Cassazione Penale, Sentenza n. 13314/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la rimessione in termini per proporre appello avverso la sentenza di primo grado (Tribunale di Catania, 28/03/2023), sostenendo di essere venuto a conoscenza del processo solo con l'ordine di esecuzione notificato il 23/10/2023 e deducendo la nullità della dichiarazione di assenza. Invocava l'art. 175 cod. proc. pen., comma 2.1 (modificato dal d.lgs. 150/2022) per ottenere la restituzione nel termine; in subordine chiedeva la conversione dell'istanza in ricorso per rescissione del giudicato. Contestava, altresì, la correttezza della notifica della citazione a giudizio (sospetta consegna a civico 17 invece che al civico 7, firma illeggibile della cartolina e persona 'Carmelo' che avrebbe ricevuto l'atto).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la riforma dell'art. 175 cod. proc. pen. (comma 2.1) abbia introdotto la restituzione in termini anche nei casi di sentenza pronunciata in assenza legittima, purché l'imputato fornisca prova di non aver avuto effettiva conoscenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa. Tuttavia, nel caso concreto il Tribunale aveva correttamente dichiarato l'assenza: il Pelleriti aveva eletto domicilio in via Benedetto Croce n.7 e nominato difensore di fiducia; la relata di notifica, pur originariamente indicante il civico 17, recava la correzione a penna e la cartolina dell'AR mostrava il civico 7 con firma nella casella del destinatario. La Corte ha ritenuto gli atti di notifica e la relata affidabili e che il ricorrente non abbia assolto all'onere probatorio previsto dall'art. 175 comma 2.1; quindi il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen.
«L'imputato giudicato in assenza è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, se, nei casi previsti dall'articolo 420-bis, commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa»
La Corte ha interpretato il comma 2.1 come aver esteso la restituzione in termini anche ai casi di sentenza pronunciata in assenza legittima: il rimedio si affianca e non si sovrappone alla rescissione. Tuttavia l'onere probatorio grava sull'imputato, che deve dimostrare la mancata conoscenza del processo e l'impossibilità di proporre impugnazione senza colpa.
art. 420-bis cod. proc. pen.
comma 2: "Il giudice procede in assenza dell'imputato anche quando ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all'udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole."
Fornisce i criteri per la dichiarazione di assenza (modalità della notificazione, atti compiuti dall'imputato prima dell'udienza, nomina difensore, ecc.). La Corte ha ritenuto che tali elementi fossero presenti e valutabili per considerare legittima la dichiarazione di assenza.
art. 629-bis cod. proc. pen.
Norma sulla rescissione del giudicato: la Corte ha distinto il rimedio rescissorio (indirizzato all'erronea dichiarazione di assenza) dalla restituzione in termini, confermando che la rescissione resta il rimedio per l'ipotesi di dichiarazione di assenza errata ab origine.
d.lgs. 150/2022
Ha introdotto il comma 2.1 nell'art. 175 cod. proc. pen.; la Corte ha ritenuto tale modifica rilevante per ampliare l'applicabilità della restituzione in termini anche ai casi di assenza legittima qualora l'imputato provi di non aver avuto conoscenza del processo.
disposizioni di coordinamento (art. 99-bis D.L. 162/2022 L. 199/2022)
Richiamate per stabilire la decorrenza applicativa della modifica (art. 175 novellato applicabile alle sentenze emesse dopo il 30/12/2022).
Massime di principio
- Dopo la riforma del d.lgs. 150/2022 l'istituto della restituzione in termini (art. 175, comma 2.1) si applica anche ai casi di sentenza pronunciata in assenza "legittima": può essere esperito se l'imputato prova di non aver avuto effettiva conoscenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini per cause non imputabili a lui.
- La rescissione del giudicato (art. 629-bis c.p.p.) resta il rimedio principale per i casi di dichiarazione di assenza errata ab origine; i due rimedi sono distinti e non sempre intercambiabili.
- L'onere della prova circa la mancata conoscenza del processo è a carico dell'imputato: elementi come elezione di domicilio, nomina di difensore di fiducia, relata di notifica e cartolina AR hanno forte valore probatorio a favore della regolarità della notificazione.
- Correzioni sulla relata operate dall'ufficiale giudiziario e la firma illeggibile sulla cartolina AR non invalidano automaticamente la notifica se la documentazione mostra congruenza (stesso numero cronologico, civico corretto, consegna attestata dall'ufficiale/postino); la dichiarazione dell'ufficiale ha efficacia fidefacente per i fatti compiuti in sua presenza.
- In casi simili il difensore dovrebbe conservare e produrre tutta la documentazione postale (cartolina AR, relata, prove di impossibilità di conoscenza), dichiarazioni testimoniali o altri elementi che attestino l'assenza di conoscenza del procedimento, e valutare tempestivamente l'eventuale istanza di restituzione in termini ovvero, se il caso, il ricorso per rescissione.
- Verificare sempre la decorrenza delle modifiche normative: per sentenze emesse dopo il 30/12/2022 si applica la disciplina novellata dell'art. 175; ciò può influire sulla scelta del rimedio esperibile.
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