Sentenza del 04/03/2015 n. 4319 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva impugnato le cartelle di pagamento relative a imposta di registro e INVIM, sostenendo che l'Amministrazione fosse decaduta dal potere di riscossione e lamentando anche un difetto di motivazione delle cartelle. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che non si applicassero i termini decadenziali previsti dall'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, riguardanti imposte dirette e IVA, ma il termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 78 del D.P.R. n. 131 del 1986, poiché il credito tributario era stato definitivamente accertato con una sentenza passata in giudicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo erronea l'applicazione dei termini decadenziali previsti per imposte dirette e IVA. Per l'imposta di registro e l'INVIM definitivamente accertate con sentenza passata in giudicato si applica il termine decennale di prescrizione. Poiché, al momento della notifica delle cartelle, tale termine non era ancora decorso, la Corte ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha rigettato i ricorsi originari del contribuente. La censura relativa alla motivazione delle cartelle è stata ritenuta rinunciata perché non riproposta in appello. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25
Termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento
La norma, anche nella versione modificata dalla L. n. 156 del 2005, riguarda le imposte dirette e l'IVA e non è applicabile alle cartelle relative a imposta di registro e INVIM nel caso esaminato.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78
Termine decennale di prescrizione
Quando il credito per imposta di registro è stato definitivamente accertato da una sentenza passata in giudicato, la relativa riscossione è soggetta al termine decennale di prescrizione.
D.P.R. n. 643 del 1972, art. 31
La disposizione opera come norma di rinvio per estendere all'INVIM il termine decennale di prescrizione applicabile all'imposta di registro.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56
Le questioni non espressamente riproposte in appello si considerano rinunciate; pertanto la censura sul difetto di motivazione delle cartelle non è stata esaminata nel merito.
Codice di procedura civile, art. 330
La notificazione del ricorso per cassazione alla parte personalmente è stata ritenuta valida, essendosi perfezionata per compiuta giacenza.
Massime di principio
- Per individuare il termine applicabile alla riscossione occorre distinguere tra la natura del tributo e il titolo della pretesa: i termini decadenziali previsti per imposte dirette e IVA non si estendono automaticamente all'imposta di registro o all'INVIM.
- Quando una pretesa tributaria è stata definitivamente accertata da una sentenza passata in giudicato, la riscossione dell'imposta di registro segue, in linea generale, il termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 78 del D.P.R. n. 131 del 1986.
- La decorrenza del termine deve essere verificata concretamente rispetto alla data di definitività dell'accertamento e alla data di notifica della cartella, considerando anche eventuali atti interruttivi della prescrizione.
- Le eccezioni e i motivi non riproposti espressamente nel grado successivo possono considerarsi rinunciati e non saranno esaminati dal giudice.
- La validità della notificazione in materia tributaria dipende dal rispetto delle regole applicabili al grado di giudizio e, in caso di mancata consegna, può perfezionarsi mediante compiuta giacenza secondo le condizioni previste dalla legge.
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