Sentenza del 04/03/2015 n. 253 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Accertamento - redditometro - elementi indicativi di capacità contributiva - presunzione legale relativa - art. 38, commi 4, 5, 6, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - giudizio equitativo - non consentito - apprezzamento del giudice
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione del redditometro ai sensi dell'art. 38, commi 4, 5 e 6, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Il redditometro opera mediante una presunzione legale relativa: una volta individuati con certezza gli elementi-indice di capacità contributiva previsti dalla legge e dai decreti ministeriali, il Fisco non deve fornire ulteriori prove della capacità reddituale presunta. Spetta invece al contribuente dimostrare concretamente che il reddito effettivo è inferiore a quello presunto e che le somme utilizzate per sostenere le spese o mantenere i beni derivano da redditi esenti, non imponibili o comunque da fonti non reddituali. Il contribuente contestava, in sostanza, la correttezza dell'applicazione degli indici e la quantificazione del reddito presunto.
La decisione
La sentenza afferma che il giudice tributario, una volta verificata l'effettiva sussistenza degli elementi indicatori di capacità contributiva, non può ridurne equitativamente il valore né sostituire alle presunzioni legali una diversa stima discrezionale. Può però esaminare e valutare liberamente le prove offerte dal contribuente per dimostrare la provenienza non reddituale delle somme necessarie a sostenere le spese o a mantenere i beni considerati. È quindi ammesso un giudizio estimativo sulla prova, ma non un giudizio equitativo volto a disapplicare o ridimensionare le regole legislative di determinazione del reddito presunto. L'esito sostanziale è favorevole all'Amministrazione finanziaria sul principio dell'efficacia del redditometro, salvo la prova contraria concreta fornita dal contribuente.
Norme richiamate
Art. 38, commi 4, 5 e 6, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La disposizione disciplina l'accertamento sintetico e il redditometro, attribuendo agli elementi-indice una valenza presuntiva legale relativa. Accertata la presenza degli indicatori, il reddito presunto è valido salvo prova contraria del contribuente.
Decreti ministeriali attuativi del redditometro
Gli elementi e i coefficienti individuati dai decreti ministeriali costituiscono parametri normativi per la determinazione presuntiva della capacità contributiva. Il giudice può verificare la loro concreta applicazione, ma non può eliminarne o ridurne il valore con una valutazione meramente equitativa.
Massime di principio
- Nel redditometro, l'Amministrazione deve dimostrare l'esistenza concreta degli elementi-indice e la loro corretta individuazione; non deve invece provare ulteriormente, con mezzi autonomi, il reddito corrispondente ai coefficienti applicati.
- Il contribuente che contesta l'accertamento deve fornire una prova concreta, documentata e specifica dell'inferiorità del reddito effettivo rispetto a quello presunto e della provenienza non imponibile o non reddituale delle somme utilizzate.
- Il giudice tributario non può ridurre il reddito presunto sulla base di un criterio equitativo o di una semplice valutazione di ragionevolezza, se gli elementi-indice risultano effettivamente presenti e correttamente applicati.
- Il giudice può tuttavia valutare liberamente l'attendibilità, la sufficienza e la coerenza delle prove offerte dal contribuente, compiendo una stima probatoria senza disapplicare i coefficienti stabiliti dalla legge.
- In situazioni analoghe, la difesa più efficace consiste nel documentare analiticamente finanziamenti, donazioni, eredità, risparmi pregressi, disinvestimenti o redditi esenti utilizzati per sostenere le spese considerate dal redditometro.
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