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Ordinanza

Ordinanza n. 2630/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Palermo indetto con D.R. n. 6697/2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - delle linee guida predisposte per lo svolgimento delle prove e diramate a tutti gli Atenei dal Cineca; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; - dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente. E per ottenere - per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia) e di ogni altra misura necessaria.

Giustizia amministrativa202603681

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatorie nazionali di ammissione a Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026, decreti ministeriali disciplinanti la procedura, bando universitario, prove, operazioni di correzione e relativi verbali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, dopo aver sostenuto i due appelli del semestre filtro, ha conseguito una sufficienza in Biologia con voto 18,3 e un voto insufficiente in Chimica pari a 17,6, ottenendo il punteggio complessivo di 118,30 e risultando inserita nella graduatoria nazionale in posizione di attesa, senza assegnazione di una sede. Ha chiesto l'annullamento delle graduatorie, dei decreti ministeriali e degli atti della procedura, nonché l'ammissione con riserva e in sovrannumero al corso. Ha censurato, tra l'altro, il mancato arrotondamento dei voti prossimi alla sufficienza; la violazione della legge delega, del decreto legislativo attuativo, del principio di immodificabilità del bando e dell'autovincolo, in relazione alle modifiche introdotte dal D.M. n. 1115/2025; l'illegittima chiusura della graduatoria senza ulteriori scorrimenti nonostante la presenza di posti residui; la mancata valorizzazione dei voti insufficienti; l'assenza di adeguate garanzie di anonimato, quali schermatura delle aule e metal detector; irregolarità nell'identificazione, nella consegna e nella correzione degli elaborati; mancanza di collegialità delle correzioni e dei verbali; difformità didattiche tra gli atenei; carenza di trasparenza nella procedura di correzione; difficoltà e sproporzione delle prove; nonché l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 71/2025 per la differente disciplina prevista, in prima applicazione, per università non statali e corsi in lingua inglese.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris e di periculum in mora, riservando ogni più approfondita valutazione al merito. Ha ritenuto che l'arrotondamento previsto dal D.M. n. 418/2025 operi soltanto ai fini della registrazione del voto nella carriera universitaria e non incida né sul superamento della prova né sulla graduatoria; l'estensione dell'arrotondamento ai voti insufficienti avrebbe equiparato situazioni diverse e consentito il raggiungimento della soglia di idoneità in assenza del voto minimo. Le modifiche introdotte dal D.M. n. 1115/2025 sono state ritenute, in via cautelare, compatibili con la disciplina primaria: esse hanno ampliato la platea degli inseribili in graduatoria, mantenendo però la preferenza dei candidati con tre sufficienze secondo le regole originarie, attraverso sezioni e bonus differenziati. La ricorrente ha beneficiato della disciplina sopravvenuta, poiché con le regole originarie non sarebbe stata inserita in graduatoria; inoltre non ha dimostrato che l'applicazione della disciplina originaria le avrebbe consentito l'immatricolazione. Il mutamento delle regole non ha inciso sui programmi, sulle prove o sulle modalità di valutazione comuni a tutti i candidati, ma soltanto sulla successiva formazione della graduatoria. La mancata prosecuzione degli scorrimenti oltre il termine previsto è stata ritenuta non manifestamente irragionevole, essendo giustificata dall'esigenza di stabilizzare tempestivamente le immatricolazioni e assicurare la continuità didattica del secondo semestre, ferma la possibile destinazione dei posti residui a trasferimenti, passaggi e iscrizioni ad anni successivi. La pretesa di sommare anche i voti insufficienti è stata ritenuta estranea al modello normativo, poiché tali voti non consentono il conseguimento dei CFU e sono neutri ai fini della graduatoria. Le doglianze sull'anonimato sono state giudicate ipotetiche e prive di prova concreta circa una possibile incidenza sulla correzione, anche considerando la chiusura dei contenitori alla presenza di studenti sorteggiati, la rilevazione informatica CINECA e le modalità di correzione delle risposte a completamento. Sono state ritenute generiche anche le censure sulla collegialità, sui verbali e sulle differenze didattiche. Il TAR ha tuttavia rilevato che l'accesso tempestivo a elaborati, griglie e documentazione della correzione avrebbe dovuto essere assicurato, disponendo comunque approfondimenti istruttori su predeterminazione delle risposte corrette, sinonimi ammessi, procedure di correzione, sistema informatico, criteri di valutazione e verbali. La questione di costituzionalità è stata ritenuta priva, allo stato, di rilevanza e non manifesta infondatezza, poiché la differenziazione temporanea dei sistemi di accesso è stata ricondotta alla discrezionalità legislativa e a esigenze organizzative della prima applicazione. Il TAR ha escluso che l'ammissione cautelare in sovrannumero potesse attribuire un'utilità maggiore di quella conseguibile nel merito o alterare la programmazione dei corsi. Ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati collocati nella graduatoria nazionale, autorizzando la notificazione per pubblici proclami sul sito del Ministero, con indicazione nominativa dei controinteressati. Ha disposto la notifica dell'ordinanza al CINECA, non costituito, e incombenti istruttori a carico del Ministero, del CINECA e delle università. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 500 euro, oltre accessori, a favore delle amministrazioni difese dall'Avvocatura dello Stato; spese compensate nei confronti delle altre due università costituite.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede una prognosi favorevole sulle censure e la sussistenza dei presupposti cautelari; nel caso concreto il TAR ha escluso fumus boni iuris e periculum in mora.

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda di accertamento e condanna all'ammissione al corso è stata proposta quale domanda connessa a quella demolitoria, senza essere accolta in sede cautelare.

  • D.M. n. 418 del 30 maggio 2025

    La disciplina originaria prevedeva il conseguimento della sufficienza in tutte e tre le materie; l'arrotondamento dei voti era limitato alla registrazione nella carriera universitaria e non produceva effetti sulla graduatoria o sul superamento della prova.

  • art. 6, comma 3, D.M. n. 418 del 30 maggio 2025

    L'arrotondamento all'unità opera esclusivamente ai fini dell'allineamento del voto nella carriera universitaria e non consente di trasformare un'insufficienza in una sufficienza utile per la graduatoria.

  • art. 7, comma 1, D.M. n. 418 del 30 maggio 2025

    Nella disciplina originaria subordinava l'inserimento in graduatoria al superamento degli esami di tutte le materie del semestre filtro.

  • D.M. n. 1115 del 22 dicembre 2025

    Ha modificato la formazione della graduatoria consentendo l'inserimento anche con una sola sufficienza, imponendo il recupero dei CFU mancanti e articolando la graduatoria in sezioni e bonus, con priorità per chi aveva conseguito le sufficienze secondo le regole originarie.

  • art. 4 D.M. n. 1115 del 22 dicembre 2025

    Individua criteri uniformi per il conseguimento dei CFU mancanti e collega il mantenimento dell'immatricolazione al loro recupero nei termini previsti.

  • legge delega n. 26 del 14 marzo 2025

    Non imponeva l'applicazione immediata e uniforme della riforma a ogni categoria di ateneo e corso, rimettendo al legislatore delegato un margine di discrezionalità nella prima applicazione.

  • D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025

    Subordina l'ammissione al secondo semestre al conseguimento dei CFU previsti e alla collocazione utile nella graduatoria nazionale, demandando alla disciplina attuativa la definizione delle modalità di formazione della graduatoria.

  • art. 8, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025

    La differente applicazione della riforma a università non statali legalmente riconosciute e corsi in lingua inglese, nella fase di prima applicazione, non è stata ritenuta rilevante né manifestamente infondata ai fini della rimessione alla Corte costituzionale.

  • art. 76 Cost.

    Non è stato ravvisato eccesso di delega, poiché la legge delega non imponeva l'estensione immediata del nuovo sistema a tutte le tipologie di corsi e atenei.

  • art. 3 Cost.

    La differenziazione temporanea dei sistemi di accesso è stata ritenuta sorretta da ragioni oggettive e non arbitrarie, connesse alla transizione organizzativa della riforma.

  • art. 34 Cost.

    La censura non è stata adeguatamente specificata né riferita a un concreto pregiudizio per la ricorrente.

  • art. 97 Cost.

    Non è stata ravvisata una concreta violazione dei principi di imparzialità e buon andamento.

  • artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.

    Consentono, in presenza di una difficoltà oggettiva derivante dall'elevato numero dei controinteressati, l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, purché siano indicate le generalità dei destinatari e siano rispettate le modalità ordinate dal giudice.

  • Cons. Stato, Adunanza Plenaria n. 27/2013

    Le irregolarità formali nello svolgimento di una prova concorsuale non determinano di per sé l'illegittimità della procedura; occorre una violazione concreta e non meramente ipotetica delle garanzie di segretezza e anonimato.

Massime di principio

  • L'arrotondamento previsto dalla disciplina concorsuale per la registrazione dei voti nella carriera universitaria non può essere utilizzato per trasformare un voto insufficiente in una sufficienza utile al superamento della prova o alla formazione della graduatoria, salvo che la disciplina lo preveda espressamente.
  • Quando una disciplina sopravvenuta amplia la platea dei candidati inseribili in graduatoria dopo lo svolgimento delle prove, essa non viola necessariamente l'affidamento e la par condicio se conserva la priorità dei candidati che avevano soddisfatto le condizioni originarie e organizza i nuovi ammessi in sezioni o fasce coerenti con il diverso grado di merito.
  • Le modifiche successive allo svolgimento delle prove non alterano la par condicio quando incidono esclusivamente sulla valorizzazione dei risultati e sulla formazione della graduatoria, senza modificare programmi, quesiti, modalità di esame e criteri di valutazione comuni a tutti i candidati.
  • La mancata prosecuzione degli scorrimenti di una graduatoria nazionale non è manifestamente irragionevole se è giustificata dall'esigenza di stabilizzare tempestivamente le immatricolazioni, assicurare la continuità didattica e consentire il regolare svolgimento del percorso formativo, purché il sistema disciplini forme alternative di utilizzo dei posti residui.
  • La violazione del principio di anonimato in una prova selettiva non può essere desunta da una mera sequenza ipotetica di possibili associazioni tra elaborato e candidato; è necessario dimostrare una concreta possibilità che l'irregolarità abbia consentito di collegare l'elaborato all'identità del candidato e di incidere sulla valutazione.
  • La richiesta cautelare di ammissione in sovrannumero è incompatibile con censure aventi natura integralmente demolitoria quando il loro eventuale accoglimento comporterebbe la caducazione dell'intera procedura: la tutela cautelare non può attribuire al candidato un'utilità maggiore di quella conseguibile con la decisione di merito né alterare la programmazione dei posti e l'organizzazione didattica.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoConcorrenza ed evidenza pubblica

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