Salta al contenuto
Circolare

Circolare INAIL n. 27 del 17 aprile 2003

Assegno di incollocabilità: rivalutazione dell'importo mensile a decorrere dal 1° luglio 2002.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica la nuova misura mensile dell'assegno di incollocabilità, rivalutata con decorrenza 1° luglio 2002 in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 401/2002 e del decreto ministeriale del 3 settembre 2002. L'importo è fissato in euro 200,492, determinato sulla base della variazione ISTAT dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2001 pari al 2,7%. Le operazioni di conguaglio saranno effettuate direttamente dalla Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni con il pagamento del rateo di maggio 2003.

Rivalutazione dell'assegno di incollocabilità dal 1° luglio 2002

Rivalutazione dell'assegno di incollocabilità dal 1° luglio 2002

La circolare INAIL disciplina l'aggiornamento annuale dell'assegno di incollocabilità, definendone la nuova misura mensile e le modalità di conguaglio. Il provvedimento si colloca nel quadro della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 401 del 4 luglio 2002 e del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 settembre 2002.

Base normativa e decorrenza

La nuova misura dell'assegno è stabilita con decorrenza dal 1° luglio 2002. La circolare richiama:

  • la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 401 del 4 luglio 2002, recante la rivalutazione annuale dell'assegno dal 1° luglio 2002;
  • il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 settembre 2002, che determina la nuova misura mensile dell'assegno di incollocabilità con la medesima decorrenza.

Nuova misura dell'assegno

A decorrere dal 1° luglio 2002, l'importo mensile dell'assegno di incollocabilità è fissato in euro 200,492.

Criterio di determinazione

L'importo è stato calcolato tenendo conto della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo intervenuta tra il 2000 e il 2001, pari al 2,7%.

Conguagli e gestione operativa

Le operazioni di conguaglio saranno effettuate direttamente dalla Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni, con il pagamento del rateo di maggio 2003.

Riferimenti ulteriori

La circolare menziona inoltre che il decreto ministeriale del 3 settembre 2002 è stato pubblicato sulla G.U. n. 255 del 30 ottobre 2002 e richiama la delibera n. 401/2002, approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Punti principali

Rivalutazione dell'importo

Dal 1° luglio 2002 l'assegno di incollocabilità è rivalutato e fissato nella misura mensile di euro 200,492.

Base normativa

La misura deriva dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 401 del 4 luglio 2002, approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e dal decreto ministeriale del 3 settembre 2002 che determina la nuova misura dell'assegno con decorrenza 1° luglio 2002.

Criterio di calcolo

La rivalutazione è stata determinata in relazione alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2001, pari al 2,7%.

Conguagli

Le operazioni di conguaglio saranno gestite direttamente dalla Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni con il pagamento del rateo di maggio 2003.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.