Circolare numero 190 del 19-11-2015
Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore dell’Associazione Nazionale Consulenze e Servizi Welfare (ASSOWELFARE) sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione di cui sono beneficiari i lavoratori agricoli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 25 settembre 2015 tra INPS e ASSOWELFARE per consentire ai lavoratori agricoli beneficiari di indennità ordinaria e/o trattamento speciale di disoccupazione agricola di versare i contributi associativi mediante trattenuta sulla prestazione. Sono disciplinate modalità di delega, revoca, versamento delle somme all’Organizzazione, costi del servizio, responsabilità, durata della convenzione, condizioni di sospensione/recesso e aspetti contabili con l’istituzione di specifici conti.
Convenzione INPS-ASSOWELFARE per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola
Convenzione INPS-ASSOWELFARE per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola
La circolare dà conto della convenzione sottoscritta il 25 settembre 2015 tra INPS e ASSOWELFARE per consentire ai lavoratori agricoli beneficiari di prestazioni di disoccupazione agricola di versare i contributi associativi mediante trattenuta sull’indennità. Il documento disciplina in modo puntuale la delega, i flussi di pagamento, gli oneri a carico dell’Organizzazione, le responsabilità delle parti e le regole contabili di registrazione.
Ambito applicativo e destinatari
La convenzione riguarda i contributi associativi dovuti dagli iscritti ad ASSOWELFARE sulle prestazioni di:
- indennità ordinaria di disoccupazione agricola;
- trattamento speciale di disoccupazione agricola.
I lavoratori interessati possono autorizzare la trattenuta direttamente sulla prestazione percepita, così da riversare all’Organizzazione il contributo sindacale senza ulteriori modalità di incasso.
Modalità di adesione e delega
L’autorizzazione alla trattenuta è conferita tramite apposita delega trasmessa telematicamente all’INPS, utilizzando il modulo allegato al modello INPS di richiesta della prestazione. La delega deve essere:
- sottoscritta dal soggetto delegante;
- corredata da copia del documento d’identità;
- riferita all’anno cui si collega la prestazione richiesta.
Sulle deleghe l’Organizzazione deve essere indicata con la sigla ASSOWELFARE. La misura del contributo è espressamente indicata nell’atto di delega. L’INPS non considera le deleghe che pervengano successivamente alla domanda di prestazione.
Efficacia della delega e conseguenze delle vicende sulla prestazione
La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. In caso di revoca o annullamento della prestazione, ASSOWELFARE è tenuta a restituire al lavoratore le somme già percepite a titolo di contributo sindacale trattenute sulla prestazione.
Nelle controversie relative all’effettivo e valido rilascio della delega, qualora l’Organizzazione risulti soccombente nel giudizio, deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
Versamento delle somme trattenute e servizi online
L’INPS versa all’Organizzazione l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, al netto:
- delle spese di cui all’art. 8;
- delle eventuali trattenute già versate e non dovute.
I versamenti avvengono con quattro mandati di pagamento nei mesi di:
- aprile;
- luglio;
- settembre;
- dicembre.
L’Istituto mette a disposizione dell’Organizzazione, attraverso il servizio online "Deleghe su disoccupazione e cig", gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e l’importo, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle organizzazioni sindacali. Tramite la stessa applicazione sono inoltre inviate le fatture relative al costo dei servizi e ogni comunicazione inerente la convenzione.
Costo del servizio e facoltà di recesso
ASSOWELFARE si impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio, fissato in € 0,80 per singola delega. La variazione annuale del costo è oggetto di specifica comunicazione; a seguito di tale comunicazione l’Organizzazione può recedere entro 60 giorni.
Responsabilità, esclusione di oneri per INPS e controversie
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS. L’Istituto resta estraneo al rapporto associativo tra l’iscritto e l’Organizzazione e alle vicende ad esso relative. Inoltre, l’INPS è esonerato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare nei casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della stessa da parte di creditori dell’Organizzazione, anche con riferimento a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
L’Organizzazione si impegna anche a ristorare l’INPS delle spese sostenute in caso di controversie giudiziarie attinenti o comunque connesse ai rapporti tra gli associati e l’Organizzazione, a semplice presentazione di nota specifica.
Durata della convenzione, rinnovo, sospensione e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione qualora sorgano contestazioni:
- sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Organizzazione;
- sul legittimo esercizio dei poteri statutari;
- a seguito della perdita dei requisiti di legge richiesti per la stipula;
- per sopravvenute disposizioni normative e/o regolamentari che rendano opportuno o necessario adottare un nuovo testo convenzionale.
L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente:
- per gravi irregolarità contributive accertate a carico dell’Organizzazione;
- in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’INPS.
Istruzioni procedurali e contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni di disoccupazione agricola e dei relativi versamenti ad ASSOWELFARE sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25517, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sull’indennità ordinaria e sul trattamento speciale di disoccupazione agricola di competenza di ASSOWELFARE;
- GPA11517, per la rilevazione del debito verso ASSOWELFARE, da movimentare in contropartita del conto esistente GPA35042.
Gli importi per il rimborso delle spese del servizio di esazione devono essere imputati al conto esistente GPA24042. Le rimesse all’Organizzazione sono eseguite con le consuete procedure che consentono il pagamento accentrato e le contestuali rilevazioni contabili.
Dati dell’Organizzazione
La sede legale di ASSOWELFARE è indicata in via Camposilvano n. 45, Vallarsa (TN).
Punti principali
Ambito della convenzione e soggetti interessati
La convenzione, sottoscritta il 25 settembre 2015 secondo il nuovo schema convenzionale approvato con determinazione n. 129 del 30 luglio 2014, riguarda la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti ad ASSOWELFARE sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Possono aderire i lavoratori agricoli beneficiari dell’indennità ordinaria di disoccupazione e/o del trattamento speciale di disoccupazione agricola.
Delega per la trattenuta e modalità di rilascio
Il versamento dei contributi avviene mediante trattenuta sulle prestazioni. L’autorizzazione è conferita con apposita delega trasmessa telematicamente all’INPS, compilata secondo il modulo allegato nel modello INPS di richiesta della prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal delegante e accompagnata dalla copia del documento d’identità. L’Organizzazione deve essere indicata con la sigla ASSOWELFARE.
Efficacia della delega, revoca della prestazione e controversie
La delega vale per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta e produce effetti fino al pagamento della prestazione. Le deleghe pervenute dopo la domanda non sono considerate. In caso di revoca o annullamento della prestazione, ASSOWELFARE deve restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo sindacale. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, se l’Organizzazione risulta soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
Versamento delle somme e servizi informativi
L’INPS versa all’Organizzazione le trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese di cui all’art. 8 e le eventuali trattenute già versate e non dovute. I versamenti avvengono con quattro mandati nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre. Tramite il servizio online "Deleghe su disoccupazione e cig" l’INPS mette a disposizione elenchi dei nominativi con i dati anagrafici e gli importi trattenuti, oltre agli elenchi dei pagamenti telematici effettuati. Attraverso la stessa applicazione l’Istituto invia anche le fatture per il costo del servizio e le comunicazioni relative alla convenzione.
Costo del servizio e facoltà di recesso
ASSOWELFARE deve corrispondere all’INPS un costo del servizio pari a € 0,80 per singola delega. Le variazioni annuali dei costi sono comunicate con apposito avviso; dopo tale comunicazione l’Organizzazione può recedere entro 60 giorni.
Responsabilità, garanzie e limiti di rischio per INPS
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e Organizzazione e alle relative vicende. L’Istituto è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della stessa da parte di creditori dell’Organizzazione, compresi i pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula. In caso di controversie giudiziarie attinenti ai rapporti tra associati e Organizzazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, su semplice presentazione di nota specifica.
Durata, rinnovo, sospensione e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. L’eventuale richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge dell’Organizzazione o se sopravvengono disposizioni normative/regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo. L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente per gravi irregolarità contributive accertate o per pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.
Istruzioni procedurali e contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei versamenti a favore di ASSOWELFARE sono istituiti i conti GPA25517, per l’imputazione dei contributi trattenuti sull’indennità ordinaria e sul trattamento speciale di disoccupazione agricola, e GPA11517, per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione in contropartita del conto GPA35042. Gli importi del rimborso spese per il servizio di esazione vanno imputati al conto GPA24042. Le rimesse all’Associazione sono effettuate con le consuete procedure di pagamento accentrato, con contestuali rilevazioni contabili.
Dati dell’Organizzazione
La sede legale di ASSOWELFARE è indicata in via Camposilvano n. 45, Vallarsa (TN).
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