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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28958/2025 del 02/11/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratrice)

La controversia

La controversia riguarda il trattamento economico di una dipendente transitata all'INPS per mobilità volontaria da altra amministrazione e titolare di un assegno personale di garanzia, soggetto secondo l'ente a riassorbimento. La lavoratrice ha chiesto di accertare la prescrizione del credito vantato dall'INPS per il recupero delle somme che l'ente riteneva indebitamente corrisposte in applicazione della sospensione del riassorbimento pattuita con verbale d'intesa dell'11.10.2007, e comunque l'irripetibilità delle somme in ragione del legittimo affidamento, con declaratoria di illegittimità delle trattenute operate in busta paga dal marzo 2019. Il Tribunale ha accolto in parte la domanda, dichiarando prescritto il credito dell'INPS per il periodo 12 ottobre 2007 - 18 febbraio 2009 e condannando l'ente alla restituzione delle trattenute successive, mentre ha rigettato la domanda relativa al recupero delle somme corrisposte nel solo mese di febbraio 2009. La Corte d'appello ha confermato. In cassazione l'INPS ha denunciato violazione e falsa applicazione delle norme sull'interpretazione dei contratti e degli accordi collettivi e delle norme in tema di prescrizione e ripetizione dell'indebito, sostenendo che la sospensione del riassorbimento fosse durata fino a febbraio 2009 per accordo anche tacito, che la prescrizione decorresse dal 1.3.2009, che si trattasse di un'unica procedura di riassorbimento e che il termine previsto nell'intesa avesse natura ordinatoria e non perentoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure dell'INPS, pur formalmente prospettate come violazione di norme di diritto e di criteri ermeneutici, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione dei fatti e delle prove già compiuta dai giudici di merito, in particolare sulla questione della durata annuale dell'accordo e sull'esistenza o meno di una proroga tacita per comportamenti concludenti. Poiché tale apprezzamento di merito non è sindacabile in cassazione, le ulteriori doglianze sono state reputate irrilevanti. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione della lavoratrice intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 414 c.p.c.

    Richiamato solo per descrivere l'azione introduttiva della lavoratrice in primo grado.

  • art. 1362 c.c. e ss.

    Invocati dal ricorrente come criteri di interpretazione dell'accordo e del verbale di intesa, ma la Corte non entra nel merito dell'interpretazione perché considera la censura diretta a una rivalutazione fattuale.

  • artt. 38 e 39 c.c.n.l. 2006-2009

    Richiamati quale base negoziale della disciplina del riassorbimento dell'assegno personale di garanzia.

  • c.c.n.l. 2016-2018

    Richiamato dall'INPS per sostenere che il recupero potesse avvenire solo dopo la definitiva mancata intesa con le OO.SS.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato in relazione alla ripetizione dell'indebito delle somme corrisposte e poi recuperate.

  • art. 2935 c.c.

    Invocato dal ricorrente per individuare il dies a quo della prescrizione del credito di recupero.

  • art. 2934 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di estinzione del diritto per prescrizione.

  • art. 2946 c.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere l'applicazione della prescrizione ordinaria decennale.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente, anche in collegamento con l'art. 6 CEDU, senza che la Corte si soffermi sul punto.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dal ricorrente in via integrata con l'art. 111 Cost., ma non esaminato nel merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la memoria depositata dal ricorrente nel giudizio di legittimità.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per il rinvio ai precedenti conformi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In cassazione è inammissibile il motivo che, sotto la veste della violazione di legge o dei canoni ermeneutici, miri in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione delle prove già compiuta dal giudice di merito.
  • L'interpretazione dell'accordo collettivo o dell'intesa sindacale non può essere utilizzata come strumento per sovvertire un accertamento di merito già fondato su una lettura coerente delle risultanze probatorie; il sindacato di legittimità resta limitato alla correttezza logico-giuridica della decisione.
  • Quando la decisione di merito afferma in modo espresso la durata annuale di un'intesa e ne esclude la proroga tacita, la parte che sostenga il contrario non può in cassazione richiedere una nuova lettura dei fatti concludenti posti a base dell'accordo.
  • L'apprezzamento delle fonti di prova, la loro attendibilità e la scelta di quelle ritenute decisive appartengono al giudice di merito e sono sottratti al controllo di legittimità, salvo vizi motivazionali nei limiti consentiti dal giudizio di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFRInadempimento
RamiProcesso civileLavoroObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezza

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