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Sentenza

Sentenza del 15/07/2015 n. 14796 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Lo IACP ha impugnato un avviso di accertamento ICI relativo all'anno 1999, sostenendo di avere diritto all'esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), in quanto ente non commerciale operante senza fini di lucro nel settore dell'edilizia economica e popolare. Ha inoltre eccepito la decadenza del Comune dal potere di accertamento ai sensi dell'art. 11, comma 2, del medesimo decreto, contestato la proroga dei termini introdotta dalla L. n. 289 del 2002 e dedotto l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni. In via subordinata, ha lamentato il mancato riconoscimento della riduzione d'imposta prevista dall'art. 8, comma 4, nonché l'insufficiente motivazione dell'avviso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che l'eccezione di decadenza fosse stata implicitamente rigettata e che la proroga dei termini fosse intervenuta senza soluzione di continuità rispetto alla scadenza originaria. Ha escluso, per l'anno 1999, l'esenzione ICI degli immobili degli IACP prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), poiché mancavano i requisiti dell'utilizzazione diretta da parte dell'ente e della destinazione esclusiva ad attività non produttive di reddito. Ha precisato che avrebbe potuto spettare la riduzione d'imposta dell'art. 8, comma 4, ma la relativa domanda non era stata adeguatamente dedotta e provata nei giudizi di merito. Sono state dichiarate inammissibili anche le censure sulla motivazione dell'avviso per difetto di autosufficienza. Le spese sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i)

    Esenzione ICI per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento di determinate attività.

    L'esenzione richiede congiuntamente l'utilizzazione diretta dell'immobile da parte dell'ente possessore e la destinazione esclusiva ad attività non produttive di reddito. Tali requisiti non sono stati ritenuti sussistenti, per l'anno 1999, con riferimento agli immobili degli IACP.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 4

    Riduzione d'imposta per determinate categorie di immobili.

    La riduzione poteva spettare agli immobili degli IACP, ma non può essere riconosciuta d'ufficio: deve essere richiesta tempestivamente e devono essere provati i relativi presupposti.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2

    Termine per l'accertamento ICI.

    Il termine di decadenza è stato considerato prorogato dalla normativa successiva, senza soluzione di continuità tra la scadenza originaria e l'inizio della proroga.

  • L. n. 289 del 2002, art. 31, comma 16

    Disposizione di proroga dei termini di accertamento.

    La proroga è stata ritenuta applicabile anche se la legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2003, poiché il termine precedente scadeva allo spirare del 31 dicembre 2002.

  • D.L. n. 203 del 2005, art. 7, comma 2-bis; D.L. n. 223 del 2006, art. 39; L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 133

    Disposizioni sull'estensione dell'esenzione ICI alle attività di natura commerciale o non esclusivamente commerciale.

    Le modifiche normative hanno carattere innovativo e non interpretativo; pertanto non si applicano retroattivamente alle annualità anteriori alla loro entrata in vigore.

  • D.L. n. 93 del 2008, art. 1, comma 3, convertito dalla L. n. 126 del 2008

    Esenzione totale per gli immobili degli enti indicati dalla disposizione a decorrere dal 1° gennaio 2008.

    La totale esenzione per gli immobili degli IACP è stata riconosciuta solo per i tributi maturati dal 1° gennaio 2008, non per l'annualità 1999 oggetto della controversia.

Massime di principio

  • Per ottenere un'esenzione tributaria non è sufficiente dimostrare la natura non commerciale o la finalità sociale dell'ente: occorre verificare puntualmente tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla norma, inclusa l'utilizzazione diretta dell'immobile.
  • Le modifiche legislative che ampliano un'esenzione sono normalmente applicabili solo per il futuro quando hanno carattere innovativo; non possono essere utilizzate per ottenere automaticamente il rimborso o l'esenzione per annualità precedenti.
  • Le eccezioni di decadenza devono essere valutate tenendo conto delle proroghe legislative applicabili e della continuità temporale tra la scadenza originaria e il nuovo termine.
  • Una domanda subordinata, come quella per la riduzione d'imposta, deve essere formulata chiaramente nei giudizi di merito e accompagnata dalla prova dei presupposti; il giudice non è tenuto a riconoscerla d'ufficio.
  • Nel giudizio di cassazione le censure devono essere autosufficienti: è necessario riportare il contenuto degli atti e indicare specificamente dove le questioni siano state dedotte, senza limitarsi a chiedere una nuova valutazione dei fatti.

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