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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28202/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la doglianza era meramente assertiva e priva di specifiche indicazioni fattuali e giuridiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Nel ricorso è stato dedotto, in modo generico, un presunto difetto di motivazione della decisione di merito "in ordine alla possibilità di proscioglimento dell'imputato", senza indicare specifici profili di fatto o di diritto a sostegno della censura.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Fattispecie incriminatrice contestata e già ritenuta integrata nei giudizi di merito; il ricorso non ne ha efficacemente messo in discussione la conferma.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura si limita a un'affermazione generica di difetto di motivazione, senza indicare puntualmente i passaggi della decisione contestati e senza sviluppare specifiche ragioni di fatto o di diritto.
  • La deduzione relativa alla possibilità di proscioglimento dell'imputato deve essere sorretta da argomentazioni concrete e specifiche; in mancanza, la doglianza non consente alcun sindacato di legittimità effettivo.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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