Sentenza del 04/03/2015 n. 158 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Redditi da partecipazione di soci - Avviso accertamento - Annullamento per società - "ipso iure" annullamento per soci
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I soci hanno impugnato gli avvisi di accertamento emessi nei loro confronti, sostenendo l'illegittimità degli accertamenti presupposti emessi contro la società. In particolare, hanno dedotto la violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, poiché gli avvisi erano stati spediti prima del decorso del termine dilatorio di 60 giorni dalla consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica. Hanno inoltre contestato, nel merito, il disconoscimento dei costi relativi a servizi di pulizia ritenuti dall'Ufficio riferibili a operazioni inesistenti.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha riunito gli appelli e li ha accolti. In precedenti decisioni riguardanti la società, aveva annullato gli avvisi perché spediti prima della scadenza del termine di 60 giorni, senza che fossero state provate specifiche ragioni di urgenza. La Commissione ha ritenuto irrilevante che la notifica ai contribuenti fosse avvenuta dopo la scadenza del termine, poiché l'avviso, una volta spedito, non era più modificabile e il contribuente aveva ancora la possibilità di presentare memorie difensive, che non erano state considerate. L'annullamento degli avvisi emessi nei confronti della società ha comportato, secondo la decisione, l'annullamento degli avvisi consequenziali emessi nei confronti dei soci. Il merito delle contestazioni fiscali non è stato esaminato, perché assorbito dall'accoglimento dell'eccezione preliminare. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
L'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento determina, salvo specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus.
Il termine di 60 giorni dalla consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica garantisce il contraddittorio procedimentale. In assenza di effettive e comprovate ragioni di urgenza, l'avviso non può essere spedito prima della scadenza, anche se la notifica al contribuente avviene successivamente.
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza 29 luglio 2013, n. 18184
Il vizio invalidante consiste nell'effettiva assenza del requisito dell'urgenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'Ufficio.
L'Amministrazione deve dimostrare concretamente le ragioni di urgenza che giustificano l'emissione anticipata dell'avviso; non è sufficiente richiamarle genericamente o ometterne l'indicazione nell'atto.
Principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo della notificazione
Ai fini del rispetto di termini o della prevenzione di decadenze, la notificazione può perfezionarsi in momenti diversi per il notificante e per il destinatario. Nel caso deciso, tuttavia, la spedizione dell'avviso prima della scadenza del termine è stata ritenuta lesiva, perché da quel momento l'atto non era più modificabile.
Massime di principio
- Quando un accertamento societario costituisce il presupposto necessario per accertamenti di maggior reddito da partecipazione dei soci, l'annullamento definitivo dell'atto societario può travolgere anche gli atti consequenziali emessi nei confronti dei soci.
- Il termine di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 tutela il contraddittorio: l'Ufficio deve attendere la sua scadenza prima di emettere o spedire l'avviso, salvo ragioni di urgenza effettive, specifiche e dimostrate.
- La sola notifica dell'avviso dopo la scadenza dei 60 giorni non sana necessariamente la violazione, se l'atto è stato già formato e spedito prima del termine e il contribuente non ha più la possibilità di ottenere una modifica dell'accertamento sulla base delle proprie osservazioni.
- L'accoglimento di una questione preliminare, come la violazione del termine dilatorio, può rendere superfluo l'esame del merito delle contestazioni fiscali.
- L'effetto favorevole sui soci non è automatico per qualunque vizio dell'accertamento societario: occorre verificare il rapporto di consequenzialità tra gli atti e la portata dell'annullamento pronunciato sull'accertamento principale.
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