Circolare numero 185 del 18-11-2015
Con la presente circolare si fornisce uno strumento riepilogativo delle disposizioni vigenti in materia di pensione ai superstiti, volto a garantire l’uniformità di erogazione delle prestazioni agli aventi diritto, superstiti di pensionati e assicurati delle diverse gestioni dell’Istituto, comprese l’ex IPOST, l’ex INPDAP e l’ex ENPALS.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce istruzioni unitarie sul trattamento pensionistico ai superstiti per le gestioni INPS, in seguito all’estensione della disciplina dell’AGO e alla soppressione di Ipost, Inpdap ed Enpals. Illustra quando sorge il diritto, chi sono i beneficiari, i requisiti di carico, lo status di studente e le regole per figli inabili, nipoti, coniuge divorziato e cumulo con altri redditi. Sono inoltre riepilogate le aliquote di reversibilità, le cause di esclusione o sospensione del diritto e le modalità operative per le sedi.
Pensione ai superstiti: linee guida unificate per reversibilità, indiretta e prestazioni connesse
Pensione ai superstiti: istruzioni unificate per le gestioni INPS
La circolare fornisce un quadro organico del trattamento pensionistico ai superstiti, applicabile alle gestioni dell’Istituto in continuità con la disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria. L’obiettivo è uniformare il trattamento dei superstiti di assicurati e pensionati, tenendo conto dell’estensione normativa alle forme esclusive e sostitutive dell’AGO e del trasferimento all’INPS delle funzioni già esercitate da Ipost, Inpdap ed Enpals.
Ambito di applicazione e tipi di prestazione
In caso di decesso dell’assicurato o del pensionato, il diritto alla prestazione sorge per i familiari superstiti individuati dalla legge n. 903/1965, a condizione che ricorra una delle situazioni previste dalla circolare.
- Se il dante causa era titolare di pensione diretta, oppure aveva maturato il diritto ed era in fase di liquidazione, la prestazione è qualificata come pensione di reversibilità.
- Se il lavoratore deceduto aveva maturato i requisiti contributivi e assicurativi richiesti, la prestazione è una pensione indiretta.
- In mancanza dei requisiti per la pensione indiretta, per gli assicurati nel sistema retributivo o misto può spettare una indennità per morte rapportata ai contributi versati.
- Per gli assicurati nel sistema contributivo, in assenza dei requisiti per la pensione, è prevista l’indennità una tantum.
La circolare richiama inoltre le disposizioni che escludono dalla reversibilità o dalla pensione indiretta i familiari superstiti condannati con sentenza definitiva per omicidio del pensionato o dell’iscritto.
Beneficiari e condizioni soggettive
La disciplina è articolata per categorie di superstiti.
Coniuge superstite
Il coniuge superstite ha diritto alla pensione ai superstiti senza condizioni soggettive. Il diritto viene meno in caso di nuove nozze; in tale ipotesi spetta un assegno pari a due annualità della pensione, nella misura vigente alla data del nuovo matrimonio. Anche il coniuge separato conserva il diritto; se la separazione è con addebito, il diritto permane solo se esiste un assegno di mantenimento stabilito dal tribunale.
La circolare richiama anche i casi di annullamento del secondo matrimonio e la riduzione dell’aliquota percentuale, per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2012, nei casi di matrimonio contratto oltre i 70 anni, con differenza d’età superiore a 20 anni o di durata inferiore a 10 anni.
Coniuge divorziato superstite
Il coniuge divorziato ha diritto alla pensione ai superstiti se:
- è titolare di assegno periodico divorzile;
- non è passato a nuove nozze;
- il rapporto assicurativo del de cuius è anteriore alla sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- nel caso di decesso di assicurato, risultano perfezionati i requisiti contributivi e assicurativi.
Se l’assegno divorzile è stato liquidato in un’unica soluzione, viene meno il collegamento patrimoniale con il dante causa e il diritto alla reversibilità non sussiste.
In caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite, la ripartizione è demandata al Tribunale. La circolare precisa che l’importo complessivamente attribuibile ai due aventi diritto è pari al 60% della pensione già liquidata o spettante al de cuius. In attesa della sentenza, le sedi devono accantonare cautelativamente la somma corrispondente all’assegno divorzile e non corrispondere alcuna quota al coniuge divorziato; dopo la notifica del provvedimento, ripartiscono la prestazione secondo quanto stabilito dal giudice.
Figli ed equiparati
Hanno diritto alla pensione ai superstiti i figli e le persone equiparate che, alla data del decesso, non abbiano compiuto 18 anni oppure, indipendentemente dall’età, siano inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso.
Per gli studenti il limite anagrafico è più ampio:
- fino a 21 anni per la frequenza di scuola media o professionale;
- fino a 26 anni per la frequenza dell’università, entro la durata del corso.
Sono equiparati ai figli, tra gli altri, i figli adottivi, affiliati, riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i figli del coniuge, i minori affidati, i nipoti minori a carico degli ascendenti e i figli postumi nati entro 300 giorni dal decesso del padre.
La circolare richiama anche la necessità di verificare, nel nucleo familiare, che il genitore naturale non sia tenuto al mantenimento dei figli del coniuge superstite, poiché tale elemento rileva per l’accertamento del requisito del carico.
Genitori, fratelli e sorelle
In assenza di coniuge e figli, o se questi non hanno diritto, la prestazione può essere riconosciuta:
- ai genitori, se hanno compiuto 65 anni, non sono titolari di pensione diretta o indiretta e risultano a carico del lavoratore deceduto;
- ai fratelli celibi e sorelle nubili, se sono inabili al lavoro, non sono titolari di pensione e sono a carico del deceduto.
Il diritto si estingue dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il beneficiario acquisisce un’altra pensione; per fratelli e sorelle, cessano il diritto anche il venir meno dell’inabilità e il matrimonio sopravvenuto.
Requisito del carico: non autosufficienza economica e mantenimento abituale
Per i figli e gli equiparati di età superiore a 18 anni, la circolare chiarisce che il diritto è subordinato alla vivenza a carico del genitore deceduto. I minori di 18 anni sono considerati automaticamente a carico.
Il carico è verificato al ricorrere di due condizioni:
- stato di bisogno / non autosufficienza economica;
- mantenimento abituale da parte del dante causa.
La non autosufficienza economica sussiste quando il reddito individuale del superstite, al netto dei redditi non computabili per legge, non supera il trattamento minimo della pensione aumentato del 30%. Il trattamento minimo è quello dell’AGO maggiorato di un dodicesimo della tredicesima mensilità. Sono esclusi dal computo, tra gli altri, le pensioni di guerra, le borse di studio, gli assegni di studio e le pensioni ai ciechi civili; per i figli inabili si applicano specifiche regole, incluse quelle sull’indennità di accompagnamento nei casi previsti.
Per i figli inabili coniugati, il diritto sussiste solo se anche il coniuge non dispone di mezzi sufficienti e il figlio risulta comunque a carico del genitore al momento del decesso; in tale verifica si considerano anche i redditi del coniuge.
Quanto al mantenimento abituale, la circolare distingue tra:
- convivenza, che di regola consente di prescindere dalla prova del mantenimento abituale per i figli maggiorenni, fermo restando l’accertamento della non autosufficienza;
- non convivenza, in cui occorre dimostrare che il dante causa concorreva in modo rilevante e continuativo al mantenimento del superstite.
Status di studente e regole per i figli studenti
La disciplina dello status di studente è centrale per la continuità della prestazione ai superstiti.
Scuola media, professionale e secondo ciclo
Per i figli tra 18 e 21 anni, la frequenza rilevante è quella della scuola media o professionale, letta alla luce dell’attuale articolazione del sistema scolastico. Sono compresi:
- la scuola secondaria di primo grado;
- le scuole del secondo ciclo, comprese istruzione secondaria superiore e percorsi di istruzione e formazione professionale.
La circolare precisa che la pensione è riconosciuta se il decesso del lavoratore avviene durante il periodo di durata del corso frequentato. Il periodo scolastico va, di regola, dal 1° settembre al 31 agosto; per l’ultimo anno i termini sono differenziati tra scuola secondaria di primo grado e secondo grado. Sono considerati utili anche gli intervalli tra corsi successivi e i casi di interruzione degli studi prima della fine dell’anno scolastico, se il decesso avviene nel periodo compreso tra l’inizio del corso e la data di interruzione.
Università e corsi equiparati
Per gli studenti universitari il diritto alla pensione ai superstiti spetta fino a 26 anni, purché l’iscrizione sia riferita a un anno accademico ricompreso nella durata del corso di laurea o di specializzazione.
Sono espressamente considerati utili:
- università statali e non statali riconosciute;
- scuole legalmente riconosciute cui si accede con diploma di istruzione secondaria superiore;
- corsi di livello universitario;
- scuole di specializzazione e perfezionamento;
- master universitari di primo e secondo livello;
- Istituti Tecnici Superiori (ITS);
- corsi singoli;
- borse di mobilità Erasmus;
- dottorati di ricerca.
La circolare richiama anche la durata dell’anno accademico, la proroga per le sessioni d’esame dell’ultimo anno, il mantenimento dello status di studente nei passaggi tra cicli formativi e la necessità di iscrizione entro la prima scadenza utile per non interrompere la continuità della carriera formativa.
Per i titoli esteri, le sedi devono acquisire il certificato di iscrizione con traduzione italiana conforme e verificare, tramite la procedura intranet indicata, l’equiparazione del corso ai fini del diritto alla prestazione.
Tirocini e attività che non interrompono lo status
Il tirocinio formativo e di orientamento non consente il mantenimento dello status di studente e quindi non legittima la proroga della pensione ai superstiti. Diversamente, non fanno venir meno il diritto:
- i lavori socialmente utili;
- le borse lavoro;
- la partecipazione a progetti di servizio civile.
Figli inabili e nipoti
Per i figli inabili, la circolare richiama la definizione di inabilità già prevista dalla legge n. 222/1984: assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Sono richiamate le istruzioni già impartite per il caso di figli inabili che lavorano.
Per i nipoti minori, anche se non formalmente affidati, la circolare conferma l’equiparazione ai figli in presenza di vivenza a carico degli ascendenti. Il diritto spetta anche se i genitori non sono orfani, purché sia accertata l’incapacità dei genitori di provvedere al mantenimento perché privi di reddito e di attività lavorativa. La proprietà dell’abitazione principale da parte dei genitori non incide, poiché la rendita catastale è considerata reddito virtuale e non effettivo. Se invece il genitore svolge attività autonoma, anche in perdita, ciò ostacola il riconoscimento del diritto.
Il diritto già acquisito del nipote minore non viene revocato o sospeso se, successivamente al decesso del dante causa, il genitore riprende a lavorare o diventa titolare di redditi idonei al mantenimento.
Lavoro retribuito del figlio studente e limiti reddituali
La circolare richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 42/1999, che ha escluso la perdita automatica del diritto per il solo fatto di svolgere attività lavorativa. Il principio è che un piccolo reddito non fa venire meno la prevalente qualifica di studente.
In assenza di una soglia legislativa diversa, si considera non ostativo il reddito annuo derivante da lavoro inferiore al trattamento minimo annuo di pensione dell’AGO maggiorato del 30%. In caso di superamento del limite:
- il beneficiario deve comunicare tempestivamente all’Istituto il reddito presunto e le variazioni;
- le sedi sospendono immediatamente la pensione;
- sono recuperate le somme indebitamente erogate.
Rilevano soltanto i redditi da attività di lavoro. La circolare precisa che, per i nuclei con figlio studente, non si applicano i limiti di cumulabilità previsti dall’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995.
Misura della pensione ai superstiti
La decorrenza è fissata dal primo giorno del mese successivo al decesso del pensionato o dell’assicurato. Le aliquote di reversibilità sono le seguenti:
- coniuge solo: 60%
- coniuge e un figlio: 80%
- coniuge e due o più figli: 100%
- un figlio: 70%
- due figli: 80%
- tre o più figli: 100%
- un genitore: 15%
- due genitori: 30%
- un fratello o sorella: 15%
- due fratelli o sorelle: 30%
- tre fratelli o sorelle: 45%
- quattro fratelli o sorelle: 60%
- cinque fratelli o sorelle: 75%
- sei fratelli o sorelle: 90%
- sette o più fratelli o sorelle: 100%
Cumulo con i redditi del beneficiario
La circolare richiama il regime di cumulabilità previsto dalla legge n. 335/1995 e dalla relativa tabella F. I limiti si applicano ai redditi dei beneficiari che siano coniuge, genitori, fratelli e sorelle, con esclusione dei casi in cui nel nucleo vi siano figli minori, studenti o inabili.
Ai fini del calcolo, rilevano i redditi assoggettabili a IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione di TFR, anticipazioni, reddito della casa di abitazione e competenze arretrate tassate separatamente. La pensione ai superstiti su cui opera la riduzione non si computa tra i redditi del beneficiario. Se il superstite percepisce più pensioni ai superstiti, queste non si considerano nel reddito ai fini dell’abbattimento. È infine richiamato il messaggio relativo ai trattamenti collegati ad assegni vitalizi per cariche pubbliche.
Disposizioni operative finali
Le domande non ancora definite e quelle relative a decessi successivi alla pubblicazione della circolare devono essere esaminate applicando i chiarimenti forniti. Per quanto non espressamente disciplinato, restano ferme le disposizioni già vigenti. Le sedi devono effettuare gli accertamenti istruttori necessari, anche a campione, sulla veridicità delle certificazioni e utilizzare le procedure interne indicate per i casi particolari, compresi quelli relativi a scuole e università non presenti negli elenchi intranet.
Punti principali
Ambito di applicazione e prestazioni previste
La circolare chiarisce che, in caso di morte di assicurato o pensionato iscritto a una gestione dell’Istituto, ai familiari superstiti individuati dalla legge n. 903/1965 può spettare la pensione ai superstiti. Se il dante causa era già titolare di pensione diretta o ne aveva maturato il diritto con liquidazione in corso, si tratta di pensione di reversibilità; se invece il lavoratore deceduto aveva maturato solo i requisiti contributivi e assicurativi richiesti, si tratta di pensione indiretta. In mancanza dei presupposti per la pensione indiretta, per gli assicurati nel sistema retributivo o misto può spettare un’indennità per morte; per il sistema contributivo è prevista, in alternativa, l’indennità una tantum.
Beneficiari: coniuge, divorziato, figli, genitori e fratelli
Il coniuge superstite ha diritto al trattamento senza condizioni soggettive, salvo cessazione per nuove nozze; il coniuge separato conserva il diritto e, in caso di separazione con addebito, lo mantiene solo se titolare di assegno di mantenimento. Il coniuge divorziato superstite ha diritto alla reversibilità se titolare di assegno divorzile periodico, non passato a nuove nozze e con rapporto assicurativo del de cuius anteriore alla sentenza di divorzio; in caso di concorso con coniuge superstite la quota complessiva è il 60% e la ripartizione è demandata al Tribunale. I figli e gli equiparati hanno diritto se minori di 18 anni o, se inabili e a carico al momento del decesso, senza limiti di età; gli studenti hanno limiti più ampi. In assenza di coniuge e figli, o se non aventi diritto, la prestazione può spettare ai genitori ultra 65enni non pensionati e a carico, oppure ai fratelli celibi e sorelle nubili inabili, non pensionati e a carico.
Requisito del carico e criteri di accertamento
Per i figli maggiorenni studenti o inabili, il diritto è subordinato alla vivenza a carico del genitore deceduto. Il requisito è verificato in presenza di stato di bisogno, inteso come non autosufficienza economica, e di mantenimento abituale da parte del dante causa. La circolare precisa i criteri reddituali: per i figli e equiparati il reddito individuale non deve superare il trattamento minimo di pensione aumentato del 30%, con esclusione di specifiche voci non computabili; per i figli inabili con particolari condizioni il limite si incrementa dell’indennità di accompagnamento. Rilevano i soli redditi assoggettati a IRPEF. La convivenza facilita la prova del mantenimento, mentre in assenza di convivenza è necessario accertare un contributo rilevante e continuativo del de cuius.
Status di studente e durata della prestazione
La circolare distingue tra studenti della scuola media/professionale e studenti universitari. Per i primi il limite è 21 anni se frequentano scuole del primo e secondo ciclo; per gli universitari la prestazione può durare fino a 26 anni, purché l’iscrizione sia in corso e il corso rientri nei limiti di durata. Sono considerati utili anche conservatori, ITS, singoli corsi, master, Erasmus e dottorati di ricerca, secondo le specifiche condizioni richiamate. Sono inoltre trattati i casi di vacatio studii e di passaggio da un ciclo di studi a quello successivo senza soluzione di continuità, nonché la gestione della proroga per le sessioni di esame dell’ultimo anno.
Figli inabili, nipoti e attività lavorative compatibili
Per i figli inabili è richiamata la disciplina che richiede una assoluta e permanente impossibilità di svolgere attività lavorativa, con specifico rinvio alle istruzioni già impartite in precedenza. Per gli studenti titolari di pensione ai superstiti, la circolare ammette piccoli redditi da lavoro entro il limite del trattamento minimo annuo maggiorato del 30%, con obbligo di comunicazione all’Istituto e sospensione in caso di superamento; non ostano, invece, lavori socialmente utili, borse lavoro e partecipazione al servizio civile, che non costituiscono rapporto di lavoro. I nipoti minori, anche non formalmente affidati, sono equiparati ai figli se a carico degli ascendenti; il diritto resta fermo anche se i genitori, successivamente, riprendono a lavorare o acquisiscono redditi.
Misura della pensione e cumulabilità con i redditi
La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso e si calcola in percentuale sulla pensione già liquidata o spettante al dante causa. La circolare riporta le aliquote: 60% per il coniuge solo, 80% per coniuge e un figlio, 100% per coniuge e due o più figli; per soli figli, genitori o fratelli/sorelle sono previste aliquote graduate. Viene inoltre richiamato il regime di cumulabilità con i redditi del beneficiario ai sensi della tabella F della legge n. 335/1995, applicabile in particolare al solo coniuge, ai genitori e ai fratelli/sorelle, ma non quando nel nucleo vi siano figli minori, studenti o inabili. Sono richiamati i redditi rilevanti ai fini del calcolo e i casi di esclusione.
Disposizioni finali e applicazione operativa
Le domande non ancora definite e quelle relative a decessi successivi alla pubblicazione devono essere trattate secondo i chiarimenti della circolare. Per quanto non espressamente previsto restano applicabili le norme già vigenti. Le sedi sono tenute a svolgere verifiche istruttorie, anche a campione, sulle certificazioni prodotte e ad applicare le procedure specifiche per gli studenti e per i casi non presenti negli elenchi intranet.
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