Ordinanza n. 2630/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Palermo indetto con D.R. n. 6697/2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - delle linee guida predisposte per lo svolgimento delle prove e diramate a tutti gli Atenei dal Cineca; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; - dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente. E per ottenere - per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia) e di ogni altra misura necessaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatorie nazionali di ammissione a Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026, decreti ministeriali disciplinanti la procedura, bando universitario, prove, operazioni di correzione e relativi verbali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, dopo aver sostenuto i due appelli del semestre filtro, ha conseguito una sufficienza in Biologia con voto 18,3 e un voto insufficiente in Chimica pari a 17,6, ottenendo il punteggio complessivo di 118,30 e risultando inserita nella graduatoria nazionale in posizione di attesa, senza assegnazione di una sede. Ha chiesto l'annullamento delle graduatorie, dei decreti ministeriali e degli atti della procedura, nonché l'ammissione con riserva e in sovrannumero al corso. Ha censurato, tra l'altro, il mancato arrotondamento dei voti prossimi alla sufficienza; la violazione della legge delega, del decreto legislativo attuativo, del principio di immodificabilità del bando e dell'autovincolo, in relazione alle modifiche introdotte dal D.M. n. 1115/2025; l'illegittima chiusura della graduatoria senza ulteriori scorrimenti nonostante la presenza di posti residui; la mancata valorizzazione dei voti insufficienti; l'assenza di adeguate garanzie di anonimato, quali schermatura delle aule e metal detector; irregolarità nell'identificazione, nella consegna e nella correzione degli elaborati; mancanza di collegialità delle correzioni e dei verbali; difformità didattiche tra gli atenei; carenza di trasparenza nella procedura di correzione; difficoltà e sproporzione delle prove; nonché l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 71/2025 per la differente disciplina prevista, in prima applicazione, per università non statali e corsi in lingua inglese.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris e di periculum in mora, riservando ogni più approfondita valutazione al merito. Ha ritenuto che l'arrotondamento previsto dal D.M. n. 418/2025 operi soltanto ai fini della registrazione del voto nella carriera universitaria e non incida né sul superamento della prova né sulla graduatoria; l'estensione dell'arrotondamento ai voti insufficienti avrebbe equiparato situazioni diverse e consentito il raggiungimento della soglia di idoneità in assenza del voto minimo. Le modifiche introdotte dal D.M. n. 1115/2025 sono state ritenute, in via cautelare, compatibili con la disciplina primaria: esse hanno ampliato la platea degli inseribili in graduatoria, mantenendo però la preferenza dei candidati con tre sufficienze secondo le regole originarie, attraverso sezioni e bonus differenziati. La ricorrente ha beneficiato della disciplina sopravvenuta, poiché con le regole originarie non sarebbe stata inserita in graduatoria; inoltre non ha dimostrato che l'applicazione della disciplina originaria le avrebbe consentito l'immatricolazione. Il mutamento delle regole non ha inciso sui programmi, sulle prove o sulle modalità di valutazione comuni a tutti i candidati, ma soltanto sulla successiva formazione della graduatoria. La mancata prosecuzione degli scorrimenti oltre il termine previsto è stata ritenuta non manifestamente irragionevole, essendo giustificata dall'esigenza di stabilizzare tempestivamente le immatricolazioni e assicurare la continuità didattica del secondo semestre, ferma la possibile destinazione dei posti residui a trasferimenti, passaggi e iscrizioni ad anni successivi. La pretesa di sommare anche i voti insufficienti è stata ritenuta estranea al modello normativo, poiché tali voti non consentono il conseguimento dei CFU e sono neutri ai fini della graduatoria. Le doglianze sull'anonimato sono state giudicate ipotetiche e prive di prova concreta circa una possibile incidenza sulla correzione, anche considerando la chiusura dei contenitori alla presenza di studenti sorteggiati, la rilevazione informatica CINECA e le modalità di correzione delle risposte a completamento. Sono state ritenute generiche anche le censure sulla collegialità, sui verbali e sulle differenze didattiche. Il TAR ha tuttavia rilevato che l'accesso tempestivo a elaborati, griglie e documentazione della correzione avrebbe dovuto essere assicurato, disponendo comunque approfondimenti istruttori su predeterminazione delle risposte corrette, sinonimi ammessi, procedure di correzione, sistema informatico, criteri di valutazione e verbali. La questione di costituzionalità è stata ritenuta priva, allo stato, di rilevanza e non manifesta infondatezza, poiché la differenziazione temporanea dei sistemi di accesso è stata ricondotta alla discrezionalità legislativa e a esigenze organizzative della prima applicazione. Il TAR ha escluso che l'ammissione cautelare in sovrannumero potesse attribuire un'utilità maggiore di quella conseguibile nel merito o alterare la programmazione dei corsi. Ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati collocati nella graduatoria nazionale, autorizzando la notificazione per pubblici proclami sul sito del Ministero, con indicazione nominativa dei controinteressati. Ha disposto la notifica dell'ordinanza al CINECA, non costituito, e incombenti istruttori a carico del Ministero, del CINECA e delle università. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 500 euro, oltre accessori, a favore delle amministrazioni difese dall'Avvocatura dello Stato; spese compensate nei confronti delle altre due università costituite.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede una prognosi favorevole sulle censure e la sussistenza dei presupposti cautelari; nel caso concreto il TAR ha escluso fumus boni iuris e periculum in mora.
art. 30 c.p.a.
La domanda di accertamento e condanna all'ammissione al corso è stata proposta quale domanda connessa a quella demolitoria, senza essere accolta in sede cautelare.
D.M. n. 418 del 30 maggio 2025
La disciplina originaria prevedeva il conseguimento della sufficienza in tutte e tre le materie; l'arrotondamento dei voti era limitato alla registrazione nella carriera universitaria e non produceva effetti sulla graduatoria o sul superamento della prova.
art. 6, comma 3, D.M. n. 418 del 30 maggio 2025
L'arrotondamento all'unità opera esclusivamente ai fini dell'allineamento del voto nella carriera universitaria e non consente di trasformare un'insufficienza in una sufficienza utile per la graduatoria.
art. 7, comma 1, D.M. n. 418 del 30 maggio 2025
Nella disciplina originaria subordinava l'inserimento in graduatoria al superamento degli esami di tutte le materie del semestre filtro.
D.M. n. 1115 del 22 dicembre 2025
Ha modificato la formazione della graduatoria consentendo l'inserimento anche con una sola sufficienza, imponendo il recupero dei CFU mancanti e articolando la graduatoria in sezioni e bonus, con priorità per chi aveva conseguito le sufficienze secondo le regole originarie.
art. 4 D.M. n. 1115 del 22 dicembre 2025
Individua criteri uniformi per il conseguimento dei CFU mancanti e collega il mantenimento dell'immatricolazione al loro recupero nei termini previsti.
legge delega n. 26 del 14 marzo 2025
Non imponeva l'applicazione immediata e uniforme della riforma a ogni categoria di ateneo e corso, rimettendo al legislatore delegato un margine di discrezionalità nella prima applicazione.
D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025
Subordina l'ammissione al secondo semestre al conseguimento dei CFU previsti e alla collocazione utile nella graduatoria nazionale, demandando alla disciplina attuativa la definizione delle modalità di formazione della graduatoria.
art. 8, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025
La differente applicazione della riforma a università non statali legalmente riconosciute e corsi in lingua inglese, nella fase di prima applicazione, non è stata ritenuta rilevante né manifestamente infondata ai fini della rimessione alla Corte costituzionale.
art. 76 Cost.
Non è stato ravvisato eccesso di delega, poiché la legge delega non imponeva l'estensione immediata del nuovo sistema a tutte le tipologie di corsi e atenei.
art. 3 Cost.
La differenziazione temporanea dei sistemi di accesso è stata ritenuta sorretta da ragioni oggettive e non arbitrarie, connesse alla transizione organizzativa della riforma.
art. 34 Cost.
La censura non è stata adeguatamente specificata né riferita a un concreto pregiudizio per la ricorrente.
art. 97 Cost.
Non è stata ravvisata una concreta violazione dei principi di imparzialità e buon andamento.
artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.
Consentono, in presenza di una difficoltà oggettiva derivante dall'elevato numero dei controinteressati, l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, purché siano indicate le generalità dei destinatari e siano rispettate le modalità ordinate dal giudice.
Cons. Stato, Adunanza Plenaria n. 27/2013
Le irregolarità formali nello svolgimento di una prova concorsuale non determinano di per sé l'illegittimità della procedura; occorre una violazione concreta e non meramente ipotetica delle garanzie di segretezza e anonimato.
Massime di principio
- L'arrotondamento previsto dalla disciplina concorsuale per la registrazione dei voti nella carriera universitaria non può essere utilizzato per trasformare un voto insufficiente in una sufficienza utile al superamento della prova o alla formazione della graduatoria, salvo che la disciplina lo preveda espressamente.
- Quando una disciplina sopravvenuta amplia la platea dei candidati inseribili in graduatoria dopo lo svolgimento delle prove, essa non viola necessariamente l'affidamento e la par condicio se conserva la priorità dei candidati che avevano soddisfatto le condizioni originarie e organizza i nuovi ammessi in sezioni o fasce coerenti con il diverso grado di merito.
- Le modifiche successive allo svolgimento delle prove non alterano la par condicio quando incidono esclusivamente sulla valorizzazione dei risultati e sulla formazione della graduatoria, senza modificare programmi, quesiti, modalità di esame e criteri di valutazione comuni a tutti i candidati.
- La mancata prosecuzione degli scorrimenti di una graduatoria nazionale non è manifestamente irragionevole se è giustificata dall'esigenza di stabilizzare tempestivamente le immatricolazioni, assicurare la continuità didattica e consentire il regolare svolgimento del percorso formativo, purché il sistema disciplini forme alternative di utilizzo dei posti residui.
- La violazione del principio di anonimato in una prova selettiva non può essere desunta da una mera sequenza ipotetica di possibili associazioni tra elaborato e candidato; è necessario dimostrare una concreta possibilità che l'irregolarità abbia consentito di collegare l'elaborato all'identità del candidato e di incidere sulla valutazione.
- La richiesta cautelare di ammissione in sovrannumero è incompatibile con censure aventi natura integralmente demolitoria quando il loro eventuale accoglimento comporterebbe la caducazione dell'intera procedura: la tutela cautelare non può attribuire al candidato un'utilità maggiore di quella conseguibile con la decisione di merito né alterare la programmazione dei posti e l'organizzazione didattica.
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