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Sentenza

Sentenza del 15/07/2015 n. 3295 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ATTI IMPOSITIVI - Notificazione - Procedura.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la corretta procedura di notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. 600/1973. In particolare, occorre distinguere tra l'ipotesi in cui siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del contribuente, ma il destinatario non venga trovato presso tale luogo, e quella in cui il contribuente risulti trasferito in luogo sconosciuto. Nel primo caso deve essere applicato il rito previsto dall'art. 140 c.p.c.; nel secondo caso trova applicazione la procedura speciale prevista dall'art. 60, lett. c), del d.P.R. 600/1973.

La decisione

La notificazione è ritenuta correttamente eseguita solo se l'amministrazione ha applicato la procedura corrispondente alla situazione concretamente accertata. Se residenza e indirizzo erano conosciuti e il contribuente era semplicemente assente, era necessario seguire l'art. 140 c.p.c.; se invece il messo notificatore non lo ha reperito perché trasferito in luogo sconosciuto, era applicabile l'art. 60, lett. c), del d.P.R. 600/1973. La validità dell'atto dipende quindi dalla corretta qualificazione della situazione di irreperibilità.

Norme richiamate

  • Art. 60 del d.P.R. 600/1973

    La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi deve essere effettuata secondo le modalità previste dalla norma, inclusa la disciplina della lett. c) per il destinatario trasferito in luogo sconosciuto.

    La norma distingue l'irreperibilità relativa, nella quale l'indirizzo è noto ma il destinatario non viene trovato, dall'irreperibilità assoluta, nella quale il contribuente risulta trasferito in luogo sconosciuto.

  • Art. 60, lett. c), del d.P.R. 600/1973

    Procedura applicabile quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché trasferito in luogo sconosciuto.

    La procedura speciale è utilizzabile soltanto quando il destinatario non sia reperibile in quanto trasferito in un luogo sconosciuto, non per la mera assenza presso un indirizzo conosciuto.

  • Art. 140 c.p.c.

    Rito applicabile quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non sia stato possibile eseguire la consegna perché il destinatario non è stato rinvenuto.

    In caso di irreperibilità relativa, l'amministrazione deve rispettare gli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c., non potendo ricorrere alla procedura prevista per l'irreperibilità assoluta.

Massime di principio

  • La validità della notificazione tributaria dipende dalla situazione effettiva del destinatario al momento del tentativo di consegna e non dalla semplice circostanza che la notifica non sia andata a buon fine.
  • Quando l'indirizzo del contribuente è noto ma egli è temporaneamente assente o non viene trovato, deve essere applicato l'art. 140 c.p.c.
  • La procedura dell'art. 60, lett. c), del d.P.R. 600/1973 richiede una situazione più grave: il trasferimento del contribuente in un luogo sconosciuto o l'irreperibilità assoluta.
  • L'amministrazione deve documentare adeguatamente le verifiche compiute per stabilire se ricorra irreperibilità relativa o assoluta; l'applicazione della procedura errata può comportare l'invalidità della notificazione e dell'atto conseguente.
  • In una contestazione, è decisivo verificare quale fosse l'ultimo indirizzo conosciuto, quali risultanze anagrafiche fossero disponibili e cosa abbia effettivamente accertato il messo notificatore.

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