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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1908

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1908 della Commissione, del 24 settembre 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la classificazione della sostanza fluralaner in relazione al suo limite massimo di residui negli alimenti di origine animale

Normativa europea32025R1908

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna la disciplina UE sui limiti massimi di residui del fluralaner negli alimenti di origine animale. Sulla base della raccomandazione dell’EMA, la Commissione estende ai pesci i LMR già previsti per il pollame, inserendo la relativa modifica nell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per includere/classificare il fluralaner con limiti massimi di residui (LMR) negli alimenti di origine animale, estendendone l’applicazione ai pesci.

Ambito di applicazione

Si applica alla classificazione dei residui della sostanza farmacologicamente attiva fluralaner negli alimenti di origine animale, con effetti specifici su pollame e pesci. Incide sugli operatori del settore dei medicinali veterinari e, indirettamente, sulla produzione alimentare di origine animale nell’Unione; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini SEE. Non introduce esclusioni espresse, ma modifica la tabella dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 limitatamente alla voce "fluralaner".

Classificazione del fluralaner e limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1908 interviene sulla disciplina UE dei limiti massimi di residui (LMR) delle sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale. La Commissione, richiamando il regolamento (CE) n. 470/2009, adegua il regolamento (UE) n. 37/2010 alla luce del parere scientifico dell’EMA del 12 febbraio 2025, che ha valutato l’impiego del fluralaner nei salmonidi e, per estrapolazione, negli altri pesci.

Contesto e base giuridica

La Commissione afferma di essere tenuta, ai sensi del regolamento (CE) n. 470/2009, a fissare mediante regolamento i LMR delle sostanze farmacologicamente attive destinate all’uso in medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti o in biocidi impiegati nel settore zootecnico. Il regolamento (UE) n. 37/2010 contiene l’elenco delle sostanze e la loro classificazione ai fini dei LMR negli alimenti di origine animale. Il fluralaner era già incluso in tale regolamento come sostanza consentita per il pollame.

Istanza valutata dall’EMA e criterio di estrapolazione

Il 24 aprile 2024 la società Farmacologia En Aquacultura Veterinaria FAV S.A. ha presentato all’Agenzia europea per i medicinali una domanda di determinazione dei LMR del fluralaner nei salmonidi e negli altri pesci. In applicazione dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, l’EMA ha preso in considerazione la possibilità di estendere ad altri prodotti o specie i LMR fissati per una determinata sostanza. Nella raccomandazione del 12 febbraio 2025, il comitato per i medicinali veterinari ha concluso che i LMR per i salmonidi, applicabili a muscolo e pelle in proporzioni naturali, potessero essere estesi a tutti i pesci.

Modifica dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 conformemente all’allegato del nuovo regolamento. In pratica, nella tabella 1 dell’allegato viene sostituita la voce relativa al fluralaner, con aggiornamento della classificazione per specie e tessuti campione.

Per il pollame restano indicati i seguenti LMR:

  • 65 μg/kg per il muscolo;
  • 650 μg/kg per pelle e grasso in proporzioni naturali;
  • 650 μg/kg per il fegato;
  • 420 μg/kg per il rene;
  • 1 300 μg/kg per le uova.

Il residuo marcatore è indicato come "fluralaner" e non sono previste "altre disposizioni".

Per i pesci, il regolamento stabilisce un LMR di 65 μg/kg riferito a muscolo e pelle in proporzioni naturali. La classificazione terapeutica è quella degli agenti antiparassitari / agenti attivi contro gli ectoparassiti.

Entrata in vigore e effetti giuridici

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto uniforme sull’intero territorio dell’Unione.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

L’atto è adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 470/2009, in particolare dell’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 17, per determinare/modificare i limiti massimi di residui (LMR) di sostanze farmacologicamente attive destinate a medicinali veterinari per animali da produzione alimentare o biocidi impiegati nel settore zootecnico.

Motivazione scientifica e raccomandazione EMA

La Commissione richiama la domanda presentata il 24 aprile 2024 da Farmacologia En Aquacultura Veterinaria FAV S.A. per i salmonidi e altri pesci. L’EMA, il 12 febbraio 2025, ha raccomandato di fissare LMR per il fluralaner nei salmonidi, applicabili a muscolo e pelle in proporzioni naturali, ritenendo corretto estendere per estrapolazione gli LMR a tutti i pesci.

Modifica del regolamento (UE) n. 37/2010

L’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato sostituendo la voce relativa al fluralaner nella tabella 1. La sostanza risulta classificata per il pollame e, con la modifica, anche per i pesci.

Limiti massimi di residui per il pollame

Per il fluralaner nel pollame sono riportati LMR distinti per tessuto: 65 μg/kg per il muscolo, 650 μg/kg per pelle e grasso in proporzioni naturali, 650 μg/kg per il fegato, 420 μg/kg per il rene e 1 300 μg/kg per le uova. Il residuo marcatore indicato è "fluralaner" e non sono previste altre disposizioni.

Limite massimo di residui per i pesci

Per i pesci il fluralaner è associato a un LMR di 65 μg/kg, riferito a muscolo e pelle in proporzioni naturali. La classificazione terapeutica indicata è quella degli agenti antiparassitari/agenti attivi contro gli ectoparassiti.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentaremedicinali veterinariresidui di sostanze farmacologicamente attiveproduzione animalesalute animale

Testo integrale

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