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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21649/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionaria)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il recupero di una somma anticipata salvo buon fine su fattura emessa da una società poi fallita, nei confronti di due fideiussori che avevano prestato garanzia omnibus per le obbligazioni della debitrice principale. Gli ingiunti proposero opposizione, deducendo in sostanza che il credito non fosse adeguatamente provato e che la pretesa fosse comunque contestata perché l’operazione risultava regolata in conto corrente. In secondo grado i garanti riproposero anche una questione di nullità parziale della fideiussione per clausola di deroga all’art. 1957 c.c., sostenendo che tale nullità fosse rilevabile d’ufficio e che la Corte territoriale avesse errato nel considerarla eccezione tardiva soggetta a preclusione. Con il ricorso per cassazione furono dedotti tre motivi: 1) violazione delle norme sull’onere probatorio e sulla prova del credito bancario, per avere la Corte d’appello ritenuto provato il quantum della pretesa; 2) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 1421 c.c., per avere ritenuto decaduta la possibilità di eccepire la nullità della clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c.; 3) violazione dell’art. 1423 c.c., per avere la tardività dell’eccezione operato come impropria convalida della fideiussione parzialmente nulla.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato l’inammissibilità per difetto di interesse, poiché la sentenza impugnata era sorretta da una doppia ratio decidendi: da un lato la mancata contestazione, da parte degli opponenti, dei fatti storici relativi all’anticipazione salvo buon fine e al mancato rimborso; dall’altro la prova documentale del credito. I ricorrenti avevano censurato solo la seconda ratio, lasciando intatta la prima, da sola sufficiente a reggere la decisione. Sugli altri due motivi la Corte ha dichiarato l’inammissibilità, osservando che i ricorrenti non si erano confrontati con l’affermazione della Corte territoriale secondo cui la nullità parziale della fideiussione, per clausole conformi al modello ABI e dipendenti da intesa anticoncorrenziale, è sì rilevabile d’ufficio, ma richiede pur sempre l’allegazione tempestiva dei fatti costitutivi della nullità. Poiché tali fatti erano stati dedotti solo con una memoria tardiva ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., la Corte d’appello aveva correttamente escluso l’ingresso del nuovo tema di indagine. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti alle spese e dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    la mancata contestazione dei fatti storici allegati dalla controparte consente di ritenerli non contestati e quindi pacifici nel giudizio

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    il ricorrente deve riportare e localizzare puntualmente le contestazioni rilevanti, altrimenti la censura non supera il vaglio di ammissibilità

  • art. 1957 c.c.

    l’eccezione di estinzione della garanzia per decorso del termine ha natura di eccezione propria e non di mera difesa; la clausola che la deroga può essere colpita da nullità

  • art. 1421 c.c.

    la rilevabilità d’ufficio della nullità non esime la parte dall’onere di allegare tempestivamente i fatti costitutivi del vizio

  • art. 1423 c.c.

    la tardiva allegazione della nullità non può tradursi in una sorta di convalida processuale del contratto, ma la questione resta comunque soggetta alle preclusioni assertive

  • art. 183 c.p.c.

    la memoria istruttoria non può essere utilizzata per introdurre tardivamente un nuovo tema di indagine fondato su fatti già preclusi

  • art. 2697 c.c.

    la parte che invoca un credito o la nullità di una clausola deve fornire la base probatoria o allegatoria richiesta dalla regola di riparto dell’onere della prova

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Quando la sentenza di merito si fonda su una doppia ratio decidendi autonoma, il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di interesse se non attinge tutte le rationes poste a base della decisione.
  • La mancata contestazione dei fatti storici allegati in giudizio comporta la loro acquisizione al processo e rende superflua o recessiva la prova documentale ulteriore sul medesimo punto.
  • La nullità di una clausola contrattuale, anche se rilevabile d’ufficio, non consente di introdurre tardivamente i fatti costitutivi della nullità oltre le preclusioni processuali.
  • L’allegazione tempestiva dei fatti costitutivi è distinta dal potere-dovere del giudice di rilevare d’ufficio la nullità: il rilievo officioso non sostituisce l’onere di allegazione della parte.
  • La clausola di deroga all’art. 1957 c.c. inserita in una fideiussione può essere scrutinata come clausola potenzialmente nulla se conforme a schemi anticoncorrenziali, ma la relativa questione deve essere dedotta nei termini processuali consentiti.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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