Cassazione Civile, Ordinanza n. 01992/2026 del 29/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'amministrazione finanziaria aveva richiesto l'imposta di registro in misura proporzionale, per complessivi euro 102.700,00, in relazione a un decreto ingiuntivo emesso in favore della cessionaria di un credito e all'atto ivi enunciato, ossia un contratto di cessione del credito concluso tra la cessionaria e la debitrice ceduta. La Corte di giustizia tributaria d'appello aveva accolto il ricorso della contribuente ritenendo che sia il decreto ingiuntivo sia l'atto enunciato dovessero scontare l'imposta fissa di registro, in applicazione del principio di alternatività tra IVA e registro. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato tale decisione per cassazione deducendo, con tre motivi strettamente connessi, violazione dell'art. 22, comma 3, d.P.R. n. 131/1986 e falsa applicazione dell'art. 40 del medesimo decreto, nonché falsa applicazione della nota II all'art. 8 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986 e violazione dell'art. 8, comma 1, lett. b), sostenendo che l'imposta dovesse essere applicata in misura proporzionale. La controricorrente ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per asserita tardività, eccezione respinta dalla Corte.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione di tardività, ha esaminato congiuntamente i tre motivi dell'Agenzia e li ha ritenuti infondati. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva assoggettato a imposta di registro in misura fissa sia il decreto ingiuntivo ottenuto dal cessionario contro il debitore ceduto sia l'atto enunciato nel decreto. La Corte ha aderito all'orientamento già espresso dalle sentenze del 2021, ritenendo che, ai fini dell'imposta di registro, occorra avere riguardo al rapporto originario tra cedente e debitore ceduto, e che, se tale rapporto è soggetto a IVA, operi il principio di alternatività di cui all'art. 40 d.P.R. n. 131/1986, con applicazione dell'imposta fissa ai sensi della nota II all'art. 8 della tariffa. Ha inoltre osservato che la transazione richiamata era dichiarativa e non novativa, sicché non poteva essere tassata separatamente come un nuovo rapporto autonomo. Il ricorso è stato pertanto rigettato e le spese sono state compensate per la non univocità dell'orientamento di legittimità; è stata esclusa anche la debenza del raddoppio del contributo unificato per l'Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
art. 22, comma 3, d.P.R. n. 131/1986
L'atto enunciato nel decreto ingiuntivo segue il regime fiscale dell'atto giudiziario in cui è contenuto, sicché, nel caso concreto, è stato ritenuto assoggettabile a imposta fissa e non proporzionale.
art. 40 d.P.R. n. 131/1986
È stato applicato il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro: quando l'operazione sottostante è soggetta a IVA, l'atto giudiziario che ne dà attuazione non sconta l'imposta proporzionale di registro, ma quella fissa.
nota II all'art. 8, tariffa parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986
La condanna al pagamento di un debito soggetto a IVA nei confronti del cessionario è stata ritenuta soggetta a imposta di registro in misura fissa.
art. 8, comma 1, lett. b), tariffa parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986
Richiamato come base tariffaria per la tassazione dell'atto giudiziario, ma interpretato in combinazione con la nota II e con l'art. 40 nel senso della tassazione fissa.
l. n. 742/1969
La sospensione feriale dei termini è stata computata per ritenere tempestivo il ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato escluso il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, in quanto soggetta al regime di prenotazione a debito.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Norma richiamata quale fonte del meccanismo del raddoppio del contributo unificato, non applicabile all'Amministrazione resistente secondo l'orientamento citato.
Massime di principio
- In tema di imposta di registro degli atti giudiziari, se il decreto ingiuntivo ottenuto dal cessionario riguarda un credito che deriva da un rapporto soggetto a IVA, trova applicazione l'imposta di registro in misura fissa, per effetto del principio di alternatività tra IVA e registro.
- Ai fini della tassazione, rileva la natura del rapporto originario tra cedente e debitore ceduto, non il mero rapporto di cessione del credito tra cedente e cessionario, poiché la cessione incide solo sulla titolarità attiva del credito e non trasforma il contenuto dell'obbligazione del debitore.
- L'atto richiamato o enunciato nel decreto ingiuntivo deve seguire il medesimo regime fiscale dell'atto giudiziario che lo contiene, quando sia espressione di un'unica operazione economica e non introduca un nuovo rapporto autonomo.
- Una transazione che si limiti a rideterminare l'importo dovuto, a rateizzarlo o a rinunciare ad azioni esecutive, senza sostituire il precedente rapporto con uno nuovo, ha natura dichiarativa e non novativa, e non consente una tassazione separata come negozio autonomo.
- La tempestività del ricorso per cassazione va verificata computando la sospensione feriale dei termini processuali.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato soggette al meccanismo della prenotazione a debito.
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