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Sentenza

Sentenza del 15/07/2015 n. 145 - Corte Costituzionale

Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie - Presunta mancanza di correlazione tra regime fiscale introdotto dalla legge di conversione e originario decreto - Non sussiste - Questione di legittimità costituzionale - Infondata.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente chiedeva il rimborso di 50.610 euro di IRPEF e 3.470 euro di addizionale regionale, sostenendo che avrebbe dovuto applicarsi il precedente regime fiscale agevolato previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 413 del 1991 per gli immobili di interesse storico o artistico. La Commissione tributaria provinciale di Novara ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 5-quater, 5-sexies e 5-septies, del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito dalla legge n. 44 del 2012, ritenendo che tali disposizioni, introdotte in sede di conversione, fossero estranee al contenuto originario del decreto-legge e violassero l'art. 77, secondo comma, della Costituzione. Le norme avevano sostituito, dal periodo d'imposta 2012, il precedente criterio della rendita figurativa con un regime meno favorevole, basato sul maggiore tra il canone di locazione ridotto forfettariamente e la rendita catastale rivalutata.

La decisione

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale. Ha stabilito che la violazione dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione sussiste soltanto quando le disposizioni introdotte in sede di conversione siano totalmente estranee o intruse rispetto al decreto-legge, interrompendo ogni correlazione con esso. Nel caso concreto, le norme contestate riguardavano comunque la materia tributaria, espressamente richiamata dal decreto-legge, incidevano sulla fiscalità immobiliare e perseguivano finalità riconducibili alla semplificazione e all'efficientamento dell'accertamento fiscale. Pertanto, la procedura di conversione è stata ritenuta costituzionalmente ammissibile. La Corte non ha accolto la censura fondata sull'art. 77 Cost.; la questione relativa alla legittimità del nuovo regime fiscale è quindi rimasta valida, senza riconoscimento del diritto al rimborso sulla base della censura esaminata.

Norme richiamate

  • Art. 77, secondo comma, della Costituzione

    La violazione si ravvisa "in caso di evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell'originario decreto-legge".

    Le disposizioni aggiunte in sede di conversione sono incostituzionali per difetto di omogeneità solo se totalmente estranee o intruse rispetto al decreto-legge, in modo da interrompere ogni correlazione tra i due atti.

  • Art. 4, commi 5-quater, 5-sexies e 5-septies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44

    Il comma 5-septies stabilisce l'applicazione della nuova disciplina a partire dal periodo d'imposta 2012.

    Le disposizioni hanno abrogato il precedente regime basato sulla rendita figurativa e introdotto, per gli immobili storici o artistici locati, un regime agevolato ma meno favorevole, fondato sul confronto tra canone ridotto e rendita catastale rivalutata.

  • Art. 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413

    In ogni caso, il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico [...] è determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato.

    La norma prevedeva il precedente regime fiscale speciale, basato sulla rendita figurativa e sostanzialmente scollegato dal canone effettivo di locazione.

  • Art. 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400

    Il contenuto del decreto-legge "deve essere [...] corrispondente al titolo".

    La corrispondenza tra contenuto del decreto-legge e relativo titolo costituisce un elemento utile per valutare l'omogeneità delle disposizioni inserite nella legge di conversione.

  • Art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

    La disposizione individua i beni culturali sottoposti alla disciplina di tutela, cui si riferisce il regime fiscale degli immobili di interesse storico o artistico.

Massime di principio

  • Una disposizione inserita in sede di conversione di un decreto-legge non è automaticamente incostituzionale: occorre verificare se sia totalmente estranea alla materia e alle finalità del decreto originario.
  • La correlazione richiesta dall'art. 77 Cost. può risultare anche da un collegamento generale di materia, come l'appartenenza alla fiscalità, dalla coerenza con il titolo del decreto e dalla presenza di altre norme riguardanti lo stesso settore.
  • Il fatto che una norma aumenti il carico fiscale o riduca un'agevolazione non dimostra, da solo, la sua estraneità al decreto-legge né la violazione dell'art. 77 Cost.
  • Per contestare efficacemente una norma aggiunta in conversione occorre dimostrare una manifesta e assoluta disomogeneità, non una semplice differenza di dettaglio, di contenuto o di impatto economico.
  • La dichiarazione di non fondatezza della censura procedurale non equivale necessariamente a una valutazione favorevole sul merito economico della disciplina: la norma resta applicabile, mentre eventuali ulteriori contestazioni devono fondarsi su specifici parametri costituzionali o legislativi.

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