrenza 12 marzo 2003. Tale variazione incide sui criteri di determinazione degli interessi dovuti per le rateazioni, le dilazioni e le sanzioni civili relative ai premi e accessori INAIL.
Nuova misura per rateazioni e dilazioni
L'interesse dovuto per le rateazioni e le dilazioni di pagamento dei premi e accessori è fissato all'8,50%, corrispondente a TUR più 6 punti. La nuova misura si applica alle istanze presentate dal 12 marzo 2003 e anche a quelle presentate prima di tale data se la Sede non ha ancora comunicato il piano di rateazione/dilazione oppure se il piano viene comunicato in data 12 marzo 2003 o successiva.
Nuova misura per le sanzioni civili
Per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili la misura è fissata all'8,00%, pari a TUR più 5,5 punti. La circolare richiama, per le modalità di applicazione, la disciplina già indicata nella circolare n. 56/2001.
Riferimenti e supporti operativi
La circolare richiama il quadro normativo e amministrativo di riferimento in materia di tasso di interesse, rateazione/dilazione e sistema sanzionatorio, e segnala la predisposizione di un prospetto riepilogativo dei tassi dell'ultimo decennio per agevolare i calcoli.
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