Sentenza del 04/03/2015 n. 70 - Comm. Trib. Prov. Rieti
Riscossione - Contributo unificato - Invito al pagamento - Impugnabilità - Pluralità di atti impositivi - Ricorso unico - Base imponibile - Valore dei singoli atti e non la somma dei valori
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'invito al pagamento del contributo unificato, sostenendone l'impugnabilità e contestando il criterio di determinazione dell'importo. In particolare, ha dedotto che, in presenza di un ricorso unico contenente una pluralità di atti impositivi, il contributo unificato dovesse essere calcolato considerando il valore dei singoli atti e non la somma complessiva dei relativi valori.
La decisione
Il giudice ha ritenuto infondata la tesi del MEF secondo cui l'invito al pagamento sarebbe un mero sollecito privo di autonoma lesività. L'invito è invece impugnabile perché rende conoscibile al contribuente la pretesa accertativa dell'amministrazione finanziaria. È stato inoltre stabilito che, quando un unico ricorso riguarda una pluralità di atti impositivi, il contributo unificato deve essere determinato con riferimento al valore di ciascun singolo atto impugnato, senza sommare i valori di tutti gli atti.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2013, n. 147, come richiamata nel testo
La normativa è richiamata quale fondamento della disciplina applicata al contributo unificato e ai relativi criteri di determinazione.
Massime di principio
- Un invito al pagamento del contributo unificato può essere impugnabile quando non si limita a un semplice sollecito, ma manifesta una concreta pretesa dell'amministrazione e consente al contribuente di conoscerne il contenuto accertativo.
- La qualificazione formale dell'atto non è decisiva: occorre valutare se l'atto produce effetti lesivi o rende attuale e determinata la pretesa amministrativa.
- Quando un unico ricorso riguarda più atti impositivi autonomi, il contributo unificato va normalmente parametrato al valore dei singoli atti, anziché alla somma dei loro valori complessivi.
- La pluralità di atti contenuti nello stesso ricorso non determina automaticamente l'unificazione della base imponibile ai fini del contributo unificato.
Testo integrale
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