Cassazione Penale, Ordinanza n. 40939/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento riguarda un imputato nei cui confronti il tribunale ha pronunciato sentenza del 24/03/2025 di applicazione della pena. Il ricorso per cassazione deduceva un vizio di motivazione della sentenza nella parte in cui avrebbe dovuto verificare l'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. In sostanza, il ricorrente sosteneva che il giudice non avesse adeguatamente escluso la presenza di una causa di proscioglimento prima di applicare la pena. La Corte rileva però che, nel caso di sentenza applicativa della pena, il ricorso per cassazione è ammesso solo per le ipotesi tassative di violazione di legge indicate dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; il vizio dedotto, essendo un vizio motivazionale sulla verifica ex art. 129 c.p.p., non rientra tra tali casi e non integra nemmeno difformità tra richiesta e decisione, vizi dell'espressione della volontà dell'imputato, erronea qualificazione del fatto o irrogazione di pena illegale nei termini elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la censura proposta non era tra quelle consentite contro la sentenza applicativa della pena ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Conseguentemente, dichiarata l'inammissibilità de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p., ha applicato le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
Richiamato come parametro della verifica sulle cause di proscioglimento; la doglianza che investe il modo in cui tale verifica è stata compiuta non è deducibile con ricorso per cassazione contro la sentenza applicativa della pena, salvo i limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
La norma limita tassativamente l'impugnabilità della sentenza di applicazione della pena alle sole ipotesi di violazione di legge previste; non è ammesso il ricorso per vizi di motivazione relativi all'art. 129 c.p.p. se non ricadenti nelle categorie indicate.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso nei casi previsti.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità seguono le conseguenze economiche a carico del ricorrente, incluse spese processuali e somma in favore della Cassa delle Ammende.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
L'impugnazione della sentenza applicativa della pena è circoscritta alle sole violazioni di legge espressamente previste, non estendendosi al vizio motivazionale dedotto nel caso concreto.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena, il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei casi tassativi di violazione di legge previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; il vizio di motivazione non è deducibile se non nei limiti in cui si traduca in una delle violazioni consentite.
- La censura relativa alla mancata o insufficiente verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è autonomamente impugnabile in cassazione contro la sentenza di patteggiamento, quando non si traduca in difformità tra richiesta e decisione, vizi della volontà dell'imputato, erronea qualificazione del fatto o pena illegale.
- La nozione di pena illegale, ai fini dell'ammissibilità del ricorso contro la sentenza applicativa della pena, va letta nei limiti tracciati dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dalla Corte; non ogni doglianza sul trattamento sanzionatorio integra di per sé una violazione di legge rilevante.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso può essere resa de plano quando ne ricorrono i presupposti processuali, con applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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