Ordinanza n. 42/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento 1) della Determina AD n. 127 del 16 ottobre 2025 di Fincalabra S.p.A., e relativi elenchi, recante "Provvedimento di approvazione Domande Non ammesse in via definitiva - I Elenco", nella parte in cui dichiara non ammissibile la domanda n. 91328 presentata dalla società ricorrente; 2) del Verbale n. 8 del 2 ottobre 2025 della Commissione di valutazione, nella parte in cui conferma il non accoglimento della richiesta di riesame presentata dalla società ricorrente; 3) della Determina AD n. 126 del 16 ottobre 2025 e relativi elenchi di Fincalabra S.p.A., recante "Provvedimento di approvazione Domande ammesse ad agevolazione in via definitiva - I Elenco DEFINITIVO", in quanto illegittima in via derivata per essere conseguente all'illegittima esclusione della società ricorrente; 4) della Determina AD n. 136 del 29 ottobre 2025 e relativi elenchi di Fincalabra S.p.A., recante "Provvedimento di Concessione definitiva delle agevolazioni con codici COR - I° Elenco", in quanto illegittima in via derivata per essere conseguente all'illegittima esclusione della società ricorrente; 5) della relazione istruttoria relativa alla domanda n. 91328, nella parte in cui ha ritenuto non ammissibile la domanda per asserita mancata presentazione dell'Allegato 12 (Modulo C Adattamento Screening) e dell'Allegato 13; 6) della determina AD n. 74 dell'11.07.2025 e relativi elenchi - Concessione provvisoria agevolazioni (I Elenco); 7) della Determina AD n. 122 del 6 ottobre 2025 e relativi elenchi di Fincalabra S.p.A. "esiti riesame"; 8) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di non ammissione a un'agevolazione pubblica, inclusi il provvedimento di non ammissibilità della domanda e gli atti connessi
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato gli atti con cui Fincalabra S.p.A. ha dichiarato non ammissibile la domanda di agevolazione, nonché il verbale della commissione che aveva confermato il mancato accoglimento dell'istanza di riesame e i successivi atti di ammissione e concessione delle agevolazioni ad altri soggetti, deducendone l'illegittimità derivata. La non ammissibilità era stata motivata dalla ritenuta mancata presentazione dell'Allegato 12, Modulo C Adattamento Screening, e dell'Allegato 13. Con precedente ordinanza cautelare n. 657 del 17 dicembre 2025, il TAR aveva accolto la domanda cautelare e ordinato alla commissione di valutazione di procedere, entro quindici giorni dal deposito dell'ordinanza, a una nuova e motivata valutazione dell'istanza di riesame presentata il 15 luglio 2025. Fincalabra ha quindi chiesto una proroga del termine, rappresentando difficoltà organizzative e facendo riferimento, in particolare, al periodo feriale.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza di proroga presentata da Fincalabra. Ha ritenuto la richiesta sufficientemente motivata e ha escluso che la proroga arrecasse un pregiudizio irreparabile alla società ricorrente. In considerazione della data dell'istanza e delle difficoltà organizzative connesse al periodo feriale, ha fissato il nuovo termine per l'adempimento al 31 gennaio 2026. L'ordinanza non decide il merito dell'impugnazione degli atti di non ammissione, ma disciplina esclusivamente il termine per l'esecuzione della precedente misura cautelare.
Massime di principio
- La proroga del termine assegnato dal giudice amministrativo per l'esecuzione di una misura cautelare può essere concessa quando la richiesta dell'amministrazione sia sufficientemente motivata e la proroga non determini un pregiudizio irreparabile per la parte privata.
- Nella valutazione di una richiesta di proroga per l'adempimento di un ordine cautelare, il giudice può considerare le difficoltà organizzative dell'amministrazione e il periodo feriale, fissando un nuovo termine ritenuto congruo rispetto alle circostanze concrete.
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