Circolare INAIL n. 29 del 12 maggio 2003
Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nei settori industriale ed agricolo, con decorrenza 1° luglio 2002. Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per i medici colpiti da malattie ...
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina la rivalutazione annuale, con decorrenza 1° luglio 2002, delle prestazioni economiche INAIL per infortunio sul lavoro e malattia professionale nei settori industriale e agricolo, nonché delle rendite per medici colpiti da malattie e lesioni da raggi X e sostanze radioattive. Riporta i riferimenti normativi, i nuovi limiti e valori retributivi, gli importi degli assegni una tantum, dell’assistenza personale continuativa e degli assegni continuativi mensili, oltre alle istruzioni per la riliquidazione delle rendite in corso, per gli adempimenti delle Unità operative e per l’aggiornamento nelle azioni di surroga e regresso.
Rivalutazione annuale delle prestazioni INAIL dal 1° luglio 2002 per settori industriale, agricolo e medici radiologi
Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche INAIL dal 1° luglio 2002
La circolare disciplina l’aggiornamento annuale delle prestazioni economiche INAIL per infortunio sul lavoro e malattia professionale nei settori industriale e agricolo, nonché la rivalutazione delle rendite per i medici colpiti da malattie e lesioni dovute ai raggi X e alle sostanze radioattive. Il provvedimento dà attuazione alla normativa di riferimento e indica i nuovi valori da applicare sia in prima liquidazione sia nelle riliquidazioni delle prestazioni in corso.
Quadro normativo e presupposti della rivalutazione
La rivalutazione discende dall’art. 11 del d.lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000, che prevede l’adeguamento annuale, con decorrenza 1° luglio di ciascun anno, della retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite INAIL, sulla base della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L’aggiornamento è stato approvato dal Consiglio di amministrazione dell’Istituto con delibera n. 223 del 9 maggio 2002 e reso operativo dai decreti ministeriali del 31 ottobre 2002 e del 18 dicembre 2002, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Lo stesso art. 11 prevede inoltre il riassorbimento degli incrementi annuali nell’anno in cui intervenga una variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento, secondo il richiamo all’art. 20, commi 3 e 4, della legge n. 41/1986.
Liquidazione delle prestazioni dal 1° luglio 2002
Per l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in agricoltura la circolare richiama i criteri retributivi già vigenti:
- per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato, la retribuzione effettiva ai sensi della legge n. 54/1982, con il limite di 33,19 euro;
- per i lavoratori subordinati a tempo determinato, la retribuzione giornaliera fissata annualmente per provincia con decreto ministeriale ai sensi del D.P.R. n. 488/1968;
- per i lavoratori autonomi, la retribuzione giornaliera minima di 37,31 euro, fissata per la generalità dei lavoratori dell’industria.
Per la rendita di inabilità permanente, i decreti del 31 ottobre 2002 fissano:
- per il settore industriale, la retribuzione media giornaliera di 56,30 euro ai fini della determinazione del massimale e del minimale annuo;
- per il settore agricolo, la retribuzione annua convenzionale di 17.844,82 euro;
- per i medici radiologi, la retribuzione annua di 38.493,34 euro.
In base a tali parametri, dal 1° luglio 2002 operano i seguenti limiti e valori per la prima liquidazione delle rendite:
- settore industriale: retribuzione annua minima di 11.823,00 euro e massima di 21.957,00 euro;
- settore agricolo: per i subordinati a tempo indeterminato, retribuzione effettiva entro i limiti industriali; per i subordinati a tempo determinato, retribuzione annua convenzionale di 17.844,82 euro; per gli autonomi, retribuzione annua convenzionale di 11.823,00 euro;
- medici radiologi: retribuzione annua di 38.493,34 euro.
Assegno una tantum in caso di morte
Dal 1° luglio 2002, per i settori industriale e agricolo l’assegno una tantum previsto dagli articoli 85 e 233 del Testo Unico è fissato in 1.559,91 euro.
Per i superstiti dei medici radiologi, l’assegno è rapportato alla nuova retribuzione annua di 38.493,34 euro secondo le percentuali indicate dalla circolare:
- un terzo della retribuzione, in caso di sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti di cui al n. 2 dell’art. 85 del D.P.R. n. 1124/1965;
- un quarto, in caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i requisiti;
- un sesto, negli altri casi previsti dal medesimo art. 85.
Riliquidazione delle rendite in corso di godimento
Per le rendite per inabilità permanente in corso al 1° luglio 2002, la circolare indica i coefficienti di rivalutazione per il settore industriale:
- 1,0270 per l’anno 2000 e precedenti;
- 1,0000 per l’anno 2001 e il primo semestre 2002.
Nel settore agricolo, la riliquidazione avviene secondo regole differenziate:
- per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato, applicando i criteri di rivalutazione e i limiti retributivi del settore industriale, fermo restando che le rendite per eventi anteriori al 1° gennaio 1982 vengono rivalutate sulla base della nuova retribuzione convenzionale di 17.844,82 euro;
- per i subordinati a tempo determinato, sulla base della retribuzione convenzionale di 17.844,82 euro;
- per gli autonomi, con riferimento alle rendite antecedenti al 1° giugno 1993 sulla retribuzione convenzionale di 17.844,82 euro e, per le rendite decorrenti dal 1° giugno 1993, sul minimale di 11.823,00 euro.
Per i medici radiologi, la nuova retribuzione di 38.493,34 euro si applica sia alla prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente e ai superstiti, sia alla rivalutazione delle rendite già in corso.
Integrazione rendita e arretrati
La circolare richiama le Unità operative alla corretta gestione dei casi di integrazione rendita non segnalati per il rateo di aprile 2003, cioè non pervenuti alla Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni entro il 18 febbraio 2003. In tali casi il pagamento deve essere effettuato tenendo conto dell’importo del rateo di rendita rivalutato.
Assegno per assistenza personale continuativa e assegni continuativi mensili
Dal 1° luglio 2002, l’assegno per assistenza personale continuativa, previsto dagli articoli 76 e 218 del Testo Unico, è rivalutato nella stessa misura percentuale delle rendite industriali e ammonta a 389,32 euro mensili.
Gli assegni continuativi mensili, previsti per i settori industriale e agricolo, vengono rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite e risultano così determinati:
- inabilità dal 50 al 59%: 218,52 euro nel settore industriale e 273,68 euro nel settore agricolo;
- inabilità dal 60 al 79%: 306,56 euro nel settore industriale e 381,88 euro nel settore agricolo;
- inabilità dall’80 all’89%: 569,12 euro nel settore industriale e 655,57 euro nel settore agricolo;
- inabilità dal 90 al 100%: 876,74 euro nel settore industriale e 929,26 euro nel settore agricolo;
- inabilità del 100% con assistenza personale continuativa: 1.266,59 euro nel settore industriale e 1.318,57 euro nel settore agricolo.
Gestione operativa della riliquidazione
La riliquidazione delle rendite in corso al 1° luglio 2002 per i settori industriale e agricolo è stata eseguita centralmente dalla Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni, secondo i criteri riportati nell’allegato n. 4. Lo stesso ufficio ha provveduto anche all’adeguamento degli assegni per assistenza personale continuativa e degli assegni continuativi mensili.
Restano invece a carico delle Unità operative:
- le rendite ancora escluse dalla gestione meccanizzata, richiamate nell’allegato n. 4;
- gli speciali assegni continuativi mensili ai superstiti di infortunati e tecnopatici deceduti per cause estranee all’infortunio e alla malattia professionale, da adeguare dal 1° luglio 2001 alle rendite riliquidate sui nuovi limiti retributivi;
- le liquidazioni particolari, le rendite cessate successivamente al 1° luglio 2002 e le rendite unificate segnalate dalla Direzione generale.
Per le rendite unificate di competenza 2001 e primo semestre 2002, le Unità operative devono effettuare nuovamente la scelta della retribuzione più favorevole ai sensi dell’art. 80 del Testo Unico. La circolare precisa che verrà predisposto un tabulato con i casi di rendite unificate liquidate sulla retribuzione dell’ultimo evento e con rendite pregresse del 2000 e precedenti, e che per tali casi le sedi dovranno confrontare le due retribuzioni e comunicare quella più favorevole secondo le modalità della gestione meccanizzata.
Tabulati, comunicazioni agli interessati e verifica anagrafica
La Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni invierà alle Direzioni regionali, alla Direzione provinciale di Bolzano e alla Sede regionale di Aosta un tabulato con i dati già contenuti nei moduli 150/I-mecc. e 151/I-mecc., affinché venga distribuito alle Unità operative.
Agli interessati è già stata inviata la comunicazione del provvedimento di riliquidazione con i moduli 170/I-mecc. e 171/I-mecc., contenenti anche la situazione delle quote integrative e delle rendite a superstiti memorizzata negli archivi magnetici. Il titolare della rendita deve segnalare eventuali variazioni nella situazione anagrafica entro 15 giorni dal ricevimento del modulo, mediante la dichiarazione stampata sul retro del prospetto.
Le sedi devono:
- segnalare immediatamente le variazioni secondo le procedure in uso;
- conservare le dichiarazioni in appositi raccoglitori distinti per modulo 170 e 171, senza inserirle nelle pratiche;
- suddividere le dichiarazioni per tipo di variazione e compilare i prospetti allegati nn. 5 e 6;
- inoltrare i prospetti alla Direzione regionale per il monitoraggio;
- inserire successivamente le dichiarazioni nelle rispettive pratiche.
Azioni di surroga e regresso
Per consentire tempestive richieste di rimborso nei procedimenti di surroga e regresso in corso, sia il valore capitale sia il montante dei ratei pregressi devono essere riferiti al 1° luglio 2002. Le Unità operative devono quindi conteggiare i ratei di rendita fino al 30 giugno 2002.
Se lo stato del procedimento lo consente, le competenti Avvocature devono chiedere il rinvio delle cause, sia in primo grado sia in appello, per adeguare le conclusioni già formulate agli aggiornamenti intervenuti.
Punti principali
Quadro normativo e decorrenza
La rivalutazione è adottata in attuazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 38/2000, sulla base della variazione dei prezzi al consumo, previa delibera del Consiglio di amministrazione INAIL n. 223 del 9 maggio 2002. I decreti ministeriali del 31 ottobre 2002 e del 18 dicembre 2002 rendono operativi gli aggiornamenti con decorrenza 1° luglio 2002.
Liquidazione delle prestazioni dal 1° luglio 2002
Per l’indennità giornaliera di temporanea in agricoltura si richiamano i criteri già vigenti per lavoratori subordinati a tempo indeterminato, determinato e autonomi. Per le rendite di inabilità permanente si fissano nuovi riferimenti retributivi: settore industriale con minimo annuo 11.823,00 euro e massimo 21.957,00 euro; settore agricolo con retribuzione convenzionale di 17.844,82 euro per i lavoratori a tempo determinato e 11.823,00 euro per gli autonomi; medici radiologi con retribuzione annua di 38.493,34 euro.
Assegno una tantum in caso di morte
Dal 1° luglio 2002 l’assegno una tantum per i settori industriale e agricolo è fissato in 1.559,91 euro. Per i superstiti dei medici radiologi l’importo è calcolato in percentuale sulla nuova retribuzione annua: un terzo, un quarto o un sesto a seconda dei familiari superstiti aventi diritto.
Riliquidazione delle rendite in corso
Per le rendite industriali si applicano i coefficienti di rivalutazione indicati dalla circolare: 1,0270 per l’anno 2000 e precedenti, 1,0000 per l’anno 2001 e il primo semestre 2002. In agricoltura valgono i criteri specifici per subordinati a tempo indeterminato, determinato e autonomi, con particolare riferimento alle retribuzioni convenzionali aggiornate. Per i medici radiologi la nuova retribuzione di 38.493,34 euro si applica sia alla prima liquidazione sia alla rivalutazione delle rendite già in godimento.
Altre prestazioni rivalutate
L’assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura delle rendite industriali e ammonta a 389,32 euro mensili. Gli assegni continuativi mensili risultano aggiornati per settore industriale e agricolo con importi differenziati in base al grado di inabilità, fino ai casi di inabilità del 100% con assistenza personale continuativa.
Adempimenti delle strutture INAIL
La riliquidazione delle rendite in corso alla data del 1° luglio 2002 è stata eseguita centralmente dalla Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni, così come l’adeguamento degli assegni accessori. Restano a carico delle Unità operative le pratiche escluse dalla gestione meccanizzata, gli speciali assegni continuativi mensili ai superstiti e alcune liquidazioni particolari, rendite cessate dopo il 1° luglio 2002 e rendite unificate.
Rendite unificate e scelta della retribuzione più favorevole
Per le rendite unificate di competenza 2001 e primo semestre 2002 va nuovamente verificata la retribuzione più favorevole ai sensi dell’art. 80 del Testo Unico. Le Unità operative devono confrontare le retribuzioni e comunicare, se più vantaggiosa, quella della rendita pregressa secondo le modalità vigenti per la gestione meccanizzata.
Comunicazioni agli interessati e verifica anagrafica
Gli interessati ricevono la comunicazione del provvedimento di riliquidazione tramite i moduli 170/I-mecc. e 171/I-mecc., con indicazione del conguaglio e delle quote integrative/rendite a superstiti. In caso di variazioni anagrafiche, il titolare deve restituire la dichiarazione entro 15 giorni; le sedi devono registrare, conservare e monitorare le dichiarazioni mediante i prospetti allegati.
Surroga e regresso
Per le azioni di surroga e regresso in corso, il valore capitale e il montante dei ratei pregressi devono essere riferiti al 1° luglio 2002. Le Unità operative devono conteggiare i ratei fino al 30 giugno 2002 e le Avvocature, se possibile, chiedere il rinvio delle cause per aggiornare le conclusioni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INAIL
- Circolare · 13 mag 2003Circolare INAIL n. 32 del 13 maggio 2003
- Circolare · 23 apr 2003Circolare INAIL n. 28 del 23 aprile 2003
- Circolare · 17 apr 2003Circolare INAIL n. 26 del 17 aprile 2003
- Circolare · 17 apr 2003Circolare INAIL n. 27 del 17 aprile 2003
- Circolare · 15 apr 2003Circolare INAIL n. 25 del 15 aprile 2003
- Circolare · 10 giu 2003Circolare INAIL n. 34 del 10 giugno 2003
Cerchi altro? Cerca gratis in INAIL →