Regolamento (UE) 2026/1107
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1107 del Consiglio, del 18 maggio 2026, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna il regime sanzionatorio UE relativo alla Siria modificando l’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. A seguito di un riesame, sopprime sette entità dall’elenco delle persone ed enti soggetti a misure restrittive e sostituisce/aggiorna le voci di undici persone fisiche. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica l’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 sulle misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, sopprimendo sette entità dall’elenco e aggiornando/sostituendo le voci di undici persone fisiche.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ambito del regime sanzionatorio dell’Unione europea relativo alla Siria, e in particolare alle persone fisiche e giuridiche, entità od organismi iscritti nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. Produce effetti nei confronti degli operatori e dei soggetti dell’Unione che devono conformarsi alle misure restrittive, nonché delle autorità degli Stati membri tenute ad applicarle. Non introduce un nuovo regime autonomo, ma aggiorna la lista degli interessati; le modifiche incidono sulla composizione dell’elenco, con esclusione delle voci soppresse e con mantenimento/aggiornamento delle posizioni ancora incluse.
Modifica dell’elenco delle misure restrittive UE in considerazione della situazione in Siria
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1107 del Consiglio aggiorna l’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, che disciplina le misure restrittive dell’Unione nei confronti della Siria. L’intervento consegue a un riesame delle misure e consiste nella soppressione di alcune entità dall’elenco e nella revisione di specifiche posizioni di persone fisiche già designate.
Contesto e base giuridica
L’atto si colloca nel quadro della politica estera e di sicurezza comune e attua il regolamento madre n. 36/2012, richiamando espressamente l’articolo 32 quale base per l’aggiornamento dell’allegato. I considerando indicano che, a seguito del riesame, risulta opportuno sopprimere sette entità e modificare le voci di undici persone fisiche, adeguando così la lista alle valutazioni più recenti del Consiglio.
Oggetto della modifica: persone fisiche
Nella sezione A dell’allegato II vengono sostituite le voci n. 18, 48, 51, 234, 287, 291, 295, 342, 350, 355 e 358. Le nuove motivazioni mantengono il focus sui criteri tipici del regime sanzionatorio siriano: ruolo di rilievo nell’economia siriana, legami con il precedente regime di al-Assad, sostegno o vantaggio tratto da tale regime, e associazione con persone o entità già designate.
Tra i soggetti interessati figurano, a titolo esemplificativo:
- imprenditori con interessi in settori strategici dell’economia siriana, quali costruzioni, media, turismo, finanza, agricoltura, petrolio e immobiliare;
- ex funzionari e dirigenti pubblici ritenuti responsabili di sostegno economico o istituzionale al precedente regime;
- soggetti collegati a strutture economiche o familiari che avvantaggiano il precedente regime, incluse società operative in Siria o all’estero.
Le voci riportano anche elementi identificativi aggiornati, quali date di nascita, passaporti, cittadinanze, indirizzi e collegamenti societari o familiari.
Soppressione di entità dall’allegato II
Nella sezione B vengono soppresse le seguenti entità:
- Direzione della sicurezza politica;
- Direzione generale d’intelligence;
- Direzione generale d’intelligence militare;
- Agenzia dell’intelligence dell’aeronautica militare;
- Ministero della difesa;
- Ministero dell’interno;
- Higher Institute for Applied Sciences and Technology.
La soppressione comporta la fuoriuscita di tali soggetti dall’elenco sanzionatorio contenuto nell’allegato II, con conseguente cessazione delle misure restrittive ad essi riferite, nei limiti e secondo gli effetti previsti dal regime UE applicabile.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come precisato nell’articolo 2, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
L’atto è adottato dal Consiglio ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 36/2012, nel quadro delle misure restrittive dell’Unione in considerazione della situazione in Siria. La finalità è adeguare l’elenco dei soggetti designati all’esito di un riesame periodico delle misure.
Aggiornamento dell’allegato II: persone fisiche
Nella sezione A dell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, le voci 18, 48, 51, 234, 287, 291, 295, 342, 350, 355 e 358 sono sostituite con testi aggiornati. Le nuove motivazioni confermano, per tali soggetti, il collegamento con il precedente regime di al-Assad, il sostegno o il vantaggio tratto dal regime, nonché, in alcuni casi, rapporti d’affari o istituzionali rilevanti. Le voci aggiornate riguardano, tra gli altri, imprenditori di spicco, ex alti funzionari e soggetti legati a conglomerate o strumenti economici associati al precedente regime.
Soppressione di entità dalla lista
Nella sezione B dell’allegato II sono soppresse le voci 5, 6, 7, 8, 42, 43 e 60, corrispondenti rispettivamente a: Direzione della sicurezza politica, Direzione generale d’intelligence, Direzione generale d’intelligence militare, Agenzia dell’intelligence dell’aeronautica militare, Ministero della difesa, Ministero dell’interno e Higher Institute for Applied Sciences and Technology.
Entrata in vigore e natura vincolante
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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