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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16641/2022 del 23/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di una cartella di pagamento relativa alla Tarsu anno 2008: l'Associazione sosteneva che i locali erano adibiti al culto e quindi esenti in base al Regolamento comunale Tarsu. In primo grado e in appello il beneficio venne negato sul presupposto che la confessione non avesse stipulato un'intesa con lo Stato ex art. 8, comma 3, Cost., e quindi non fosse riconosciuta come "confessione religiosa". In cassazione la ricorrente ha dedotto, fra l'altro, violazione di norme costituzionali ed europee e normativa fiscale (art. 62 e 70 D.lgs. 507/1993 e art. 10 del regolamento comunale).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto, nei limiti esposti, i primi due motivi del ricorso (violazione art.62 D.lgs. 507/1993 e interpretazione del regolamento comunale) ritenendo errata la motivazione dell'appello che aveva escluso l'esenzione per la mancanza di intesa ex art. 8 Cost. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo per un nuovo esame, dettando principi di diritto: il regolamento comunale che esenta gli edifici destinati al culto deve essere interpretato in armonia con l'art. 62 D.lgs. 507/1993 e con il principio comunitario "chi inquina paga"; l'esenzione spetta solo per locali effettivamente destinati all'esercizio del culto e specificamente indicati nella denuncia originaria o nella variazione, con possibilità di fornire in giudizio la prova della destinazione mediante elementi obiettivi; non è invece ammesso discriminare le confessioni sulla base della mera assenza di intese con lo Stato, perché la qualifica di "confessione religiosa" non coincide con la stipulazione dell'intesa. Gli altri motivi sono stati assorbiti; il giudice del rinvio deciderà anche sulle spese.

Norme richiamate

  • D.lgs. 507/1993, art. 62, comma 2

    “Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione”.

    Norma primaria che individua i presupposti di esenzione: i locali esenti sono quelli non idonei a produrre rifiuti e la disciplina va applicata dopo verifica della denuncia/variazione e della prova documentale o di elementi obiettivi. Il regolamento comunale è norma attuativa e deve essere interpretato coerentemente con questa disposizione.

  • D.lgs. 507/1993, art. 70

    Prevede l'obbligo di denuncia/variazione da parte del contribuente; la Corte richiama l'onere dichiarativo preventivo come condizione per poter far valere l'esenzione per gli anni di imposta contestati.

  • Costituzione italiana, art. 8 (e artt. 3, 19, 20)

    L'art. 8 garantisce la libertà delle confessioni religiose e distingue il riconoscimento e le intese dallo status di confessione: la qualifica di confessione religiosa non dipende dalla stipulazione dell'intesa; il diritto di esercitare il culto è antecedente all'intesa e l'ordinamento deve evitare discriminazioni tra confessioni.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo (artt. 9 e 14)

    La giurisprudenza europea viene richiamata per il principio di non discriminazione in materia religiosa; la Corte nazionale deve evitare applicazioni discriminatorie delle norme che colpiscono confessioni senza intese.

  • Direttiva 2006/12/CE art. 15 e Direttiva 2008/98/CE art. 14

    Richiamate per il principio eurounitario "chi inquina paga" che ispira l'art. 62 D.lgs. 507/1993: le esenzioni non devono contraddire il principio che chi produce rifiuti concorre al relativo costo.

  • Regolamento comunale Tarsu del Comune di Sulmona (norma che prevede esenzione per edifici adibiti a culto)

    Norma secondaria che concede l'esenzione per locali destinati al culto ma deve essere interpretata alla luce della normativa primaria (art. 62 D.lgs. 507/1993), senza introdurre condizioni discriminatorie quali la stipula di intese con lo Stato.

  • Legge n. 1159/1929, art. 2

    Citata come criterio indiziario utile a comprovare la natura confessionale di una comunità (es. riconoscimento ai sensi dell'art. 2 può costituire elemento probatorio della qualità di confessione).

  • Legge n. 296/2006 (commi 161 e 162 dell'art. 1) e Legge n. 212/2000 art. 6 comma 5

    Richiamate nei motivi di nullità della cartella e per censure procedurali, ma sul punto la Corte ha assorbito tali censure dichiarando fondate le doglianze di merito relative all'interpretazione della norma regolamentare.

Massime di principio

  • La qualificazione di una comunità come "confessione religiosa" non dipende automaticamente dalla stipulazione di un'intesa ex art. 8 Cost.: l'intesa è un istituto diverso dal riconoscimento dello status religioso e non può essere usata per giustificare trattamenti differenziati.
  • I regolamenti comunali che prevedono esenzioni per locali adibiti al culto devono essere interpretati in armonia con l'art. 62 D.lgs. 507/1993 e con il principio comunitario "chi inquina paga": l'esenzione spetta solo ai locali effettivamente non idonei a produrre rifiuti.
  • Il contribuente ha l'onere di preventiva denuncia (o variazione) per far valere l'esenzione per gli anni di imposta: la mancata denuncia non è emendabile con efficacia retroattiva nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo.
  • In caso di contestazione l'interessato può fornire in giudizio la prova della destinazione effettiva dei locali mediante elementi obiettivi o documentazione idonea; la classificazione catastale da sola non è sufficiente.
  • L'ente impositore non può introdurre discriminazioni tra confessioni basate unicamente sulla presenza o meno di intese con lo Stato; per accertare la natura confessionale il giudice può utilizzare indici presuntivi (riconoscimenti precedenti, statuto, fase di perfezionamento dell'intesa, altri elementi probatori).
  • Le controversie su esenzioni per locali di culto richiedono un'istruttoria concreta sulla destinazione d'uso e sul comportamento dichiarativo del contribuente; decisioni in base a assunzioni astratte o a requisiti non previsti dalla norma primaria sono viziabili.

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