Cassazione Penale, Sentenza n. 24569/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialericorso per cassazione rigettato; confermata la sentenza di merito che aveva condannato la ricorrente a 2 anni di reclusione e 1.000 euro di multa per furto tentato aggravato; ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
impugnazione della conferma, in appello, della condanna per furto tentato aggravato dall'esposizione alla pubblica fede; contestazioni specifiche sulla qualificazione del fatto come tentativo vs consumazione (art.56 c.p.), sull'applicazione dell'aggravante di cui all'art.625 n.7 c.p., sulla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art.62 n.4 c.p. e sull'entità della pena e sua determinazione (art.132 c.p.)
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo relativo alla qualificazione del fatto e alla determinazione della pena, dovendo essere specificata la doglianza in appello; non è stata pronunciata una nuova interpretazione sostanziale della fattispecie di tentativo vs consumazione a causa dell'inammissibilità
art. 625 cod. pen., n. 7 (aggravante: cose esposte alla pubblica fede)
l'aggravante si applica quando le merci sono esposte in esercizi commerciali in regime di self service, atteso che la vigilanza degli addetti è saltuaria e non continua; la presenza o meno di placche antitaccheggio è irrilevante per escludere l'aggravante
art. 62, n. 4 cod. pen. (circostanza attenuante del valore irrisorio)
l'attenuante richiede che il pregiudizio economico sia pressoché irrisorio; la somma di euro 335,64 è stata ritenuta non irrisoria e quindi la circostanza attenuante è stata negata
art. 132 cod. pen.
la doglianza sulla determinazione della pena è stata dichiarata inammissibile per genericità dell'impugnazione in appello, per cui non è stato possibile sindacare la discrezionalità dei giudici di merito
art. 616 cod. proc. pen.
in caso di rigetto del ricorso la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali conformemente a questa norma
Massime di principio
- Nei furti commessi in supermercati in regime di self service l'aggravante per cose esposte alla pubblica fede trova agevole applicazione quando la vigilanza non è continua e diretta.
- L'assenza di dispositivi antitaccheggio non esclude di per sé l'aggravante: ciò che rileva è l'effettiva possibilità di controllo continuo della merce da parte del titolare.
- Per ottenere l'attenuante per valore irrisorio è necessario che il danno economico sia davvero trascurabile; somme come alcune centinaia di euro possono essere considerate non irrisorie.
- I motivi di appello relativi alla pena devono essere specifici e motivati: formulazioni generiche (es. «massima riduzione») possono comportare l'inammissibilità del motivo e impedire la revisione del trattamento sanzionatorio in sede di legittimità.
- La qualificazione del fatto come tentato o consumato dipende dagli elementi di fatto (effettiva sottrazione e disponibilità della cosa); tuttavia, questioni processuali di ammissibilità possono impedire che tali censure siano esaminate dalla Cassazione.
- In casi simili, chi impugna dovrebbe documentare con precisione le condizioni di custodia e vigilanza della merce e quantificare il danno per sostenere attenuanti o contestare aggravanti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24419/2025 del 03/07/2025
- Sentenza penale · 3 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24420/2025 del 03/07/2025
- Sentenza penale · 3 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24422/2025 del 03/07/2025
- Sentenza penale · 3 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24423/2025 del 03/07/2025
- Sentenza penale · 3 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24424/2025 del 03/07/2025
- Sentenza penale · 3 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24425/2025 del 03/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →