Circolare numero 184 del 18-11-2015
Con la presente circolare, l’Istituto ha fornito un riepilogo organico, nonché ulteriori chiarimenti sulla facoltà di computo prevista dall’articolo 3 del D.M. 2 maggio 1996, n.282.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare riordina e chiarisce la disciplina del computo dei periodi contributivi versati in altre gestioni ai fini delle pensioni della Gestione separata. Vengono precisati destinatari, condizioni di accesso, modalità di esercizio, prestazioni interessate, criteri di calcolo e regole operative per le sedi. Sono inoltre richiamate le ipotesi specifiche di vecchiaia, anticipata, inabilità, assegno ordinario di invalidità, pensione indiretta ai superstiti e pensione supplementare, con indicazioni su decorrenze, cumulabilità e valorizzazione di contribuzione successiva alla prestazione.
Computo nella Gestione separata dei contributi maturati in altre gestioni pensionistiche
Computo nella Gestione separata dei periodi contributivi maturati in altre gestioni
La circolare riordina la disciplina della facoltà di computo prevista dall’articolo 3 del D.M. 2 maggio 1996, n. 282, fornendo chiarimenti operativi e interpretativi per la liquidazione delle pensioni a carico della Gestione separata. Il documento si inserisce nel solco di precedenti istruzioni amministrative e mira a precisare ambito di applicazione, requisiti, modalità di esercizio e effetti del computo sui diversi trattamenti pensionistici.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
La facoltà riguarda gli iscritti alla Gestione separata che possano far valere contribuzione anche presso:
- l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti (AGO);
- le forme esclusive e sostitutive della medesima;
- le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233/1990.
Ai fini della norma, l’"iscritto" è il soggetto che abbia accreditato nella Gestione separata almeno un contributo mensile; la sola iscrizione anagrafica non è sufficiente. Viene inoltre precisato che lo status di iscritto non si perde con la cessazione dell’attività che ha originato l’obbligo contributivo, poiché per la Gestione separata è previsto l’obbligo di iscrizione ma non di cancellazione.
La facoltà è esercitabile sia quando i periodi contributivi utili siano solo anteriori al 1° gennaio 1996, sia quando si collochino in parte prima e in parte dopo tale data. Non è invece ammessa quando la contribuzione utile sia collocata esclusivamente dopo il 1996, poiché in tal caso non sussistono le condizioni per l’opzione al sistema contributivo.
Modalità di esercizio della facoltà
Il computo è una facoltà e non opera automaticamente. Deve essere espressamente richiesto dall’interessato e, secondo la circolare, va esercitato al momento della presentazione della domanda di pensione.
In assenza di una specifica richiesta, le sedi non devono applicare il computo e la prestazione va liquidata soltanto con la contribuzione accreditata nella Gestione separata.
Condizioni per l’esercizio del computo
Per poter utilizzare il computo, il richiedente deve risultare in possesso delle condizioni previste per l’opzione al sistema contributivo di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995. La circolare chiarisce che non è necessaria una formale domanda di opzione: è sufficiente che le condizioni siano effettivamente integrate e che sia presentata l’apposita richiesta di computo in sede di pensionamento.
Le sedi devono verificare in concreto che l’interessato abbia:
- un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995;
- un’anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 anni collocati dopo il 1° gennaio 1996.
Per tale verifica occorre considerare tutta la contribuzione utile posseduta nelle gestioni interessate dal computo, ossia quella obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto, purché non sia già stata utilizzata per la liquidazione di una pensione. I periodi coincidenti temporalmente devono essere conteggiati una sola volta.
La circolare esclude dalla facoltà i cosiddetti contributivi puri, cioè i soggetti assicurati per la prima volta dopo il 1° gennaio 1996. Sono altresì esclusi i soggetti che al 31 dicembre 1995 abbiano soltanto contribuzione in gestioni non rientranti nell’articolo 3 del D.M. n. 282/1996, come le Casse professionali, oppure quelli la cui contribuzione ante 1° gennaio 1996 abbia già dato luogo a una pensione.
Viene inoltre precisato che, se il soggetto ha ricongiunto presso una Cassa dei liberi professionisti periodi contributivi versati nell’AGO o nelle forme esclusive/sostitutive anteriormente al 1° gennaio 1996, con il perfezionamento della ricongiunzione perde l’iscrizione nel fondo trasferente e quei periodi non sono più valutabili per l’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.
La circolare precisa anche che i requisiti contributivi possono essere perfezionati con il cumulo di periodi assicurativi maturati in Stati membri dell’Unione europea e in Paesi con accordi bilaterali di sicurezza sociale che prevedano la totalizzazione dei periodi ai fini del diritto alle prestazioni.
Non costituisce ostacolo al computo il fatto che l’interessato abbia già maturato un diritto autonomo a pensione in una delle gestioni interessate o sia già titolare di pensione in un qualsiasi fondo. Tuttavia, la contribuzione già utilizzata per tale trattamento non può essere considerata ai fini della verifica dei requisiti per il computo.
Periodi di contribuzione computabili
Il computo riguarda tutti i periodi assicurativi per intero. Non è ammesso un computo parziale né tra gestioni diverse né all’interno della singola gestione.
Ai fini del diritto alla pensione, i periodi coincidenti temporalmente vanno considerati una sola volta; ai fini della misura, invece, tutti i periodi rilevano per la determinazione del trattamento.
Prestazioni conseguibili e regime normativo
Con il computo possono essere conseguiti, ai fini sia del diritto sia della misura:
- pensione di vecchiaia;
- pensione anticipata;
- pensione di inabilità;
- assegno ordinario di invalidità;
- pensione indiretta ai superstiti;
- pensione supplementare.
La prestazione è liquidata a carico della Gestione separata e soggiace alla relativa disciplina. In particolare, per effetto dell’articolo 2, comma 31, della legge n. 335/1995, trovano applicazione i requisiti di accesso e di calcolo previsti per i lavoratori iscritti per la prima volta a forme di previdenza successive al 31 dicembre 1995.
Pensione di vecchiaia e pensione anticipata
Per gli iscritti alla Gestione separata che, in possesso di contribuzione nelle gestioni indicate dall’articolo 3 del D.M. n. 282/1996, maturino i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2012, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 24, commi 7 e 11, del decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996.
Per tali soggetti, il computo consente di conseguire:
- la pensione di vecchiaia in Gestione separata secondo i requisiti anagrafici e contributivi richiamati dalla circolare n. 35/2012;
- la pensione anticipata in Gestione separata secondo i requisiti anch’essi richiamati dalla medesima circolare.
Resta fermo l’obbligo di cessazione dell’attività di lavoro dipendente alla data di decorrenza del trattamento; non assume rilievo, invece, lo svolgimento di attività autonoma o parasubordinata.
Salvaguardia dei requisiti previgenti
La circolare richiama la salvaguardia per i soggetti che, al 31 dicembre 2011, fossero in possesso sia dei requisiti per il computo sia dei previgenti requisiti per l’accesso alla pensione. In tali casi permane il diritto a conseguire il trattamento con i requisiti previsti per i contributivi puri anteriormente alla legge n. 214/2011, indipendentemente dalla data in cui sia esercitata la facoltà di computo.
Per tale verifica devono risultare perfezionati, al 31 dicembre 2011:
- il requisito contributivo per l’opzione al sistema contributivo, pari a 15 anni di contribuzione di cui almeno 5 nel sistema contributivo;
- il requisito dell’importo minimo della pensione, non inferiore a 1,2 volte l’assegno sociale per chi abbia meno di 65 anni, ai sensi dell’articolo 1, comma 20, della legge n. 335/1995.
La decorrenza resta soggetta alla normativa vigente al 31 dicembre 2011 richiamata dalla circolare.
Decorrenza della pensione di vecchiaia in computo
La pensione di vecchiaia liquidata con il computo, in presenza di tutti i requisiti, non può avere decorrenza anteriore al primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata esercitata la facoltà.
Pensione di inabilità e assegno ordinario di invalidità
La facoltà di computo può essere utilizzata anche per la pensione di inabilità e per l’assegno ordinario di invalidità, sempre che l’iscritto alla Gestione separata possa far valere periodi contributivi nelle gestioni previste dall’articolo 3 del D.M. n. 282/1996 e ricorrano le condizioni per l’opzione al contributivo.
I trattamenti sono riconosciuti con i requisiti sanitari e amministrativi della legge n. 222/1984 e alle decorrenze previste per tali prestazioni. Se il computo non è esercitato o non ne ricorrono i presupposti, la pensione di inabilità viene liquidata secondo l’articolo 1, comma 240, della legge n. 228/2012.
Maggiorazione convenzionale nella pensione di inabilità
In caso di pensione di inabilità liquidata con il computo, i periodi contributivi presenti nelle gestioni interessate concorrono con quelli della Gestione separata alla determinazione dell’anzianità contributiva complessiva, entro il limite massimo di 40 anni, utile per la maggiorazione prevista dall’articolo 1, comma 15, della legge n. 335/1995.
La media delle basi pensionabili annue degli ultimi 5 anni, sulla quale calcolare l’ulteriore quota di contribuzione per il periodo tra domanda e compimento del 60° anno di età, va determinata con riferimento ai redditi delle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione liquidata in Gestione separata. Non vanno considerati periodi contributivi in gestioni diverse dalla Gestione separata; l’aliquota da applicare è quella vigente nella Gestione separata alla decorrenza della pensione di inabilità.
Trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia
Se l’assegno ordinario di invalidità è stato liquidato con il computo, esso rimane soggetto al regime contributivo anche quando si trasforma in pensione di vecchiaia al raggiungimento dei requisiti.
Se dopo il riconoscimento dell’assegno il soggetto versa ulteriore contribuzione, la sua utilizzazione ai fini della trasformazione dipende dalla gestione di accredito:
- se la contribuzione successiva è accreditata in una gestione non compresa tra quelle già utilizzate per il computo, l’interessato può riesercitare la facoltà di computo per valorizzarla, purché si tratti di una gestione rientrante nell’articolo 3, comma 1, del D.M. n. 282/1996;
- se la contribuzione successiva è riferita a una delle gestioni già utilizzate per il computo, la trasformazione avviene d’ufficio secondo le regole generali.
La circolare chiarisce inoltre che la facoltà di computo esercitata per la liquidazione dell’assegno non vincola un successivo trattamento pensionistico se l’assegno viene revocato o non confermato; in tali casi, ricorrendone i presupposti, il soggetto può richiedere una prestazione calcolata con il sistema misto.
Pensione indiretta ai superstiti
La facoltà di computo può essere esercitata dai superstiti per la liquidazione della pensione indiretta. Il trattamento spetta alle condizioni soggettive e oggettive dell’articolo 22 della legge n. 903/1965 e successive modificazioni.
La verifica delle condizioni per il computo va riferita al de cuius, che alla data del decesso deve risultare in possesso, considerando i periodi non coincidenti, delle condizioni per l’opzione al contributivo di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995.
La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso dell’assicurato.
Pensione supplementare
Il titolare di un trattamento a carico dell’AGO, delle forme esclusive e sostitutive, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi o delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti che, dopo il pensionamento, possa far valere contribuzione nella Gestione separata e nelle altre gestioni indicate, può chiedere la pensione supplementare in Gestione separata con il computo previsto dal D.M. n. 282/1996.
Per ottenere la pensione supplementare in computo è necessario verificare che il soggetto:
- non abbia già conseguito un autonomo diritto a pensione nella Gestione separata;
- sia in possesso sia delle condizioni per l’opzione al contributivo di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995 sia dei requisiti specifici previsti dalla legge per la tipologia di pensione supplementare richiesta.
Ai fini della verifica dell’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e dei 15 anni con almeno 5 anni dopo il 1996, non si considerano i contributi già utilizzati per la pensione di cui il soggetto è titolare.
Per la pensione supplementare di vecchiaia in computo, l’età pensionabile da assumere in istruttoria è esclusivamente quella prevista dalla normativa vigente nella Gestione separata al momento della domanda, senza rilevanza di età pensionabili previste da disposizioni previgenti.
Sistema di calcolo e misura del trattamento
Con il computo, il trattamento pensionistico è liquidato nell’ambito della Gestione separata e calcolato interamente con il sistema contributivo.
Per la determinazione del montante individuale, i periodi anteriori o successivi al 1996 devono essere valorizzati applicando le aliquote di computo proprie delle singole gestioni di appartenenza. Per i periodi fino al 31 dicembre 1995 e per quelli successivi trovano applicazione le istruzioni già richiamate dalla circolare, in particolare quelle contenute nella circolare n. 181/2001 e nella circolare n. 108/2002 per il montante al 31 dicembre 1995, e nella circolare n. 181/2001 per i periodi successivi al 1995.
Periodi contributivi successivi alla decorrenza della pensione in computo
I contributi versati nella Gestione separata dopo la decorrenza del trattamento ottenuto con il computo danno luogo, su domanda, a un supplemento di pensione ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del D.M. n. 282/1996.
Diversamente, i contributi versati dopo la decorrenza della pensione in computo nell’AGO, nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi o nelle gestioni sostitutive ed esclusive dell’AGO non possono dar luogo né a supplemento né a pensione supplementare, in assenza di una specifica previsione normativa. Tali contributi potranno essere valorizzati solo al raggiungimento dei requisiti per un autonomo diritto a pensione.
La circolare precisa inoltre che i contributi già computati per il trattamento in Gestione separata non possono più essere considerati per determinare l’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 ai fini di una successiva pensione nelle altre gestioni. Pertanto, per l’eventuale pensione autonoma riferita a contributi versati successivamente alla pensione in computo, si applicano i requisiti previsti per i contributivi puri.
Istruzioni operative e aggiornamenti procedurali
La circolare segnala l’aggiornamento delle procedure di liquidazione delle pensioni delle gestioni private per consentire la trattazione delle pensioni in Gestione separata con facoltà di computo.
Per la procedura IVS74, nel pannello MNLCR11:
- il campo "facoltà di computo" deve essere valorizzato con "S" per consentire l’inserimento delle gestioni con i codici indicati dalla circolare;
- se il campo è valorizzato con "N", è possibile inserire soltanto la gestione con codice "G".
Nel database pensioni devono essere memorizzate, tra le altre, le informazioni:
- GP1AJ10 = F, per indicare l’esercizio della facoltà di computo;
- GP2BB05N = codice gestione.
Riferimento normativo richiamato
In allegato è riportato l’articolo 3 del D.M. 2 maggio 1996, n. 282, che disciplina la facoltà per gli iscritti alla Gestione separata di chiedere il computo dei contributi maturati nelle gestioni indicate dalla norma, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per l’opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995.
Punti principali
Ambito soggettivo e gestioni interessate
La facoltà riguarda gli iscritti alla Gestione separata che abbiano versamenti in AGO, forme esclusive o sostitutive, o gestioni dei lavoratori autonomi ex legge n. 233/1990. È necessario che l’iscrizione alla Gestione separata sia effettiva, cioè supportata da almeno un contributo mensile; la sola iscrizione anagrafica non basta. La facoltà non spetta ai contributivi puri e non opera per contribuzioni maturate solo dopo il 1° gennaio 1996.
Condizioni per il computo
Il computo è consentito solo se, sommando tutta la contribuzione utile non ancora utilizzata, l’interessato possiede i requisiti per l’opzione al sistema contributivo di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995. In particolare, servono un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 e almeno 15 anni di contribuzione complessiva, di cui 5 successivi al 1° gennaio 1996. Sono richiamate la valutazione della contribuzione complessivamente maturata, la non sovrapposizione temporale dei periodi e l’irrilevanza della contribuzione già utilizzata per altre pensioni.
Domanda e momento di esercizio
La facoltà è esercitata a domanda e deve essere richiesta al momento della presentazione della domanda di pensione. In assenza di una specifica istanza, le sedi non devono applicare il computo e la prestazione va liquidata solo con la contribuzione della Gestione separata.
Prestazioni ottenibili e regime applicabile
Il computo può essere utilizzato per pensione di vecchiaia, pensione anticipata, pensione di inabilità, assegno ordinario di invalidità, pensione indiretta ai superstiti e pensione supplementare. La prestazione è a carico della Gestione separata ed è soggetta alle regole previste per i trattamenti della gestione, quindi al sistema contributivo per i soggetti rientranti nel regime introdotto dal 1° gennaio 1996.
Regole speciali per vecchiaia, invalidità, superstiti e supplementare
Per la vecchiaia e la pensione anticipata sono richiamati i requisiti vigenti per i contributivi puri e, per chi al 31 dicembre 2011 possedeva anche i requisiti previgenti, la salvaguardia del vecchio regime. Per inabilità e assegno ordinario di invalidità valgono i requisiti sanitari e amministrativi della legge n. 222/1984; in caso di inabilità, sono fornite regole specifiche per la maggiorazione convenzionale. Per la pensione indiretta, la verifica delle condizioni di computo va riferita al de cuius. Per la pensione supplementare sono richiesti sia l’assenza di un autonomo diritto a pensione nella Gestione separata sia il possesso delle condizioni per l’opzione al contributivo e dei requisiti specifici della prestazione richiesta.
Calcolo, decorrenza e valorizzazione di contribuzione successiva
Il trattamento è calcolato interamente con il sistema contributivo, applicando le aliquote delle singole gestioni per i periodi anteriori o successivi al 1996 ai fini del montante. La decorrenza della vecchiaia non può essere anteriore al primo giorno del mese successivo alla domanda di computo, mentre per la pensione indiretta decorre dal mese successivo al decesso. La contribuzione accreditata dopo la decorrenza della pensione in Gestione separata può dare luogo a supplemento; la contribuzione successiva in AGO o in gestioni esclusive/sostitutive, invece, non consente supplemento né pensione supplementare e potrà essere valorizzata solo per un autonomo diritto a pensione.
Istruzioni operative e aggiornamento procedure
La circolare indica l’aggiornamento delle procedure di prima liquidazione, in particolare la procedura IVS74, con la valorizzazione del campo "facoltà di computo" e i relativi codici di gestione ammessi. Viene anche previsto l’aggiornamento del database pensioni con specifiche memorizzazioni legate all’esercizio del computo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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