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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1909

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1909 della Commissione, del 24 settembre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sospensione per gli anni 2026-2028 di talune preferenze tariffarie concesse ad alcuni paesi beneficiari dell'SPG

Normativa europea32025R1909

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione aggiorna per il triennio 2026-2028 l'elenco delle sezioni SPG per le quali le preferenze tariffarie sono sospese nei confronti di alcuni paesi beneficiari. La misura è adottata in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 978/2012, sulla base di statistiche commerciali 2021-2023 e di un riesame periodico dell'elenco già sospeso per il triennio 2023-2025. L'atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Sospensione, per il periodo 1° gennaio 2026-31 dicembre 2028, di talune preferenze tariffarie del regime SPG per specifiche sezioni di prodotti originari di alcuni paesi beneficiari.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle preferenze tariffarie previste dall'articolo 7 del regolamento (UE) n. 978/2012 nell'ambito del sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG), limitatamente ai paesi beneficiari dell'SPG elencati nell'allegato II di tale regolamento e alle sezioni di prodotti indicate nell'allegato del presente atto. La sospensione riguarda, in particolare, alcune sezioni per India, Indonesia e Kenya. Si applica dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, oppure fino alla data di scadenza del regolamento (UE) n. 978/2012 se quest'ultimo scade prima del 31 dicembre 2028.

Sospensione per il triennio 2026-2028 di talune preferenze tariffarie SPG

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1909 della Commissione aggiorna l'elenco delle sezioni di prodotti per le quali, nell'ambito del sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG), sono sospese le preferenze tariffarie nei confronti di alcuni paesi beneficiari. La misura è adottata in attuazione dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 978/2012 e si inserisce nel meccanismo di riesame periodico triennale previsto dal regime SPG.

Base normativa e logica del provvedimento

Il regolamento richiama l'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n. 978/2012. In base a tali disposizioni, le preferenze tariffarie del regime generale sono sospese per i prodotti di una sezione SPG originari di un paese beneficiario quando, per tre anni consecutivi, il valore medio delle importazioni nell'Unione supera le soglie fissate nell'allegato VI del medesimo regolamento. La Commissione deve riesaminare l'elenco ogni tre anni e adottare un atto di esecuzione per sospendere o ristabilire le preferenze.

Periodo e base statistica del riesame

L'elenco riveduto si applica per tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2026, salvo scadenza anticipata del regolamento (UE) n. 978/2012 ai sensi del suo articolo 43. Il riesame è fondato sulle statistiche commerciali relative agli anni civili 2021-2023, disponibili al 1° settembre 2024. Ai fini del calcolo, non vengono considerati i valori delle importazioni originarie dei paesi beneficiari che, dal 1° gennaio 2026, non beneficiano più delle preferenze tariffarie previste dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento SPG.

Contenuto della sospensione

L'articolo 1 stabilisce la sospensione delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 978/2012 per i paesi beneficiari interessati elencati nell'allegato II di tale regolamento, limitatamente alle sezioni di prodotti indicate nell'allegato del presente atto. L'allegato individua, in particolare:

  • per l'India: prodotti minerali, prodotti chimici organici e inorganici, materie plastiche e lavori di tali materie, gomma e lavori di gomma, prodotti tessili, lavori di pietre/gesso/cemento/amianto/mica e prodotti ceramici/vetro, perle e metalli preziosi, ferro, acciaio e lavori di ghisa, ferro e acciaio, metalli comuni e relativi lavori, macchine e apparecchi meccanici ed elettrici, veicoli e materiale per strade ferrate, autoveicoli, biciclette, apparecchi per la navigazione aerea o spaziale, navi e battelli;
  • per l'Indonesia: animali vivi e prodotti di origine animale esclusi i pesci, oli, grassi e cere animali o vegetali, prodotti minerali, legno e lavori di legno, carbone di legna;
  • per il Kenya: piante vive e prodotti della floricoltura.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La sua applicazione decorre dal 1° gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2028, oppure fino alla data di scadenza del regolamento (UE) n. 978/2012 se quest'ultimo dovesse cessare prima di tale termine.

Efficacia nell'ordinamento degli Stati membri

L'atto è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati e uniformi nell'Unione, senza necessità di misure di recepimento.

Disposizioni principali

Base giuridica e riesame periodico

La Commissione adotta il regolamento in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 978/2012, che impone un riesame triennale dell'elenco delle sezioni SPG soggette a sospensione delle preferenze tariffarie. Il considerando richiama anche l'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 4, che disciplinano le soglie, la precedente sospensione e i criteri di calcolo, oltre all'articolo 43 del regolamento SPG per l'eventuale scadenza anticipata del regime.

Criteri statistici e periodo di riferimento

L'elenco riveduto si fonda sulle statistiche del commercio relative agli anni civili 2021-2023, disponibili al 1° settembre 2024. Ai fini del calcolo, non sono prese in considerazione le importazioni originarie dei paesi beneficiari che, dal 1° gennaio 2026, non beneficeranno più delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 978/2012.

Sospensione delle preferenze tariffarie

L'articolo 1 dispone la sospensione delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 978/2012 nei confronti dei paesi beneficiari dell'SPG interessati, limitatamente alle sezioni di prodotti elencate nell'allegato del presente regolamento. Le sezioni riguardano, per l'India, tra l'altro prodotti minerali, chimici, materie plastiche, gomma, tessili, pietre e vetro, perle e metalli preziosi, ferro e acciaio, metalli comuni, macchine e apparecchi, veicoli e materiale rotabile; per l'Indonesia, animali vivi e prodotti di origine animale esclusi i pesci, oli e grassi, prodotti minerali, legno e lavori di legno; per il Kenya, piante vive e prodotti della floricoltura.

Durata di applicazione

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, oppure fino alla data di scadenza del regolamento (UE) n. 978/2012 se questa interviene prima.

Effetti giuridici nell'Unione

L'atto è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente efficacia immediata nell'ordinamento interno senza necessità di recepimento.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialedazio e preferenze tariffarieregime spgrelazioni commerciali con paesi terzi

Testo integrale

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